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Sentenza

Sentenza del 06/05/2016 n. 9200 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una cartella esattoriale per il presunto insufficiente pagamento della tassa automobilistica relativa al periodo febbraio 2003-gennaio 2004. Il contribuente sosteneva che il rimorchio era stato cessato dalla circolazione già nel 1995 e che il credito fosse almeno in parte prescritto. La Regione sosteneva invece che, dal 2000, il tributo non gravasse più sul rimorchio fisicamente considerato, ma sulla massa rimorchiabile, cioè sulla capacità tecnica di traino risultante dalla carta di circolazione dell'automotrice, indipendentemente dall'effettivo possesso o utilizzo del rimorchio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso della Regione. Ha stabilito che, per il periodo controverso, la tassa era dovuta in relazione alla potenzialità di traino dell'autocarro, risultante dalla relativa carta di circolazione. La cessazione dalla circolazione del rimorchio e la riconsegna delle targhe erano irrilevanti. L'eventuale rinuncia alla capacità di traino doveva essere richiesta e annotata sulla carta di circolazione dell'autocarro; nel caso concreto, la richiesta era stata presentata solo il 9 luglio 2004, dopo il periodo d'imposta contestato. L'eccezione di prescrizione è stata dichiarata inammissibile perché non adeguatamente documentata né proposta con autonomo motivo di ricorso incidentale. La sentenza d'appello è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario del contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 600 euro per compensi e 150 euro per esborsi, oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 39 del 1953, art. 2, lett. d)

    Obbligo di corrispondere la tassa automobilistica per i rimorchi adibiti al trasporto di cose, commisurata alla portata espressa in quintali

    Disciplina previgente, applicabile prima del 31 dicembre 1999, che collegava il tributo al rimorchio destinato al trasporto di cose.

  • Legge n. 488 del 1999, art. 6, commi 22, 22-bis e 22-ter

    Ha sostituito la precedente tassa sui rimorchi con la tassa sulla massa rimorchiabile delle automotrici.

  • Legge n. 342 del 2000, art. 61

    Ha modificato la disciplina, prevedendo che la tassa fosse commisurata al peso massimo dei rimorchi trasportabili dall'automotrice, secondo i parametri della tabella 2-bis allegata alla legge n. 488 del 1999.

  • D.P.R. n. 39 del 1953, art. 2, lett. d-ter), come novellato

    Individua come presupposto dell'imposta la massa rimorchiabile, ossia la capacità tecnica di traino risultante dalla carta di circolazione dell'automotrice, senza necessità dell'esistenza o dell'utilizzo concreto del rimorchio.

  • Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Richiede che il ricorrente indichi e documenti specificamente gli atti e i documenti sui quali fonda le proprie doglianze; la mancata dimostrazione della tempestiva proposizione dell'eccezione di prescrizione ne ha impedito l'esame.

  • Art. 384 c.p.c.

    Ha consentito alla Cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente nel merito rigettando il ricorso introduttivo.

  • Circolari nn. 2 e 12 del gennaio 2001

    Indicano la procedura per rinunciare alla potenzialità di traino; la rinuncia deve essere annotata sulla carta di circolazione dell'autocarro e produce effetti dalla relativa richiesta, non dalla semplice cessazione o dismissione del rimorchio.

Massime di principio

  • Quando il tributo automobilistico è collegato alla massa rimorchiabile, il presupposto dell'imposta è la capacità tecnica di traino dell'autocarro risultante dalla carta di circolazione, non il possesso, l'uso effettivo o l'esistenza fisica del rimorchio.
  • La cessazione dalla circolazione del rimorchio, la mancata utilizzazione dello stesso o la riconsegna delle targhe non eliminano automaticamente l'obbligo tributario relativo alla massa rimorchiabile.
  • Per evitare il tributo occorre presentare una specifica domanda di rinuncia alla potenzialità di traino e farla annotare sulla carta di circolazione dell'autocarro; gli effetti non retroagiscono normalmente a periodi precedenti alla richiesta.
  • Le eccezioni di prescrizione devono essere sollevate tempestivamente nei gradi di merito, adeguatamente documentate e riproposte in Cassazione con modalità processualmente corrette; in caso contrario possono essere dichiarate inammissibili.
  • La disciplina applicabile deve essere individuata in base al periodo d'imposta: dal 2000 il riferimento è la massa rimorchiabile dell'automotrice, mentre la precedente tassazione riguardava direttamente i rimorchi adibiti al trasporto di cose.

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