Cassazione Civile, Ordinanza n. 32177/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato rigettato integralmente. La Corte ha confermato la sentenza d'appello che aveva respinto il gravame e mantenuto l'ordine di reintegrazione nel possesso con eliminazione della recinzione. Ha inoltre condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (possessore)
La controversia
La controversia nasce da un conflitto tra confinanti su una porzione di terreno posta a monte di una stradella vicinale. Una parte ha dedotto di avere il possesso della porzione di fondo, di avervi apposto una recinzione nel 2006 e di avere subito uno spoglio nel 2008 quando l'altra parte avrebbe collocato una nuova recinzione, spostandola e impedendo l'accesso all'area. La controparte ha invece sostenuto di essere proprietaria e possessora della porzione di fondo e di avere semplicemente ripristinato una recinzione antica dopo che quella esistente era stata danneggiata. Il Tribunale, in sede di merito possessorio, ha accolto la domanda di reintegrazione; la Corte d'appello ha confermato, ritenendo provato il possesso della porzione a monte della strada e qualificando come spoglio l'apposizione della nuova recinzione. In cassazione sono stati dedotti sei motivi: violazione degli artt. 1168 e 841 c.c. e vizio di motivazione per asserita illogicità dell'ordine di rimozione della recinzione rispetto al bene posseduto; ultrapetizione e violazione degli artt. 112 c.p.c., 841 e 2697 c.c. per avere la Corte reintegrato su un bene diverso da quello domandato; violazione dell'art. 1163 c.c. e degli artt. 113, 115 c.p.c. e 2697 c.c. per asserita violenza/clandestinità del possesso azionato; violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c. per asserito giudicato interno e necessità di appello incidentale; nullità per motivazione contraddittoria ex art. 132 n. 4 c.p.c.; nullità per mancata integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti dei comproprietari della strada. La Cassazione ha ritenuto inammissibili i primi, secondo, terzo e quinto motivo, e ha rigettato il quarto e il sesto, confermando la decisione di merito e chiarendo che la rimozione della recinzione era il naturale contenuto ripristinatorio della reintegra, che la strada non era oggetto del giudizio e che non vi era litisconsorzio necessario.
Norme richiamate
art. 1168 c.c.
è richiamato quale norma sull'azione di reintegrazione nel possesso; la rimozione della recinzione è considerata coerente con il contenuto ripristinatorio della tutela possessoria.
art. 841 c.c.
non legittima condotte di fatto lesive del possesso altrui; eventuali ragioni petitorie devono essere fatte valere in separato giudizio.
art. 116 c.p.c.
il potere di valutazione delle prove appartiene al giudice di merito e la Cassazione non può sostituirsi a tale apprezzamento se la motivazione è plausibile.
art. 112 c.p.c.
non vi è ultrapetizione quando il giudice qualifica l'ordine di rimozione come misura strumentale alla reintegrazione richiesta e conferma il capo decisorio devoluto.
art. 2697 c.c.
non risulta violato se il giudice non opera inversione dell'onere della prova e fonda la decisione sulle prove acquisite.
art. 1163 c.c.
la censura sul possesso violento o clandestino è respinta perché smentita dall'accertamento di fatto del possesso e dello spoglio.
art. 113 c.p.c.
le doglianze che mirano a una rivalutazione del merito probatorio sono inammissibili in sede di legittimità.
art. 115 c.p.c.
la censura è ritenuta meramente valutativa e quindi non scrutinabile in cassazione secondo i principi richiamati.
art. 324 c.p.c.
il giudicato interno non si forma su mere argomentazioni o premesse logiche, ma solo sui capi autonomi della decisione.
art. 132 n. 4 c.p.c.
non ricorre nullità per motivazione irriducibilmente contraddittoria quando il ragionamento complessivo è comprensibile e coerente.
art. 102 c.p.c.
non è necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei comproprietari della strada quando la strada non è oggetto del giudizio e l'ordine di ripristino non incide su un bene comune.
art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002
sono dichiarati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in caso di dovuto.
art. 1-bis art. 13 d.p.r. 115/2002
richiamato quale base del contributo unificato ulteriormente dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la censura che contesta la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove è inammissibile se mira solo a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio, a fronte di una motivazione di merito plausibile e non apparente.
- In tema di reintegrazione nel possesso, l'ordine di rimozione dell'opera che ha determinato lo spoglio è il naturale contenuto ripristinatorio della tutela possessoria, anche se l'opera insiste sul fondo di chi l'ha posata.
- La facoltà del proprietario di chiudere il fondo non può essere invocata per giustificare di fatto una lesione del possesso altrui; le eventuali ragioni di proprietà vanno fatte valere nel giudizio petitorio.
- Non sussiste ultrapetizione quando il giudice individua con precisione il bene controverso e considera la misura ordinata come strumentale al ripristino del possesso domandato.
- Il giudicato interno si forma solo sui capi autonomi della decisione, non sulle mere argomentazioni, premesse logiche o specificazioni descrittive contenute nella motivazione.
- L'azione di reintegrazione non richiede necessariamente il litisconsorzio dei comproprietari del bene strumentalmente interessato, quando il bene stesso non è oggetto della domanda e l'ordine ripristinatorio non incide su una cosa comune.
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