Sentenza del 05/11/2019 n. 22203 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Dogane contestava la classificazione tariffaria di undici importazioni di instant noodles e cup noodles. I prodotti erano stati dichiarati come zuppe o altre paste alimentari, mentre l'Ufficio riteneva dovessero essere classificati come noodle o altre paste alimentari secche, con conseguente recupero dei maggiori diritti doganali e irrogazione di sanzioni. Il ricorso per cassazione denunciava la violazione dei regolamenti doganali europei e delle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata, sostenendo che il carattere essenziale dei prodotti fosse costituito dalle tagliatelle secche e non dall'acqua da aggiungere per la preparazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Dogane, ritenendo errata la classificazione operata dalla CTR. Per l'importazione del 19 agosto 2014 era direttamente applicabile il Regolamento UE n. 767/2014, che classificava prodotti sostanzialmente identici come paste a base di noodle, escludendo la voce relativa a zuppe e brodi. Per le importazioni precedenti, il Regolamento CE n. 635/2005 non era direttamente applicabile perché i prodotti non erano identici, soprattutto quanto alla quantità d'acqua prevista, ma la classificazione doveva comunque essere effettuata secondo le regole generali. Applicando la regola 3, lettera b), la Corte ha stabilito che l'elemento essenziale era rappresentato dalle tagliatelle secche, mentre l'acqua e la modalità di consumo, asciutta o in brodo, erano eventuali e non determinanti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per decidere sulle questioni relative alle sanzioni e sulle spese.
Norme richiamate
Regolamento CEE n. 2658/1987
Regola generale 1: "I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono".
La classificazione doganale deve basarsi anzitutto sul testo delle voci e delle note pertinenti, non sui titoli generali delle sezioni o dei capitoli.
Regolamento CEE n. 2658/1987, Regola generale 3
La classificazione dei prodotti misti o degli assortimenti si effettua, quando possibile, secondo la materia o l'oggetto che conferisce loro il carattere essenziale.
Per un prodotto composto da tagliatelle, condimenti e altri ingredienti, occorre individuare l'elemento che ne determina la natura principale. In questo caso il carattere essenziale è dato dalle tagliatelle secche.
Regolamento CE n. 635/2005
Il carattere essenziale del prodotto è conferito dalle tagliatelle, in considerazione della loro quantità in percentuale elevata.
Il regolamento classificava un prodotto specifico come preparazione a base di tagliatelle e non come zuppa, anche in considerazione della prevalenza quantitativa delle tagliatelle. Tuttavia, essendo un regolamento riferito a prodotti identici o sufficientemente simili, non è stato ritenuto direttamente applicabile ai prodotti oggetto della causa, diversi per quantità d'acqua prevista.
Regolamento UE n. 767/2014
Il carattere essenziale è dato dalle tagliatelle (noodle), poiché queste ne costituiscono la proporzione maggiore. La classificazione alla voce 2104 come zuppe, minestre o brodi è esclusa.
Per prodotti sostanzialmente identici a quello descritto dal regolamento, le tagliatelle costituiscono l'elemento essenziale e l'acqua aggiunta è un elemento accessorio; la voce tariffaria delle zuppe è esclusa.
Regolamento CEE n. 2658/1987, voce NC relativa alle preparazioni per zuppe, minestre o brodi
La voce riguarda prodotti destinati necessariamente a essere consumati in forma liquida, con una commistione di liquido e solidi. Se l'acqua non è indispensabile e il prodotto può essere consumato anche asciutto, la classificazione come zuppa non è appropriata.
Regolamento CEE n. 2658/1987, voce NC relativa alle paste alimentari secche
La voce identifica il prodotto sulla base della sua natura oggettiva di pasta, in particolare secca, senza attribuire rilievo decisivo alla modalità successiva di consumo.
Massime di principio
- Nella classificazione doganale di prodotti composti o venduti in assortimento, occorre individuare l'elemento che conferisce il carattere essenziale al prodotto, valutando soprattutto le sue caratteristiche oggettive e la sua composizione.
- La quantità d'acqua indicata nelle istruzioni di preparazione non è di per sé decisiva: se il prodotto può essere consumato sia asciutto sia in brodo, l'acqua rappresenta un elemento eventuale e non determina la classificazione come zuppa.
- La classificazione come zuppa o brodo presuppone normalmente una destinazione necessaria e univoca al consumo in forma liquida. Se il consumatore può scegliere una modalità asciutta o liquida, prevale la natura dell'ingrediente principale.
- I regolamenti europei di classificazione hanno portata generale ma si applicano direttamente solo a prodotti identici a quelli esaminati. Per prodotti diversi possono essere utilizzati per analogia soltanto quando vi sia una sufficiente similitudine.
- La classificazione deve essere effettuata sulla base della situazione e delle caratteristiche oggettive del prodotto al momento dell'importazione, non sulle modalità soggettive con cui il consumatore potrebbe successivamente utilizzarlo.
- Quando la sentenza d'appello viene cassata con rinvio, la causa non è definitivamente conclusa: il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia applicando i principi indicati dalla Cassazione e decidere anche sulle questioni rimaste assorbite, comprese eventualmente le sanzioni.
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