Cassazione Penale, Sentenza n. 21104/2023 del 17/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 13/09/2022 che aveva rigettato l'appello di Travaglio contro l'ordinanza del G.I.P. che gli aveva applicato una misura interdittiva ex art. 290 c.p.p., per la ritenuta gravità indiziaria in ordine a due reati di estorsione (capo 1: tentata; capo 3: consumata). Il ricorrente deduceva tre motivi: 1) travisamento della prova e manifesta illogicità della motivazione circa la gravità indiziaria per la tentata estorsione (capo 1); 2) travisamento della prova in relazione alla gravità indiziaria per l'estorsione consumata (capo 3); 3) "mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione" riguardo le esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi non consentiti e in parte generici (ricostruzioni alternative dei fatti non sindacabili in sede di legittimità salvo l'ipotesi di travisamento incontestabile) e il terzo motivo manifestamente infondato. La Corte ha confermato che il giudice del riesame ha adeguatamente motivato la gravità indiziaria valorizzando sommarie informazioni, intercettazioni e dichiarazioni di persone offese; ha inoltre ritenuto corretta la valutazione in ordine all'attualità del pericolo di reiterazione del reato, nonostante il decorso di tre anni dall'ultima condotta. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e ad una somma a titolo di ammenda di euro 3.000, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 290 cod. proc. pen.
Norma richiamata come fondamento della misura interdittiva applicata dal G.I.P.; la Corte ha valutato che la misura è stata motivata sulla base della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari
art. 616 cod. proc. pen.
Articolo invocato per la condanna alle spese e per l'irrogazione di una somma a titolo di ammenda a carico del ricorrente per impugnazione inammissibile
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino)
Principio secondo cui la Corte di legittimità verifica che il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che hanno portato a ritenere la gravità del quadro indiziario, ma non procede a nuova valutazione dei fatti
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar)
Precisa che il "travisamento della prova" richiede la dimostrazione di una difformità palese e decisiva fra il contenuto reale delle dichiarazioni/intercettazioni e l'interpretazione data dal giudice; solo allora è sindacabile in Cassazione
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., n. 24591 del 16/07/2020, Filardo)
Richiama il principio che motivi che denunciano simultaneamente "mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità" della motivazione sono eterogenei e non possono essere cumulati in modo generico; occorre specificità
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dei fatti: sono ammissibili censure in Cassazione solo per violazione di norme o per manifesta illogicità della motivazione entro i limiti del provvedimento impugnato
- Il "travisamento della prova" ha soglia elevata: va dimostrata una difformità palese e decisiva tra il contenuto reale delle prove (es. intercettazioni, dichiarazioni) e la ricostruzione giudiziale
- L'interpretazione del linguaggio nelle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice del merito e sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica o irragionevole
- La gravità indiziaria richiede una motivazione congrua che colleghi gli elementi indizianti ai reati contestati; la Cassazione controlla la coerenza logica della motivazione ma non riedita i fatti
- L'attualità del pericolo di reiterazione del reato può essere valutata in termini prognostici: non è necessario dimostrare la presenza di occasioni concrete e immediate di recidiva, purché l'analisi sia approfondita e ragionata
- Motivi generici, indifferenziati o cumulativi (es. lamentare simultaneamente mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità senza specificare) rendono il ricorso inammissibile
- L'inammissibilità dell'impugnazione può comportare condanna alle spese e, se ricorrono profili di colpa, anche l'irrogazione di ammenda ex art. 616 c.p.p.
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