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Sentenza

Sentenza n. 2417/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del DM del Ministero dell'Interno in data 19.03.2019, notificato il giorno 08.05.2019, di diniego di concessione della cittadinanza K10/-OMISSIS-

Giustizia amministrativa201909521

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato per motivi attinenti alla sicurezza della Repubblica, fondati su elementi riguardanti il coniuge della richiedente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale della cittadinanza richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto eccesso di potere per falsa applicazione della legge mediante l'esercizio della discrezionalità, difetto di istruttoria ed erronea valutazione dei fatti e dei presupposti; eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione; violazione dell'art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91/1992 e dell'art. 3 della legge n. 241/1990, nonché difetto di motivazione. La ricorrente ha inoltre valorizzato l'assenza di proprie condotte pericolose e il successivo riconoscimento della cittadinanza italiana ai figli. Nel corso del giudizio, a seguito di ordinanza istruttoria, l'Amministrazione ha depositato la documentazione riservata sottesa al diniego. Da essa è emersa la vicinanza del coniuge della ricorrente a elementi appartenenti a un movimento islamico di predicatori itineranti, ritenuto di interesse per il dettato radicale, l'attività di proselitismo, il possibile reclutamento in favore del fondamentalismo religioso e il rischio di infiltrazioni di soggetti legati a gruppi terroristici.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego. La domanda fondata sull'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 attribuisce all'Amministrazione un potere ampiamente discrezionale, riconducibile agli atti di alta amministrazione, volto a valutare l'opportunità dell'inserimento dello straniero nella comunità nazionale e l'assenza di rischi per la sicurezza della Repubblica. Tale valutazione può considerare anche elementi riferiti a componenti stretti del nucleo familiare, in particolare al coniuge, quando il rapporto affettivo e di parentela possa comportare il rischio di agevolazione di condotte pericolose. Il Collegio ha ritenuto attendibili le informazioni provenienti dagli organismi di sicurezza dello Stato e ha giudicato sufficiente, ai fini della prognosi negativa, un rischio potenziale e una valutazione probabilistica assistita da adeguato grado di verosimiglianza, senza necessità di certezza oltre ogni ragionevole dubbio. È stata esclusa la violazione dell'obbligo di motivazione: nei procedimenti concernenti la sicurezza nazionale il provvedimento può motivare per relationem mediante richiamo a informative riservate, senza riprodurne analiticamente il contenuto, purché siano comprensibili le ragioni del diniego. La tutela difensiva può essere assicurata mediante l'ostensione giudiziale degli atti riservati con le cautele necessarie. È stata inoltre esclusa la rilevanza del riconoscimento della cittadinanza ai figli, poiché le loro posizioni erano disciplinate da un diverso titolo e da presupposti non discrezionali, oltre a essere successive al diniego impugnato. Il richiamo all'art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91/1992 è stato ritenuto inconferente, trattandosi di disposizione riferita alla cittadinanza per matrimonio ex art. 5, non alla naturalizzazione per residenza. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno: … f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica

    La residenza legale decennale costituisce soltanto il presupposto per presentare la domanda; la concessione resta oggetto di un'ampia valutazione discrezionale sull'inserimento del richiedente nella comunità nazionale e sull'assenza di rischi per la sicurezza dello Stato.

  • art. 6, comma 1, lett. c), l. 91/1992

    La disposizione riguarda i motivi ostativi alla cittadinanza per matrimonio prevista dall'art. 5 e non si applica direttamente alla naturalizzazione richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f).

  • art. 5 l. 91/1992

    La cittadinanza per matrimonio costituisce un titolo diverso da quello della naturalizzazione per residenza e presenta, secondo la sentenza, una disciplina più favorevole connessa alla tutela dell'unità familiare.

  • art. 3 l. 241/1990

    Nei procedimenti di cittadinanza fondati su ragioni di sicurezza nazionale, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante rinvio per relationem a informative riservate, senza indicazione analitica di tutte le fonti e dei fatti, purché l'iter logico del diniego sia comprensibile.

  • art. 4, comma 2, l. 91/1992

    Disciplina il diverso acquisto della cittadinanza da parte dello straniero nato in Italia al raggiungimento della maggiore età, subordinatamente ai requisiti previsti dalla norma.

  • art. 33 d.l. 69/2013

    È richiamato in combinato disposto con l'art. 4, comma 2, della legge n. 91/1992 per la disciplina della cittadinanza dei figli nati in Italia e residenti legalmente e ininterrottamente dalla nascita.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei diritti e della dignità dell'interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nella concessione della cittadinanza italiana per residenza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, il requisito della residenza legale decennale abilita alla presentazione della domanda ma non attribuisce un diritto alla concessione, che resta affidata a un'ampia valutazione discrezionale dell'Amministrazione sull'inserimento del richiedente nella comunità nazionale e sulla compatibilità con la sicurezza della Repubblica.
  • Nel procedimento di naturalizzazione, il diniego può essere legittimamente fondato su elementi informativi riguardanti il coniuge o altro familiare stretto del richiedente, quando il rapporto di parentela e affettivo sia ragionevolmente idoneo a far presumere possibili condotte di agevolazione o collegamento con soggetti o movimenti pericolosi per la sicurezza nazionale.
  • Quando il diniego di cittadinanza è fondato su informative riservate degli organismi di sicurezza, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante un richiamo per relationem alle informative, senza riprodurne il contenuto analitico, se il provvedimento rende comprensibili le ragioni essenziali della decisione e la riservatezza è necessaria per non compromettere le attività informative o investigative.
  • Nelle valutazioni amministrative riguardanti la sicurezza della Repubblica è sufficiente una prognosi probabilistica fondata su un attendibile grado di verosimiglianza del pericolo; non è necessario raggiungere la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, poiché opera una soglia anticipata di prevenzione.
  • Le informazioni provenienti dagli organismi istituzionalmente preposti alla sicurezza dello Stato possono essere ritenute attendibili dall'Amministrazione competente e non sono superate dalla mera valutazione personale dell'interessato, salvo la dimostrazione di elementi concreti idonei a contestarne l'attendibilità.
  • Il riconoscimento della cittadinanza italiana ai figli per un diverso titolo e sulla base di presupposti non discrezionali non determina, di per sé, contraddittorietà o illegittimità del precedente diniego di naturalizzazione del genitore fondato su ragioni di sicurezza nazionale.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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