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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15935/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La controversia nasce dalla condanna pronunciata dalla Corte dei conti d'appello nei confronti di amministratori e dirigenti comunali, ritenuti responsabili di danno erariale per aver affidato, tra il 2010 e il 2017, incarichi di difesa e rappresentanza legale del Comune di Fiumicino a due avvocati esterni, scelti in modo fiduciario, reiterato e senza rispettare i criteri e le procedure previste dalla disciplina vigente, nonostante esistesse un ufficio legale interno. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione ex art. 362, comma 1, c.p.c. deducendo eccesso di potere giurisdizionale: con un primo motivo hanno sostenuto che la Corte dei conti avrebbe creato una nuova fattispecie di responsabilità erariale, affermando un danno anche in assenza di un pregiudizio effettivo per l'amministrazione e valorizzando il solo contrasto con i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento; con un secondo motivo, proposto da due ricorrenti, hanno lamentato che il giudice contabile si sarebbe sostituito alla pubblica amministrazione nella valutazione circa l'adeguatezza dell'ufficio legale interno, invadendo la sfera discrezionale dell'ente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia i ricorsi incidentali. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come vizi di giurisdizione, mirassero in realtà a contestare il percorso interpretativo e la qualificazione giuridica effettuati dal giudice contabile, cioè errori in iudicando non sindacabili con il ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. La Corte ha ribadito che l'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa ricorre solo se il giudice speciale crea una norma nuova, non quando interpreta la normativa esistente. Ha inoltre escluso che la valutazione sull'organizzazione interna dell'ente integrasse un sindacato sul merito amministrativo, trattandosi invece di controllo sul rispetto delle norme che regolano organizzazione e attività della P.A. Nessuna pronuncia sulle spese; è stato inoltre affermato il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 362, comma 1, c.p.c.

    ai sensi dell’art. 362 comma 1, cod. proc. civ.

    consente il ricorso per cassazione avverso le decisioni dei giudici speciali solo per motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 111, comma 8, Cost.

    violazione e falsa applicazione dell’art. 111, comma 8, Cost.

    il controllo della Cassazione sulle decisioni dei giudici speciali è limitato ai soli limiti esterni della giurisdizione e non si estende agli errori in iudicando o in procedendo.

  • artt. 1 e 177 d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174

    in relazione agli artt. 1 e 177 d. lgs. 26 agosto 2016, n. 174

    sono richiamati dai ricorrenti come parametri della dedotta violazione dei limiti della giurisdizione contabile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ... del contributo unificato

    il giudice rileva i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. contro le decisioni dei giudici speciali è ammissibile solo per vizi attinenti ai limiti esterni della giurisdizione, non per errori di interpretazione o applicazione della legge.
  • L'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa sussiste solo quando il giudice speciale si sostituisce al legislatore creando una norma nuova, non quando effettua un'attività interpretativa della normativa esistente.
  • La contestazione del ragionamento decisorio del giudice contabile, anche se formulata come denuncia di un danno in re ipsa o di una responsabilità senza danno, integra di regola una censura di merito non deducibile come vizio di giurisdizione.
  • La valutazione relativa al rispetto delle regole che disciplinano organizzazione e attività della pubblica amministrazione non coincide con un sindacato sul merito amministrativo, quando sia svolta per verificare la legittimità della condotta fonte di responsabilità erariale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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