Sentenza n. 12432/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento 1) del provvedimento/comunicazione del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, reso noto in data 06 aprile 2023, mediante avviso pubblicato sull'area personale del ricorrente del sito www.concorsi.vigilfuoco.it, per il cui tramite è stato reso edotto del giudizio di “non idoneità” attribuito all'esito delle prove di capacità operative sostenute in sede concorsuale in data 10.03.2023, durante la procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 in data 14.11.2018 ed emanato dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile; 2) del decreto di esclusione del 13.04.2023 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco emesso dal Direttore Centrale con cui si dichiarava escluso dalla procedura selettiva il sig. -OMISSIS-; 3) del decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, con cui é stata bandita una procedura speciale di reclutamento, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. I, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 4) del decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310, con il quale é stata approvata la graduatoria finale della procedura selettiva in questione e successive modificazioni; 5) del decreto dipartimentale 9 febbraio 2023, n. 39, con il quale é stata nominata la Commissione esaminatrice incaricata di valutare la prova di capacita operativa dei candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria; 6) dell'art 8 del suddetto decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, ai sensi del quale il mancato superamento della prova di capacita operativa comporta l'esclusione dalla citata procedura speciale di reclutamento; 7) del verbale n. 09 del 06 aprile 2023 della commissione di esame per la procedura speciale di reclutamento nella qualifica di Vigili del Fuoco nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco indetta con D.M. n. 238 del 14/11/2018, nominata con D.M. n. 34 del 01.03.2021, nella parte in cui giudica di non aver superato il modulo n. 2 della prova di capacità operativa; 8) della scheda di valutazione della prova di capacità operativa del 06.04.2023, della procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del C.N.VV.F.; 9) del decreto ministeriale 1 febbraio 2019 n. 23, con il quale é stata nominata la Commissione esaminatrice incaricata di valutare la prova di capacita operativa dei candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria e successive modifiche; 10) del decreto del Ministro dell'Interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217” e successive modifiche ed integrazioni; 11) della rettifica della graduatoria finale approvata con Decreto n. 214 del 21.09.2021 pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale Supplemento straordinario n. 1/27 bis del 22 settembre 2021e successive modifiche; 12) del Bando di Concorso per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del Fuoco del ruolo dei Vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 del 14/11/2018, con particolare riferimento all'art. 8, (accertamento dell'idoneità); 13) dell'allegato “C Prove Motorie”, indicato nell'art. 8 (accertamento dell'idoneità) del Bando di concorso per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetta con D.M. n. 238 del 14/11/2018; 14) dell'art. 5 del decreto 26 ottobre 2018 che concerne il regolamento delle “Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo Nazione dei Vigili del Fuoco; 15) della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di Vigile del Fuoco indetta con D.M. n. 238 in data 14/11/2018 e successive modifiche; 16) del Bando di Concorso (con relativi allegati A, B e C) per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del Fuoco del ruolo dei Vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 del 14/11/2018; 17) del D.M. n. 283 del 23.5.2019; 18) del decreto ministeriale n. 238 del 14 novembre 2018, unitamente all'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 26 ottobre 2018, recante “Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, laddove prevedono che il mancato superamento della prova di capacità operativa comporti l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento, nonché la cancellazione definitiva dall'elenco dei vigili del fuoco discontinui, senza prevedere alcuna possibilità di ripetizione della prova non consentendo il candidato di portarla a compimento costringendolo ad interromperla; 19) dell'Allegato “C” – “Prova di capacità operativa” al decreto ministeriale n. 238 del 14 novembre 2018, laddove prevede che “l'interruzione dell'esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, occorso durante l'esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo”; 20) per quanto di ragione ed ove occorrer possa, del Decreto dipartimentale n. 238 del 14.11.2018, recante il bando concorsuale, limitatamente all'art. 8 ed all'Allegato C; 21) del decreto in data 11 marzo 2016 con il quale il Dirigente generale Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha approvato la direttiva tecnica concernente le modalità per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 22) ove occorrer possa, del provvedimento approvativo della graduatoria finale relativa al suddetto concorso nonché della graduatoria stessa; 23) di tutti gli atti/provvedimenti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi al provvedimento impugnato ed eventuale graduatoria finale; nonché per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di convocazione dell'odierno ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità alla prova di capacità operativa e conseguente esclusione dalla procedura speciale di reclutamento dei Vigili del Fuoco
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva partecipato alla procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario dei Vigili del Fuoco, indetta con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018. A seguito della prova di capacità operativa sostenuta il 10 marzo 2023, la Commissione lo giudicava non idoneo, con particolare riferimento al mancato superamento del modulo n. 2; conseguentemente, l'Amministrazione adottava il provvedimento di esclusione dalla procedura. Il ricorrente impugnava il giudizio di non idoneità, il provvedimento di esclusione, gli atti della procedura e le disposizioni del bando relative alla prova di capacità operativa, chiedendo anche il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente. In sede cautelare, il TAR disponeva la rinnovazione della prova. All'esito della rinnovazione, l'Amministrazione adottava un nuovo giudizio di inidoneità e un nuovo provvedimento di esclusione, che il ricorrente impugnava con separato ricorso, riproponendo le medesime domande, inclusa quella risarcitoria. Il testo non espone le censure di legittimità articolate nel ricorso originario, poiché la decisione è fondata esclusivamente sulla sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La rinnovazione della prova di idoneità, disposta in sede cautelare, aveva fatto venir meno l'efficacia del giudizio di non idoneità e del provvedimento di esclusione originariamente impugnati. Poiché il ricorrente aveva successivamente impugnato con autonomo ricorso il nuovo giudizio di inidoneità e la nuova esclusione, riproponendo integralmente le medesime domande, il rapporto controverso era stato trasposto nel nuovo giudizio. Il ricorso originario non conservava quindi un interesse concreto e attuale. Il Collegio ha richiamato l'art. 70 c.p.a. sulla facoltà di riunione dei ricorsi connessi, ma non ha disposto la riunione, limitandosi a dichiarare l'improcedibilità. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 70 c.p.a.
Il collegio può, su istanza di parte o d’ufficio, disporre la riunione di ricorsi connessi
La riunione dei ricorsi connessi è una facoltà del Collegio e non un obbligo; nel caso concreto il TAR ha ritenuto decisiva la sopravvenuta carenza di interesse derivante dalla trasposizione dell'intero rapporto controverso in un nuovo giudizio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato per dare avviso alle parti della possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Costituisce il riferimento processuale per la definizione del giudizio mediante declaratoria di improcedibilità.
art. 30 c.p.a.
Era invocato dal ricorrente per la domanda risarcitoria, riproposta anche nel nuovo giudizio; la sentenza non esamina nel merito tale domanda, ritenendo improcedibile l'intero ricorso.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, il provvedimento impugnato perde efficacia perché sostituito all'esito della rinnovazione dell'attività amministrativa, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione sul provvedimento originario.
- Se il ricorrente impugna con un nuovo ricorso il provvedimento sostitutivo e vi ripropone integralmente le domande già formulate nel giudizio originario, il rapporto giuridico controverso si trasferisce nel nuovo giudizio e il ricorso originario deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La facoltà di riunire ricorsi connessi prevista dall'art. 70 c.p.a. non impone al giudice di disporre la riunione quando la controversia originaria sia divenuta priva di interesse a seguito della sostituzione dell'atto impugnato.
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