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Sentenza

Sentenza n. 389/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - dell’ordinanza n. 44/17 Prot. 64845/17 del 5 dicembre 2017, notificata il 19 dicembre 2017, con la quale il Dirigente Settore 5 Infrastrutture, Lavori Pubblici, Manutenzioni, Urbanistica, Patrimonio, del Comune di Avezzano ha ingiunto alla ricorrente di pagare, ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. n. 380/01 la sanzione pecuniaria quantificata in € 20.000; - di ogni altro atto presupposto, prodromico e/o consequenziale comunque ad essa connesso con particolare riguardo all’ordinanza di ingiunzione n. 23/17 prot. 17625/17 del 6 aprile 2017 ed alle cartografie inserite nel S.I.T. - Sistema Informativo Territoriale risultante dal sito web del Comune di Avezzano;

Giustizia amministrativa201800102

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di ingiunzione del pagamento di una sanzione pecuniaria di 20.000 euro per mancata ottemperanza a un'ordinanza di demolizione di opere abusive

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, proprietaria di terreni sui quali aveva realizzato un manufatto destinato a stalla e fienile, ha impugnato l'ordinanza con cui il Comune le aveva irrogato, ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001, la sanzione pecuniaria nella misura massima, deducendo: violazione e falsa applicazione dell'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001; erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti; difetto di istruttoria e di motivazione; sviamento; violazione di legge; contraddittorietà e illogicità. In particolare, la ricorrente contestava la sussistenza del vincolo idrogeologico e l'inclusione dell'area nel perimetro del P.S.A.I. con classificazione R4 e C1, sostenendo che le cartografie prodotte dimostrassero che il manufatto era esterno all'area a rischio. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, rilevando che l'ordinanza di demolizione presupposta, notificata nel 2017 e non impugnata, era divenuta irrevocabile e che i motivi proposti contro la sanzione riguardavano in realtà la fondatezza dell'accertamento dell'abuso e del vincolo, anziché vizi propri dell'ordinanza sanzionatoria.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. L'ordinanza di demolizione n. 23/17 aveva già accertato che le opere abusive ricadevano in un'area interna al perimetro del P.S.A.I., soggetta a rischio idrogeologico molto elevato, e aveva indicato che, per gli abusi realizzati in tali aree, la sanzione prevista dall'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001 sarebbe stata irrogata nella misura massima. Tale ordinanza non era stata impugnata ed era divenuta irrevocabile. Secondo il Collegio, la collocazione dell'abuso in area R4 costituiva dunque un presupposto già accertato nell'atto di demolizione e non un'autonoma statuizione dell'ordinanza successiva di ingiunzione di pagamento. La ricorrente non poteva pertanto contestare tale presupposto impugnando soltanto l'ordinanza sanzionatoria, ma avrebbe dovuto dedurlo tempestivamente contro l'ordinanza di demolizione. Non sono stati esaminati nel merito i vizi dedotti contro la sanzione. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001

    Tale sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’articolo 27 del Testo Unico, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima.

    La sanzione pecuniaria per l'inottemperanza all'ordine di demolizione è applicata nella misura massima quando l'abuso è realizzato, tra l'altro, su un'area soggetta a rischio idrogeologico elevato o molto elevato.

  • art. 31 d.P.R. n. 380/2001

    L'ordinanza di demolizione costituisce il provvedimento presupposto rispetto agli effetti derivanti dalla mancata ottemperanza e alla successiva irrogazione della sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Quando un'ordinanza di demolizione, divenuta inoppugnabile, accerta che l'abuso edilizio ricade in un'area soggetta a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, tale accertamento diviene irretrattabile e non può essere contestato mediante l'impugnazione della successiva ordinanza che irroga la sanzione pecuniaria per l'inottemperanza.
  • L'impugnazione della sanzione pecuniaria conseguente alla mancata ottemperanza a un'ordinanza di demolizione può riguardare i vizi propri dell'atto sanzionatorio, ma non i presupposti dell'abuso e della sua localizzazione già accertati nell'ordinanza di demolizione non tempestivamente impugnata.
  • La successiva ordinanza di ingiunzione del pagamento della sanzione non introduce un'autonoma statuizione sulla localizzazione dell'abuso quando si limita a richiamare un accertamento contenuto nell'ordinanza di demolizione presupposta; tale accertamento deve essere contestato impugnando tempestivamente l'atto presupposto.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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