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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25665/2025 del 11/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il detenuto ha impugnato il diniego, disposto dal Magistrato di sorveglianza di Nuoro, dell'autorizzazione all'acquisto di lievito e farina; il Tribunale di sorveglianza di Sassari aveva accolto il reclamo ritenendo il divieto illegittimo, non motivato e irragionevole e segnalando problemi di uniformità normativa nella prassi. Le parti resistenti hanno impugnato in Cassazione sostenendo: carenza dei presupposti per il reclamo giurisdizionale (mancanza di diritto soggettivo leso), falsa applicazione del principio di non discriminazione (il divieto sarebbe uniforme per tutti i detenuti) e legittimità del divieto alla luce delle esigenze di sicurezza, richiamando l'art. 41-bis e la pericolosità dei prodotti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso delle amministrazioni (annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata). Ha ritenuto che il reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza tutela solo posizioni giuridiche soggettive il cui nucleo intangibile sia negato e che le scelte dell'amministrazione penitenziaria sull'individuazione dei singoli generi alimentari rientrano nelle modalità di esercizio del diritto all'alimentazione (tutelato nella sua essenza ma non impugnabile nelle singole scelte di catalogo), salvo che la limitazione sia manifestamente irragionevole o sostanzialmente inibente la fruizione del diritto. Ne consegue che il diniego all'acquisto di farina e lievito costituisce una modalità legittima e non sindacabile, specialmente se motivato da esigenze di ordine e sicurezza (anche in regime 41-bis) e data la non essenzialità di tali generi per una alimentazione sana.

Norme richiamate

  • art. 35-bis ordinamento penitenziario

    strumento di reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza per posizioni giuridiche soggettive che subiscano un attuale e grave pregiudizio

    il reclamo è ammesso solo se è in gioco un diritto soggettivo il cui nucleo intangibile sia negato; le mere modalità di esercizio di diritti (es. quali specifici alimenti inserire nel catalogo) rientrano nella discrezionalità amministrativa e non sono sindacabili salvo eccessi di irragionevolezza o compressione totale del diritto

  • art. 69, comma 6, lett. b) ordinamento penitenziario

    richiamato unitamente all'art. 35-bis come norma che disciplina il reclamo giurisdizionale contro provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria

  • art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (richiamato come riferimento normativo)

    art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e c) ord. pen. (richiamato nel ricorso)

    consente che, per ragioni di ordine e sicurezza, l'amministrazione penitenziaria limiti l'acquisto e la detenzione di determinati alimenti; tali limitazioni sono legittime purché non incidano sul diritto alla salute e all'alimentazione in termini essenziali

  • Giurisprudenza di legittimità (principi richiamati)

    "il provvedimento dell'amministrazione di diniego dell'autorizzazione all'acquisto di generi alimentari non previsti dal catalogo approvato dall'istituto (nella specie, lievito e farina) non può essere oggetto di reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza, non determinando la lesione di un diritto soggettivo del detenuto." (Sez. 1, n. 23731 del 17/05/2024)

    conferma il principio di continuità: l'individuazione dei singoli alimenti è una modalità amministrativa non sindacabile in sede di reclamo, salvo che la scelta amministrativa determini una lesione del nucleo del diritto

Massime di principio

  • Il reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza è ammesso solo quando è negato il nucleo essenziale di un diritto soggettivo e sussiste un pregiudizio attuale e grave; le mere modalità organizzative o di catalogo non costituiscono tale nucleo
  • La determinazione dei singoli generi alimentari acquistabili in carcere appartiene alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria e può essere sindacata dal giudice solo se manifestamente irragionevole o se inibisce sostanzialmente il diritto all'alimentazione o alla salute
  • Le restrizioni motivate da esigenze di ordine e sicurezza (anche in regime 41-bis) sono generalmente legittime se proporzionate e se non privano il detenuto della nutrizione essenziale
  • La non essenzialità di un bene (es. farina e lievito) rispetto all'alimentazione fornita dall'Amministrazione rende più agevole la legittimazione del divieto
  • La mera non uniformità delle prassi tra istituti non determina automaticamente un vizio di discriminazione giudiziariamente tutelabile, salvo dimostrazione dell'ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni omogenee
  • Per contestare con successo un divieto amministrativo il detenuto deve provare che la limitazione determina un concreto ed attuale pregiudizio alla sfera dei diritti fondamentali (es. salute, alimentazione essenziale), non la semplice preferenza per specifici prodotti
  • Il sindacato del giudice è più probabile quando l'atto amministrativo è privo di motivazione o manifestamente irragionevole rispetto agli obiettivi dichiarati

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