Ordinanza n. 163/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di revoca del nulla-osta all’ingresso rilasciato in favore del lavoratore ricorrente (codice pratica PFI/L/N/2025/102073); - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla-osta all’ingresso per la conversione di un permesso di soggiorno UE rilasciato da altro Stato membro
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto dallo Sportello Unico per l’Immigrazione dell’UTG-Prefettura di Firenze un nulla-osta alla conversione, per lavoro subordinato, del permesso di soggiorno UE rilasciato dalla Romania. Dopo la presentazione della domanda di conversione tramite kit postale, l’amministrazione aveva avviato il procedimento di revoca contestando la mancata produzione, da parte del datore di lavoro, del passaporto e del permesso di soggiorno. Il ricorrente aveva trasmesso documentazione, ma il SUI aveva rilevato che il permesso rumeno era scaduto e aveva chiesto la ricevuta della relativa domanda di rinnovo. Il nulla-osta era stato poi revocato con motivazione incentrata sull’assenza di integrazione documentale. Il ricorrente ha impugnato la revoca chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dagli atti emerge inoltre che, dopo la revoca, la Questura aveva convocato il ricorrente per l’integrazione della pratica, chiedendo ulteriore documentazione; tale successione temporale ha reso necessario chiarire il rapporto tra i due atti e gli sviluppi dell’appuntamento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza. In via istruttoria ha ordinato all’UTG-Prefettura di Firenze di depositare entro trenta giorni una relazione sui fatti, chiarendo il rapporto tra la revoca del nulla-osta del 15 dicembre 2025 e la successiva comunicazione della Questura del 29 dicembre 2025, nonché verificando se l’appuntamento fissato per il 17 marzo 2026 si sia svolto e quali ne siano stati gli eventuali esiti. Nelle more dell’istruttoria ha accolto interinalmente la domanda cautelare e sospeso il provvedimento impugnato, così da consentire al ricorrente di permanere regolarmente sul territorio italiano. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 13 maggio 2026; non è stata quindi definita nel merito.
Norme richiamate
art. 9-bis d.lgs. 286/1998
Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea e in corso di validità, può chiedere di soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, al fine di: a) esercitare un'attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo, ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22 e 26, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4. Le certificazioni di cui all'articolo 26 sono rilasciate dallo Sportello unico per l'immigrazione
La disposizione è indicata quale base normativa del nulla-osta alla conversione del permesso di soggiorno UE rilasciato da altro Stato membro per lo svolgimento di attività lavorativa in Italia.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda e della valutazione cautelare incidentale.
Massime di principio
- Quando la legittimità di una revoca amministrativa dipende dalla mancata produzione di documenti e dagli sviluppi di una distinta fase procedimentale successiva, il giudice può disporre un’apposita relazione dell’amministrazione per ricostruire la sequenza degli atti, il loro rapporto e gli esiti degli adempimenti richiesti.
- In presenza di esigenze cautelari connesse alla regolarità del soggiorno dello straniero, il giudice può sospendere interinalmente il provvedimento di revoca nelle more dell’acquisizione degli elementi istruttori necessari alla decisione di merito.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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