Cassazione Penale, Sentenza n. 19494/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Oliva era stato ritenuto responsabile di tre delitti di furto pluriaggravati dalla sentenza del Tribunale di Siracusa del 19/12/2024, poi parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Catania. Con il ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto che le persone offese hanno rimesso la querela e che egli ha accettato le remissioni. Si è applicato il principio che ammette il ricorso per cassazione anche quando è proposto unicamente per introdurre nel processo la remissione della querela, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per l'impugnazione. Le remissioni e l'accettazione sono state effettuate ritualemente, con la conseguente sopravvenuta estinzione del reato. Inoltre la Corte richiama il principio secondo cui l'irreperibilità dell'imputato è relativa: la validità del decreto di irreperibilità e del giudizio contumaciale dipende dalla completezza delle ricerche ex art. 159 cod. proc. pen. al momento in cui sono state eseguite; notizie successive non incidono "ex post" sulla legittimità della procedura compiuta in base alle risultanze allora conosciute.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato in seguito alla remissione della querela e alla sua accettazione. Ha altresì disposto che, in mancanza di diversa pattuizione, le spese processuali siano poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340 c.p.p. La decisione richiama precedenti giurisprudenziali che consentono di introdurre la remissione della querela tramite ricorso per cassazione quando intervenuta dopo la sentenza impugnata ma entro il termine per proporre impugnazione; e ribadisce il criterio di valutazione dell'irreperibilità basato sulla completezza delle ricerche ex art. 159 c.p.p.
Norme richiamate
Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016 (Bestente, Rv. 268625)
«È ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione»
La Corte ammette che la remissione della querela, anche se intervenuta dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per l'impugnazione, può essere introdotta mediante ricorso per cassazione se rituale e accettata, con effetto estintivo sul reato.
art. 340 cod. proc. pen.
Applicato per stabilire che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono a carico del querelato.
art. 159 cod. proc. pen. e giurisprudenza (Sez. 2, Sent. n. 30060 del 10/06/2003, Rv. 226681-01)
L'irreperibilità è relativa: la validità del decreto d'irreperibilità e del giudizio contumaciale dipende dalla completezza delle ricerche previste dall'art. 159 c.p.p. al momento della loro esecuzione; informazioni successive non invalidano retroattivamente la procedura compiuta in base alle risultanze allora disponibili.
Massime di principio
- La remissione della querela, se rituale e accettata dall'imputato, estingue il reato e può determinare l'annullamento della condanna anche se la remissione interviene dopo la sentenza impugnata, purché introdotta entro il termine per l'impugnazione.
- È ammissibile proporre ricorso per cassazione con il solo scopo di far valere la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per l'impugnazione.
- Per produrre effetto estintivo la remissione e l'accettazione devono essere effettuate in forma rituale e risultare dagli atti; è fondamentale conservare e depositare la documentazione che attesti la remissione e l'accettazione nei termini utili.
- In assenza di pattuizione contraria, le spese processuali derivanti dall'annullamento per estinzione del reato sono a carico del querelato (art. 340 c.p.p.).
- Nel valutare la validità della notifica e del decreto di irreperibilità, conta la completezza delle ricerche eseguite secondo art. 159 c.p.p. al momento dell'adempimento; notizie emerse successivamente non rimettono in discussione "ex post" la legittimità della procedura eseguita correttamente in base alle risultanze allora disponibili.
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