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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29461/2025 del 12/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, nella qualità di legale rappresentante del Centro di assistenza agricola "CAA Eurocaa Enna 006", è stato imputato di aver falsamente attestato la correttezza formale e la completezza documentale della "Domanda unica di pagamento" presentata dall'azienda agricola di Fascetto Sara Giuy per la campagna 2014, dichiarando la presenza di allegati e titoli (tra cui il possesso di fondi) in realtà inesistenti o non documentati, al fine di ottenere contributi comunitari. Altri reati originariamente contestati erano stati estinti per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la condanna pronunciata in primo e secondo grado. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi di impugnazione: 1) è sufficiente il dolo generico per il reato contestato (falsa attestazione di un accertamento in realtà mai compiuto); 2) l'ipotesi difensiva dello smarrimento documentale era meramente congetturale e non provata; 3) i C.A.A., per la convenzione con AGEA e la normativa vigente, rivestono lo status di incaricati di pubblico servizio; 4) i dati del fascicolo aziendale elettronico e l'attività dei C.A.A. godono della fidefacenza ai sensi dell'art. 25, comma 2, d.l. 9/2/2012 n.5 e dell'art. 3-bis d.lgs. 165/1999; 5) la valutazione comparativa delle circostanze operata dalla Corte territoriale rientra nella discrezionalità di merito e non è rimproverabile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 479 cod. pen. - art. 476 cod. pen.

    La Corte ha confermato che, per il reato contestato (falsa attestazione relativa ad accertamento non eseguito), è sufficiente il dolo generico; la fattispecie è rilevante se l'atto contiene una falsa attestazione che sostituisce un accertamento mai compiuto.

  • decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, art. 25, comma 2

    "i dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico ... fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni ... anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola ... che ne curano la tenuta e l'aggiornamento"

    La norma attribuisce fede documentale ai dati del fascicolo aziendale elettronico e riconosce il ruolo dei C.A.A. nella tenuta e aggiornamento; da ciò deriva la rilevanza della falsificazione di dati/autocertificazioni effettuata tramite i C.A.A.

  • decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, art. 2

    AGEA è qualificata come ente di diritto pubblico; questo presidio è stato utilizzato per ritenere che i poteri trasferiti ai C.A.A. li pongano di fatto nella posizione di incaricati di pubblico servizio.

  • decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, art. 3-bis, comma 3

    "per le attività di cui al comma 1, i Centri hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN ..."

    Attribuisce ai C.A.A. responsabilità operative non solo formali (identificazione, accertamento titoli, corretta immissione dati), supportando la qualificazione come incaricati di pubblico servizio e la rilevanza penale delle loro attestazioni.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma processuale che prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in Cassazione; applicata alla sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Quando un soggetto privato opera in virtù di convenzioni o deleghe con un ente pubblico (es. AGEA) e svolge funzioni di identificazione, accertamento e aggiornamento di dati rilevanti per rapporti con pubbliche amministrazioni, può essere qualificato come incaricato di pubblico servizio, con conseguenze penali per attestazioni false.
  • La falsità di attestazioni che dichiarano l'avvenuto compimento di accertamenti ha rilevanza penale anche se è sufficiente il dolo generico; non è necessario dimostrare uno scopo ulteriormente specifico diverso dalla volontà di attestare il falso.
  • Le dichiarazioni difensive basate su ipotesi non supportate da elementi concreti (es. smarrimento documentale senza prove) non sono idonee a ribaltare la valutazione di merito: le ricostruzioni alternative devono poggiare su dati processuali concreti.
  • Le norme che conferiscono "fidefacenza" a determinati documenti o fascicoli elettronici aumentano la rilevanza probatoria delle attestazioni compiute dagli organismi incaricati della loro tenuta; la falsificazione di tali atti è più gravemente valutata.
  • Le scelte del giudice di merito nel bilanciare circostanze aggravanti e attenuanti (comparazione di circostanze) sono in linea di massima insindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate e non arbitrarie.

Testo integrale

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