Sentenza n. 5935/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione VI) n. 2872 del 7 aprile 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Annullamento d’ufficio del permesso di costruire relativo a un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento su area formalmente classificata agricola
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I proprietari avevano impugnato il provvedimento comunale del 4 ottobre 2022, nonché gli atti connessi, con cui il Comune aveva annullato in autotutela il permesso di costruire n. 11 del 7 maggio 2021, ritenendo insussistenti i presupposti per l’intervento edilizio previsto dalla disciplina regionale del Piano casa. In primo grado erano stati dedotti la violazione degli artt. 5 e 6-bis della legge regionale Campania n. 19/2009, dell’art. 97 Cost., nonché erroneità dei presupposti, travisamento, carenza di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, irragionevolezza e illogicità; inoltre, la violazione degli artt. 1, 3 e 21-nonies della legge n. 241/1990 e del principio del legittimo affidamento. Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo che le deroghe del Piano casa non consentissero di superare la destinazione agricola dell’area e che la falsa rappresentazione dello stato di fatto e di diritto avesse consentito al Comune di esercitare l’autotutela oltre il termine ordinario di dodici mesi. In appello, i proprietari hanno censurato tale ricostruzione, sostenendo che l’area, pur formalmente classificata E1, fosse urbanizzata e caratterizzata dalla presenza di edifici residenziali e produttivi; hanno inoltre negato di avere dichiarato falsamente requisiti soggettivi od oggettivi, evidenziando di avere rappresentato la destinazione agricola dell’area e di avere semplicemente sostenuto l’applicabilità dell’art. 5 della disciplina regionale. È stata infine contestata la dichiarazione di assorbimento delle ulteriori doglianze.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello nei limiti indicati in motivazione e, riformando la sentenza del TAR, ha accolto il ricorso di primo grado e annullato il provvedimento comunale di annullamento in autotutela. La Sezione ha ritenuto erronea la conclusione del TAR secondo cui i proprietari avrebbero fornito una falsa rappresentazione idonea a giustificare il superamento del termine per l’autotutela. Dagli atti risultava che gli istanti non avevano dichiarato falsamente né di possedere la qualità di imprenditori agricoli né una diversa destinazione formale dell’area; al contrario, la destinazione agricola era stata esplicitamente rappresentata nella relazione tecnica allegata alla domanda. La richiesta si fondava su una diversa interpretazione della disciplina regionale e sulla situazione concreta del fondo, non sull’occultamento di fatti o requisiti. La mera presentazione di un’istanza volta a ottenere un titolo edilizio, anche quando l’intervento richieda una valutazione circa la sussistenza di specifici presupposti normativi, non integra falsa rappresentazione, neppure per reticenza, se l’amministrazione dispone degli elementi necessari per svolgere la propria istruttoria. Poiché non ricorreva alcuna falsa rappresentazione, il Comune non poteva derogare al termine ordinario di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 per l’annullamento d’ufficio. L’autotutela esercitata il 4 ottobre 2022 nei confronti del permesso rilasciato il 7 maggio 2021 è stata pertanto ritenuta irrimediabilmente tardiva. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese del doppio grado sono state compensate per la particolarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
termine previsto per l’esercizio del potere di autotutela; il comma 2-bis è richiamato con riferimento alla falsa rappresentazione dei fatti
L’annullamento d’ufficio esercitato oltre il termine ordinario di dodici mesi è ammissibile solo nei casi in cui il provvedimento sia stato ottenuto sulla base di una falsa rappresentazione dei fatti imputabile al privato. La mera presentazione di un’istanza fondata su un’interpretazione normativa non integra falsa rappresentazione quando i fatti rilevanti, compresa la destinazione formale dell’area, siano stati rappresentati all’amministrazione.
artt. 5 e 6-bis l.r. Campania n. 19/2009
Le disposizioni regionali disciplinano i presupposti degli interventi edilizi previsti dal Piano casa, inclusi quelli riguardanti aree agricole; la sentenza non definisce nel merito la corretta applicazione delle due disposizioni, poiché l’annullamento dell’atto è fondato sull’illegittimo esercizio tardivo dell’autotutela.
art. 55, comma 10, c.p.a.
L’istanza cautelare è stata accolta ai soli fini della sollecita definizione del giudizio.
art. 97 Cost.
Richiamato tra i parametri dedotti dagli appellanti, senza una specifica autonoma statuizione nella decisione.
Massime di principio
- L’amministrazione non può derogare al termine ordinario di dodici mesi per l’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio sulla base della falsa rappresentazione dei fatti quando il privato abbia rappresentato correttamente i dati oggettivi e soggettivi rilevanti e abbia soltanto sostenuto una determinata interpretazione della normativa applicabile.
- La mera presentazione di un’istanza per il rilascio di un titolo edilizio non costituisce falsa rappresentazione dei fatti, neppure per reticenza, se non contiene dichiarazioni non veritiere né occulta circostanze che l’amministrazione è chiamata a verificare nell’istruttoria.
- La falsa rappresentazione idonea a consentire l’esercizio tardivo dell’autotutela richiede un comportamento decettivo del privato; non è sufficiente che l’amministrazione abbia omesso di rilevare tempestivamente l’insussistenza dei presupposti giuridici o tecnici del titolo.
- È compito dell’amministrazione verificare tempestivamente, nel procedimento di rilascio del titolo edilizio, la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari; l’omessa o erronea valutazione amministrativa non può essere automaticamente imputata al privato come falsa rappresentazione.
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