Sentenza n. 546/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia sezione seconda di Lecce n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto del Ministero della difesa che ha negato la dipendenza da causa di servizio di una patologia tumorale e il conseguente equo indennizzo, nonché il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il militare, impiegato in diverse missioni internazionali, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia tumorale consistente nei postumi di colectomia totale per patologia intestinale, sostenendo di essere stato esposto, in particolari condizioni ambientali e operative, a uranio impoverito, nanoparticelle di metalli pesanti e altri agenti contaminanti derivanti da bombardamenti e munizionamento bellico. Il Comitato di verifica per le cause di servizio ha negato il nesso causale per la patologia tumorale, riconoscendolo soltanto per altra patologia, e il Ministero ha recepito tale parere, negando anche l'equo indennizzo. Il TAR ha respinto il ricorso dopo avere disposto una verificazione, ritenendo non dimostrata, sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili, la causalità tra esposizione all'uranio impoverito e neoplasie solide. L'appello ha censurato la sentenza per erronea interpretazione dell'art. 603 d.lgs. 66/2010, erronea ricostruzione della fattispecie ed erronea valutazione della verificazione, sostenendo l'esistenza di una presunzione relativa del nesso causale in favore del militare. Il Ministero ha eccepito che non fosse stata provata un'esposizione concreta, osservando che il servizio sarebbe stato svolto dopo la cessazione dei bombardamenti e senza presenza diretta nei luoghi colpiti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello, riformato la sentenza del TAR e accolto il ricorso di primo grado, annullando il decreto ministeriale e gli atti presupposti, con salvezza delle ulteriori valutazioni degli organi amministrativi competenti. La Sezione ha applicato il principio enunciato dall'Adunanza plenaria con sentenza n. 14/2025: per le patologie tumorali insorte in militari esposti ad uranio impoverito o nanoparticelle di metalli pesanti durante missioni nazionali o internazionali, oppure presso poligoni di tiro o siti di stoccaggio del munizionamento, non è necessario dimostrare il nesso eziologico secondo il criterio ordinario del "più probabile che non". Il militare deve provare il servizio svolto in uno dei contesti tipizzati dalla legge, le particolari condizioni ambientali o operative idonee ad aumentare il rischio e il carattere tumorale della patologia, espressiva di quel rischio. Una volta assolto tale onere, grava sull'Amministrazione la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia. Nel caso concreto, il militare ha dimostrato il tipo, il tempo e il luogo delle attività svolte nell'ambito di una missione internazionale, nonché condizioni ambientali e operative caratterizzate dal contatto con agenti inquinanti e materiale contaminato; nei tessuti erano state inoltre riscontrate nanoparticelle compatibili e la patologia, per tipologia e tempistica, risultava riconducibile ai fattori di rischio. È stata respinta la tesi ministeriale secondo cui sarebbe stata necessaria la presenza del militare durante i bombardamenti: la contaminazione ambientale può sussistere anche successivamente e non è richiesto il concorso cumulativo di condizioni ambientali e operative, poiché la norma utilizza la congiunzione disgiuntiva "od". Il parere del Comitato è stato ritenuto illegittimo perché fondato sull'assenza di studi scientifici capaci di dimostrare con certezza o elevata credibilità razionale il nesso causale, senza individuare una specifica genesi extra-lavorativa. Il Ministero è stato condannato a pagare metà delle spese di entrambi i gradi, liquidate in euro 3.000 oltre accessori, con compensazione della restante metà.
Norme richiamate
art. 603 d.lgs. 66/2010
particolari condizioni ambientali od operative
La disposizione introduce, per determinate patologie tumorali contratte da militari in specifici contesti di servizio e condizioni ambientali o operative, una presunzione relativa del nesso causale, dopo che il militare abbia provato gli elementi tipizzati dalla legge. L'Amministrazione può superare la presunzione soltanto dimostrando una specifica genesi extra-lavorativa della patologia.
artt. 1078 e 1079 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
La disciplina regolamentare integra il sistema previsto dall'art. 603 d.lgs. 66/2010 in relazione al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e all'equo indennizzo.
d.P.R. 461/2001
Disciplina il procedimento per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e per l'attribuzione dell'equo indennizzo, come innovato, per le patologie considerate dalla decisione, dall'art. 603 d.lgs. 66/2010.
art. 2087 c.c.
È richiamato quale criterio sistematico di riparto degli oneri probatori nel riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per i militari esposti a rischi ambientali e operativi.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiamato per la liquidazione delle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza, temperato dal pregresso contrasto giurisprudenziale.
artt. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituiscono la base normativa per l'oscuramento delle generalità della parte privata e dei dati relativi allo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento UE 2016/679
Richiamato a tutela dei dati relativi alla salute contenuti nel provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione e l'oscuramento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Nell'accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti durante missioni nazionali o internazionali, oppure presso poligoni di tiro o siti di stoccaggio del munizionamento, non è necessario il riscontro effettivo del nesso eziologico secondo il criterio ordinario del "più probabile che non": la legge considera il rapporto causale insito nel tipico rischio professionale e pone a carico dell'Amministrazione la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia.
- Il militare deve provare di avere svolto attività rientranti nei contesti tipizzati dalla legge, in particolari condizioni ambientali o operative che abbiano aumentato il rischio di malattia, nonché il carattere tumorale della patologia e la sua espressività rispetto a quel rischio; assolto tale onere, opera una presunzione relativa di dipendenza da causa di servizio.
- La presunzione relativa non richiede la prova della presenza del militare durante gli specifici bombardamenti o dell'esposizione diretta al momento dell'impiego del munizionamento, essendo sufficiente la dimostrazione delle particolari condizioni ambientali o operative e della conseguente contaminazione rilevante ai sensi della disciplina speciale.
- Il Comitato di verifica per le cause di servizio non può negare il beneficio limitandosi a rilevare l'assenza di studi scientifici che dimostrino con certezza o con elevata credibilità razionale la correlazione causale; per superare la presunzione deve indicare, alla luce della letteratura scientifica e delle circostanze concrete, una specifica genesi extra-lavorativa della patologia.
- L'annullamento del diniego di dipendenza da causa di servizio non comporta il riconoscimento giudiziale definitivo del beneficio economico quando residuano valutazioni amministrative: l'Amministrazione deve rieditare il potere nel rispetto dell'effetto conformativo della decisione, senza che il giudice possa sostituirsi agli organi competenti.
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