Cassazione Penale, Sentenza n. 38020/2023 del 18/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di conferma d'appello che aveva condannato Galasso per truffa. I motivi principali: (1) nullità del giudizio di primo grado per assenza dell'imputato in udienza iniziale mentre ristretto agli arresti domiciliari e mancata presenza del difensore d'ufficio; interpretazione dell'art. 604 co. 5-bis cod. proc. pen.; (2) nullità del decreto di citazione per mancato avviso che l'imputato sarebbe stato giudicato in contumacia (richiamo ad art. 552 cod. proc. pen.) e mancata notifica dell'estratto contumaciale della sentenza; profilo di presunta illegittimità costituzionale rispetto all'art. 24 Cost.; (3) vizi di motivazione relativi al mancato riconoscimento dell'attività di mediazione che giustificava il pagamento ricevuto; (4) presunto travisamento della testimonianza del teste Morini; (5) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che l'imputato e il suo difensore non abbiano tempestivamente informato il giudice della condizione di detenzione domiciliare, richiedendo quindi l'esposizione della causa di impedimento entro la prima udienza; ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite che esclude la rilevabilità successiva di tale causa se non risultante o comunicata agli atti. Sul secondo motivo ha richiamato precedente giurisprudenza (Sez.4 n.5017/2018) secondo cui l'omesso avvertimento relativo alla contumacia non costituisce causa di nullità post-riforma del 2014, essendo la funzione dell'avviso meramente informativa. I motivi terzo-quarto-quinto sono stati ritenuti ricostruzioni di merito e doglianze reiterative improprie in Cassazione dopo due sentenze conformi di merito. Conseguenze: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; rigettata la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile (perché la parte civile non ha svolto attività difensiva sostanziale in Cassazione).
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che la censura non si confronti adeguatamente con la motivazione della sentenza di merito e con la giurisprudenza di legittimità citata
art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Contestata dal ricorrente come norma che avrebbe dovuto ritenere impedita la comparizione dell'imputato ristretto agli arresti domiciliari; la Corte ha richiamato le Sezioni Unite che escludono la rilevabilità successiva di una condizione di restrizione non comunicata o non risultante negli atti
art. 552, comma 2 e lett. d) cod. proc. pen.
Richiamato con riferimento alla citazione a giudizio; la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il profilo di nullità per omesso avviso sulla contumacia, stante la riforma del 2014
art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen.
Richiamato dalla giurisprudenza citata: l'avvertimento relativo alla contumacia è rimasto meramente informativo e la sua omissione non comporta nullità del decreto
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto adeguatamente motivate le decisioni di merito che hanno negato la loro concessione
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di ricorso inammissibile
Legge 28 aprile 2014, n. 67
Riforma che ha eliminato l'istituto della contumacia e ha reso l'avviso relativo di natura informativa, motivo per cui l'omessa indicazione non determina automaticamente nullità
Sentenza Sez. U n. 7635 del 30/09/2021 (Costantino)
Giurisprudenza richiamata: in assenza di comunicazione o risultanza processuale della condizione di restrizione domiciliare, il successivo accertamento di tale condizione non invalida l'attività processuale anteriore se il soggetto non ha informato il giudice entro la prima udienza
Sentenza Sez. 4 n. 5017 del 19/12/2018 (Severino Bernardino)
Giurisprudenza richiamata per escludere che l'omesso avvertimento sulla contumacia sia causa di nullità dopo la riforma del 2014
Massime di principio
- La mancata comparizione dell'imputato per ragioni di restrizione domiciliare non determina automaticamente nullità: la condizione deve risultare dagli atti o essere tempestivamente comunicata al giudice, preferibilmente entro la prima udienza
- Dopo la riforma del 2014 l'avviso relativo alla contumacia ha funzione informativa e la sua omissione nella citazione non costituisce di per sé cause di nullità del decreto
- La Cassazione non è sede per un terzo giudizio di merito: doglianze che si limitano a proporre una diversa valutazione del fatto o delle prove sono inammissibili se già decise con sentenze conformi nei due gradi di merito
- Il difensore e l'imputato hanno l'onere di rendere note tempestivamente al giudice eventuali impedimenti alla comparizione; la mancata comunicazione può precludere la rilevabilità successiva dell'impedimento
- Il ricorso in cassazione inammissibile può comportare condanne alle spese e, se sussistono profili di colpa, a somme a favore della cassa delle ammende
- La parte civile può ottenere la liquidazione delle spese nel giudizio di legittimità solo se svolge una difesa effettiva anche tramite memorie scritte che contrastino la pretesa dell'imputato
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