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Sentenza

Sentenza n. 15273/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione n. 266/2025, comunicata il 28.11.2025, con cui il Direttore generale di Forma.temp ha disposto le seguenti misure: a) revoca dell’iscrizione di Abea alla sezione A “Enti di formazione” degli elenchi del Fondo, con conseguente cancellazione dall’elenco; b) divieto di effettuare una nuova iscrizione alla medesima sezione A nei 24 mesi successivi alla data di ricezione della determinazione stessa (28.11.2025); c) divieto per i soggetti che hanno ricoperto incarichi di amministratori o soci presso Abea di iscrivere al Fondo enti nei quali gli stessi ricoprano un ruolo nell’assetto societario/organizzativo nei 24 mesi successivi alla data di ricezione della determinazione in questione (28.11.2025); d) divieto per Abea di partecipare, a qualunque titolo, alla realizzazione di iniziative formative finanziabili dal Fondo fino alla scadenza del termine di inibizione di cui alla lettera b); e) rimozione immediata, su qualsiasi supporto utilizzato, del logo “ente di formazione iscritto” fornito dal Fondo alla società in fase di iscrizione; - di ogni atto presupposto e/o collegato e in particolare: -- del “dispositivo di accesso” agli elenchi delle strutture e delle professionalità idonee a operare con Forma.temp, ove prevede all’art. 6 un sistema sanzionatorio di sospensione e revoca in assenza di potere regolamentare o di delega normativa; -- del “vademecum” Forma.temp, nella parte in cui prevede un sistema sanzionatorio in assenza di delega normativa e senza regolamentare espressamente le sanzioni irrogabili in riferimento alle fattispecie indicate; - per quanto occorrer possa, nei limiti delle censure proposte nel ricorso, delle delibere del Consiglio di amministrazione richiamate nel provvedimento di cancellazione impugnato; nonché per l’annullamento e/o decadenza e/o inefficacia dei contratti stipulati da Forma.temp con altri enti formatori invece che con la ricorrente anche nelle more del giudizio; e per l’accertamento e la declaratoria del diritto di Abea all’iscrizione all’elenco ex tunc dalla data della cancellazione con ogni conseguente statuizione in merito alla caducazione dei divieti imposti anche agli amministratori o soci, mantenendo il diritto di utilizzo del logo e del diritto della ricorrente di svolgere i corsi e subentrare a quelli assegnati ad altri enti di formazione in vece di Abea per effetto dell’illegittima cancellazione. Per quanto riguarda i motivi aggiunti: per l’annullamento - dei medesimi provvedimenti oggetto del ricorso introduttivo; nonché per l’annullamento e/o decadenza e/o inefficacia dei contratti stipulati da Forma.temp con altri enti formatori invece che con la ricorrente anche nelle more del giudizio; e per l’accertamento e la declaratoria del diritto di Abea all’iscrizione all’elenco ex tunc dalla data della cancellazione con ogni conseguente statuizione in merito alla caducazione dei divieti imposti anche agli amministratori o soci, mantenendo il diritto di utilizzo del logo e del diritto della ricorrente di svolgere i corsi e subentrare a quelli assegnati ad altri enti di formazione in vece di Abea per effetto dell’illegittima cancellazione.

Giustizia amministrativa202601182

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della rinuncia espressa dalla ricorrente in udienza e della procura speciale depositata, dichiarando estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Non ha quindi esaminato né i motivi di merito né l’eccezione di difetto di giurisdizione. Ha compensato le spese in ragione della condotta processuale della ricorrente.

TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione di Forma.Temp comunicata il 28 novembre 2025, recante revoca e cancellazione dell’ente dalla sezione A degli elenchi degli enti di formazione, divieti di nuova iscrizione e partecipazione alle iniziative formative per 24 mesi, divieto riguardante anche enti collegati ad amministratori o soci e obbligo di rimozione del logo; impugnati anche il Dispositivo di accesso agli elenchi, il vademecum e gli atti collegati

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La ricorrente ha contestato la revoca dell’iscrizione e le misure conseguenti deducendo: (i) carenza assoluta di potere e violazione dei principi di legalità e tassatività, poiché il sistema sanzionatorio sarebbe previsto soltanto dal Dispositivo di accesso agli elenchi e non dall’art. 12, comma 8-bis, d.lgs. 276/2003; (ii) violazione di legge ed eccesso di potere per sproporzione della revoca, ritenuta la sanzione più grave, anche alla luce degli artt. 3 e 27 Cost. e dell’art. 49, par. 3, CDFUE; (iii) difetto di motivazione, per mancata spiegazione della gravità delle criticità rilevate e della loro attitudine a compromettere il corretto svolgimento delle attività; (iv) insussistenza nel merito delle criticità contestate. Con i motivi aggiunti ha reiterato l’impugnazione anche alla luce del nuovo Dispositivo di accesso adottato nelle more. Forma.Temp ha eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo che la revoca derivasse dall’inadempimento di obblighi e condizioni di permanenza e non dall’esercizio di poteri autoritativi. La ricorrente ha poi rinunciato al ricorso e ai motivi aggiunti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Pertanto, pronuncia, ai sensi dell’art. 35, co. 2, lett. c), c.p.a., l’estinzione del presente giudizio.

    La rinuncia della parte ricorrente determina l’estinzione del giudizio, che il giudice dichiara prendendo atto della volontà processuale manifestata.

Massime di principio

  • In applicazione del principio dispositivo, la parte conserva la disponibilità dell’azione sino a quando la causa è trattenuta in decisione e può rinunciare al ricorso; in tal caso il giudice, non potendo procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, deve conformare la pronuncia alla rinuncia ritualmente manifestata.
  • Il processo amministrativo non è diretto all’accertamento oggettivo della legittimità degli atti indipendentemente dall’interesse della parte: in assenza di un interesse che giustifichi la prosecuzione, la rinuncia conduce alla declaratoria di estinzione.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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