Sentenza del 05/08/2015 n. 16400 - Corte di Cassazione
CONDONO FISCALE - Definizione delle liti pendenti ex art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Accoglimento della domanda di definizione con pagamento rateale - Versamento della sola prima rata - Definizione - Sufficienza - Conseguenze - Attestazione dell'ufficio finanziario di avvenuto pagamento ai fini della dichiarazione di estinzione del giudizio - Riferimento al versamento della sola prima rata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva presentato domanda di definizione della lite pendente ai sensi dell'art. 16 della legge n. 289 del 2002, con pagamento rateale, versando la prima rata ma omettendo alcune rate successive. La CTR Campania aveva ritenuto che, pur non determinando l'omesso pagamento delle rate successive l'inefficacia della definizione, l'estinzione del giudizio richiedesse un'attestazione dell'ufficio finanziario relativa al pagamento integrale di quanto dovuto. Il ricorrente ha contestato tale interpretazione, sostenendo che l'accettazione della domanda e il pagamento della prima rata fossero sufficienti a perfezionare il condono e a far venir meno la pretesa tributaria oggetto della lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e deciso la causa nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente. Ha stabilito che, in caso di definizione rateale della lite, l'accettazione della domanda da parte dell'ufficio e il pagamento della prima rata sono sufficienti a perfezionare definitivamente la definizione, sostituendo l'obbligazione tributaria con quella derivante dal condono. Di conseguenza, ai fini dell'estinzione del giudizio, l'attestazione dell'ufficio sul pagamento integrale deve riferirsi al pagamento della prima rata, non all'integrale versamento di tutte le rate. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre l'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.200 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 16 della legge n. 289 del 2002
"Definizione delle liti fiscali pendenti"
La domanda di definizione della lite, se accettata dall'ufficio e accompagnata dal pagamento della prima rata in caso di rateizzazione, è sufficiente a perfezionare il condono e a determinare l'estinzione della lite.
Art. 16, comma 2, della legge n. 289 del 2002
Il perfezionamento della definizione agevolata, in presenza di pagamento rateale, si realizza con l'accettazione della domanda e il versamento della prima rata.
Art. 16, comma 8, della legge n. 289 del 2002
"pagamento integrale di quanto dovuto"
L'espressione deve essere interpretata sistematicamente: quando il condono è rateizzato, ai fini dell'estinzione del giudizio essa riguarda il pagamento della prima rata, se questo è l'adempimento sufficiente a perfezionare la definizione.
Artt. 7, comma 5, ultimo periodo; 8, comma 3, quinto periodo; 9, commi 12 e 19; 15, commi 2 e 5, della legge n. 289 del 2002
Le disposizioni, considerate nel loro insieme, confermano che il pagamento della prima rata, accompagnato dalla regolare presentazione e accettazione della domanda, produce la sostituzione dell'obbligazione tributaria originaria con quella prevista dal condono.
Massime di principio
- Nei condoni fiscali con pagamento rateale, occorre verificare se la normativa applicabile considera sufficiente il versamento della prima rata per il perfezionamento della definizione; in tal caso, il mancato pagamento delle rate successive non rende automaticamente inefficace il condono.
- Quando la definizione si è perfezionata con la prima rata, l'amministrazione non può subordinare l'estinzione della lite al pagamento integrale di tutte le rate, se la legge collega già alla prima rata la sostituzione dell'obbligazione tributaria originaria.
- È essenziale distinguere tra perfezionamento della definizione agevolata ed eventuale regolarità dei pagamenti successivi: il primo può verificarsi con la prima rata, mentre l'inadempimento successivo può produrre conseguenze autonome previste dalla disciplina del condono.
- L'interpretazione delle singole disposizioni sul condono deve essere sistematica: formule come "pagamento integrale" vanno lette alla luce dell'intero meccanismo normativo e delle condizioni effettivamente richieste per perfezionare la sanatoria.
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