Cassazione Civile, Ordinanza n. 10999/2024 del 23/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (responsabili)
La controversia
Una società, già ammessa a concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, aveva promosso un’azione di responsabilità contro amministratori e sindaci della propria società debitrice, invocando gli artt. 2395 e 2407 c.c. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; in appello la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dal liquidatore giudiziale dei beni della società, ritenendo che, dopo l’omologazione del concordato, costui non fosse legittimato ad agire o a impugnare in controversie aventi ad oggetto l’accertamento di ragioni di credito e il pagamento di debiti, riservando la sua legittimazione alle sole controversie liquidatorie e distributive. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 43 e 182 l.f., sostenendo che il liquidatore giudiziale avrebbe avuto almeno una legittimazione concorrente all’appello; 2) violazione dell’art. 182, comma 1, c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, perché la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto non costituito in primo grado il liquidatore giudiziale, nonostante una comparsa di costituzione; 3) violazione degli artt. 75 e 182, comma 2, c.p.c., per non avere la Corte assegnato un termine per regolarizzare la costituzione, una volta rilevato il difetto di rappresentanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per mancato deposito, in modo rituale e univoco, della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Ha ritenuto non sufficiente la documentazione prodotta, poiché dagli atti risultavano due diverse attestazioni di conformità discordanti e la ricorrente non aveva chiarito la ragione del doppio deposito né dimostrato di aver depositato la relata nei modi richiesti. Ha inoltre precisato, in via ulteriormente assorbente e comunque sul merito, che i primi due motivi erano infondati: secondo la giurisprudenza consolidata richiamata, nel concordato preventivo con cessione dei beni il liquidatore giudiziale non è legittimato ad agire o resistere nei giudizi di accertamento delle ragioni di credito e di pagamento dei debiti, essendo la legittimazione processuale riservata all’imprenditore; il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché l’art. 182 c.p.c. non si applica quando non vi è un mero difetto di rappresentanza, ma un’alterità soggettiva tra chi ha agito e il soggetto legittimato.
Norme richiamate
art. 2395 c.c.
richiamato come base dell’azione di responsabilità proposta dal creditore sociale contro gli amministratori.
art. 2407 c.c.
richiamato come base dell’azione di responsabilità proposta contro i sindaci.
art. 43 r.d. n. 267/1942
invocato per sostenere la legittimazione processuale del liquidatore giudiziale nel concordato preventivo con cessione dei beni.
art. 182 r.d. n. 267/1942
richiamato dalla ricorrente per fondare la legittimazione o la regolarità dell’intervento del liquidatore giudiziale; la Corte ne esclude la rilevanza nel caso concreto.
art. 182, comma 1, c.p.c.
invocato per dedurre l’omesso esame della costituzione del liquidatore giudiziale in primo grado.
art. 75 c.p.c.
richiamato per sostenere il vizio di rappresentanza e la necessità di regolarizzazione.
art. 182, comma 2, c.p.c.
invocato per sostenere che il giudice avrebbe dovuto assegnare un termine per sanare il difetto di rappresentanza; la Corte esclude l’applicabilità della norma.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
la mancata produzione della copia autentica della sentenza notificata, con la relata di notificazione, determina improcedibilità del ricorso.
art. 370, comma 3, c.p.c.
richiamato in tema di acquisizione della documentazione rilevante già prodotta dal controricorrente.
art. 325 c.p.c.
richiamato per il termine breve per impugnare decorrente dalla notificazione della sentenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, se la sentenza impugnata è stata notificata, il deposito della sola copia autentica della sentenza senza la relata di notificazione integra improcedibilità ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., salvo che la documentazione mancante risulti comunque nella disponibilità del giudice nei modi previsti dalla legge.
- La legittimazione processuale del liquidatore giudiziale nel concordato preventivo con cessione dei beni è limitata alle controversie liquidatorie e distributive; non si estende ai giudizi aventi ad oggetto l’accertamento di crediti o il pagamento di debiti, anche se tali questioni incidono sul riparto finale.
- Quando il soggetto che agisce in giudizio è diverso dal soggetto munito di legittimazione sostanziale e processuale, non si versa in un semplice difetto di rappresentanza sanabile ex art. 182 c.p.c., ma in un’alterità soggettiva che esclude l’applicabilità del meccanismo di regolarizzazione.
- Nel concordato preventivo con cessione dei beni, l’imprenditore conserva la capacità processuale per le controversie non strettamente liquidatorie, restando parte passiva anche rispetto agli obblighi sorti dopo l’ammissione e l’omologazione della procedura.
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