Sentenza n. 264/2026 - Bari, Sezione U
per l'annullamento - dell'ordinanza di rimozione e riporto in pristino del Dirigente del Settore territorio del 26.1.2021 prot. n. 6063, che ha disposto la rimozione “delle opere prive di titolo abilitativo, consistenti nella pannellatura in legno, a tutta altezza, che si sviluppa dal pavimento fino all'intradosso della falda”, relativa ad una preesistente tettoia dell'immobile della ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comprese le note del Settore territorio prot. n. 72276 del 23.10.2020 e prot. n. 79805 del 19.11.2020, nonché la nota del Comando della Polizia municipale prot. n. 972 del 7.1.2021, concernenti la “pannellatura” del versante sud della tettoia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di rimozione e ripristino relativa a una pannellatura in legno apposta sul lato sud di una tettoia
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale che le ordinava di rimuovere una pannellatura in legno, installata a tutta altezza tra il pavimento e l’intradosso della falda di una preesistente tettoia. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 d.P.R. 380/2001 e l’eccesso di potere per erroneità, travisamento, omessa considerazione dei presupposti e sviamento. Secondo la ricorrente, la tettoia, originariamente aperta sui lati, era stata oggetto di opere di consolidamento per ragioni di sicurezza; il lato sud era già parzialmente chiuso da un muretto alto circa 80 cm e i listelli di legno sarebbero stati apposti soltanto per finalità estetiche, a rivestimento di elementi strutturali preesistenti. L’intervento sarebbe stato estraneo all’attività edilizia o, in subordine, riconducibile all’edilizia libera oppure alla manutenzione straordinaria. La ricorrente aveva inoltre contestato l’ordine di rimozione integrale, dopo avere eliminato i listelli centrali creando una sorta di finestra. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione delle precedenti note comunali del 23 ottobre e del 19 novembre 2020, con le quali era già stata intimata la rimozione della pannellatura. La ricorrente ha contestato la mancata prova della notificazione della nota del 19 novembre 2020, ma dagli atti da lei stessa prodotti risultava che il proprio tecnico aveva riscontrato tale nota il 20 novembre 2020. Il Comune ha inoltre dedotto l’acquiescenza, desumibile dalle comunicazioni del tecnico della ricorrente, nelle quali era stata prospettata e poi dichiarata l’esecuzione della rimozione della pannellatura, sia pure solo parziale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. In primo luogo, ha ritenuto che le precedenti note comunali del 23 ottobre e del 19 novembre 2020 avessero già disposto l’obbligo di rimozione della pannellatura e che, non essendo state tempestivamente impugnate, l’annullamento dell’ordinanza successiva non avrebbe procurato alcuna utilità alla ricorrente. La ricezione della nota del 19 novembre risultava provata dalla nota del tecnico della ricorrente del 20 novembre 2020, prodotta dalla stessa parte. Il TAR ha poi rilevato, in via ulteriore, l’intervenuta acquiescenza: la ricorrente, tramite il proprio tecnico, aveva riconosciuto la chiusura della veranda e manifestato la disponibilità a rimuovere la pannellatura, procedendo successivamente a una rimozione parziale. Non è stata quindi esaminata nel merito la qualificazione edilizia dell’intervento né la dedotta violazione degli artt. 3 e 6 d.P.R. 380/2001. Le spese di lite sono state compensate in considerazione delle circostanze del caso e della parziale ottemperanza alle prescrizioni comunali.
Norme richiamate
art. 3 d.P.R. 380/2001
La norma era invocata dalla ricorrente per sostenere la qualificazione dell’intervento edilizio, ma il TAR non ha deciso la questione perché ha definito il giudizio in rito.
art. 6 d.P.R. 380/2001
La norma era invocata dalla ricorrente per sostenere la riconducibilità dell’intervento all’edilizia libera, ma il TAR non ha esaminato il merito per l’inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile per carenza di utilità il ricorso contro un provvedimento successivo quando l’obbligo lesivo era già stato imposto da precedenti atti immediatamente lesivi, non tempestivamente impugnati, sicché l’eventuale annullamento dell’atto successivo non produrrebbe alcun vantaggio concreto per il ricorrente.
- La ricezione di un atto amministrativo può risultare provata anche da una comunicazione successiva del tecnico incaricato dal destinatario, quando tale comunicazione presupponga necessariamente la conoscenza dell’atto precedente.
- L’acquiescenza a un provvedimento amministrativo può desumersi da condotte univoche del destinatario, comprese dichiarazioni tecniche con cui venga riconosciuta la situazione contestata e venga accettata l’esecuzione dell’obbligo imposto, anche se la successiva ottemperanza sia soltanto parziale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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