Cassazione Penale, Sentenza n. 32915/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale impugna l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza che ha ammesso Stasi alla semilibertà, deducendo violazione dell’art. 50 Ord. pen. e vizio di motivazione (mancante o apparente). In particolare contesta la mancata o inadeguata valutazione di un’intervista rilasciata da Stasi durante un permesso premio (senza preventiva autorizzazione), sostenendo che l’intervista potesse pregiudicare il percorso trattamentale e che il Tribunale avrebbe dovuto disporre integrazioni istruttorie per acquisire elementi precisi su contenuti e modalità dell’intervista; inoltre contesta la mancata ponderazione di criticità personologiche emerse in precedenza.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Con motivazione analitica la Corte ritiene che il Tribunale di sorveglianza abbia valutato correttamente i risultati del trattamento individualizzato e le relazioni degli operatori penitenziari, abbia esaminato l’intervista (anche tramite ricostruzione della Direzione penitenziaria) e abbia ritenuto che essa non violasse le prescrizioni del permesso né pregiudicasse il percorso rieducativo. La Corte riconosce che esistono ancora criticità di personalità (tendenza all’autoprotezione e alla costruzione di un’immagine positiva), ma giudica tali aspetti non idonei a negare la semilibertà alla luce del quadro complessivo e delle risorse disponibili. La motivazione del Tribunale è ritenuta congrua e non lacunosa; le diverse ponderazioni prospettate dal Procuratore appartengono alla sfera valutativa non sindacabile in questa sede.
Norme richiamate
Ordinamento penitenziario - art. 50
art. 50, quarto comma, Ord. pen.
L'ammissione alla semilibertà richiede, oltre alla espiata quota di pena, una prognosi favorevole fondata sui progressi trattamentali; la misura è strumento del trattamento e va motivata con riferimento ai risultati dell'osservazione e del percorso individualizzato
Codice di procedura penale - disposizioni di attuazione
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita l’ambito di riproduzione integrale del motivo nel ricorso in cassazione, ragguagliando la forma del ricorso alla normativa processuale; citato in ordine ai limiti della esposizione del motivo
Massime di principio
- Il giudice di sorveglianza deve fondare le decisioni prognostiche sui risultati del trattamento individualizzato e motivare con riferimento concreto agli elementi osservativi e alle relazioni degli operatori penitenziari
- Condotte tenute durante permessi premio (es. interviste) devono essere valutate dal Tribunale: se adeguatamente esaminate e non ritenute in violazione delle prescrizioni o non compromettenti del percorso rieducativo, non impediscono automaticamente l'ammissione a misure alternative
- La mancata acquisizione di ulteriori informazioni è censurabile solo se la documentazione sul punto risulta manifestamente incompleta o contraddittoria; la semplice diversa valutazione del grado di incidenza di un fatto ricade nella discrezionalità del giudice ed è difficilmente sindacabile in Cassazione
- Persistenti criticità di personalità devono essere ponderate rispetto al quadro complessivo di risocializzazione: non ogni caratteristica remanente giustifica il rifiuto di un beneficio se il bilancio complessivo è favorevole
- I rilievi del Procuratore che attengono a una diversa valutazione degli elementi probatori rientrano nella cognizione di merito e non costituiscono di per sé motivo di annullamento per vizio di motivazione in sede di legittimità
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