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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27019/2023 del 21/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (gestore idrico)

La controversia

Tre utenti del servizio idrico convenivano in giudizio la società gestrice del servizio, deducendo l'erogazione di acqua non conforme ai limiti di legge per arsenico e/o fluoruri e chiedendo, da un lato, il risarcimento del danno da inadempimento agli obblighi di fornitura di acqua potabile e del danno alla salute e al disagio sofferto, e, dall'altro, l'accertamento del diritto a pagare solo il 50% del canone. La società, chiamata in causa la Regione Lazio e formulata domanda di manleva, soccombente in appello, ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario, assumendo che la controversia riguardasse la riduzione di una tariffa stabilita in sede amministrativa e quindi atti della P.A.; 2) violazione della normativa di settore sull'acqua potabile e del T.U. ambiente, sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente escluso la giurisdizione ordinaria sulla domanda di manleva verso la Regione, senza considerare il quadro normativo che disciplinerebbe il ruolo dell'ente regionale; 3) omesso esame di fatti decisivi e della documentazione relativa al ruolo della Regione nella gestione emergenziale del servizio, da cui deriverebbe l'impossibilità per la società di intervenire sulla qualità dell'acqua e quindi la necessità della manleva.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo motivo e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato al Tribunale di Viterbo, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha ritenuto corretta la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda principale degli utenti, qualificandola come azione risarcitoria fondata sull'inadempimento del gestore nei rapporti individuali di utenza e non come impugnazione di un atto amministrativo o contestazione dell'esercizio di poteri pubblicistici. Conseguentemente, ha affermato che anche la domanda di garanzia impropria/manleva proposta dal gestore verso la Regione segue la giurisdizione della domanda principale, sicché appartiene anch'essa al giudice ordinario.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 1, c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo sul difetto di giurisdizione; la Corte respinge la censura relativa alla giurisdizione sulla domanda principale.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo di violazione di legge relativo alla domanda di manleva.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo per omesso esame di fatto decisivo; il motivo resta assorbito.

  • art. 1218 c.c.

    È evocato dalla ricorrente per prospettare l'inadempimento del gestore e il rapporto con la manleva.

  • artt. 141 e ss. d.lgs. 152/2006

    Richiamati dalla ricorrente come normativa di settore sul servizio idrico e sulla qualità dell'acqua.

  • artt. 9, 12 e 13 d.lgs. 31/2001

    Richiamati per la disciplina della qualità delle acque destinate al consumo umano e dei relativi limiti di potabilità.

  • O.P.C.M. 3921/2011

    Richiamata dalla ricorrente quale fonte di disciplina emergenziale rilevante per il servizio idrico.

  • art. 33 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80

    È menzionato per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale che ha inciso sul perimetro della giurisdizione esclusiva in materia di pubblici servizi.

  • art. 2697 c.c.

    Non citato espressamente nel decisum, ma evocato dalla tassonomia non presente nel testo; quindi omesso.

Massime di principio

  • La domanda dell'utente che lamenti l'erogazione di acqua non conforme ai limiti di potabilità e chieda la riduzione del corrispettivo e/o il risarcimento del danno attiene al rapporto individuale di utenza e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non essendo una contestazione dell'atto amministrativo tariffario.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione conta il petitum sostanziale: se la pretesa è volta a far valere l'inadempimento del gestore del servizio verso l'utente, la controversia resta civilistica anche se sullo sfondo vi siano atti di programmazione o organizzazione della P.A.
  • La domanda di garanzia impropria o di manleva proposta dal convenuto verso un ente pubblico segue la giurisdizione della domanda principale, quando la garanzia è solo il riflesso della pretesa risarcitoria originaria.
  • La presenza di un potere pubblicistico sul servizio non basta a radicare la giurisdizione amministrativa se il giudizio non investe direttamente l'esercizio di quel potere, ma soltanto l'esatto adempimento di obbligazioni derivanti dal rapporto di utenza.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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