Cassazione Penale, Ordinanza n. 09051/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano che, riformando solo parzialmente la decisione di primo grado, lo aveva condannato a mesi quattro e giorni venti di arresto ed euro 1.000 di ammenda per il reato previsto dall'art. 4 della legge n. 110/1975, accertato il 24 ottobre 2021. Con un unico motivo deduceva violazione di legge, sostenendo che la Corte territoriale avesse sostanzialmente reiterato le argomentazioni del giudice di primo grado nel respingere la richiesta di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità. Ha rilevato che il ricorso si limitava a riproporre il contenuto del motivo di appello senza confrontarsi con la sentenza impugnata, la quale aveva invece esaminato il motivo e lo aveva respinto con motivazione ritenuta congrua e non illogica. In particolare, la Corte di merito aveva valorizzato la condotta dell'imputato, che portava con sé due oggetti pericolosi, uno qualificabile come strumento da punta e taglio e l'altro certamente idoneo all'offesa alla persona, nonché i numerosi precedenti penali dell'interessato, anche per reati connotati da violenza, elementi ostativi al riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4 legge n. 110/1975
Norma incriminatrice posta a base della condanna di merito per la detenzione/porto di oggetti pericolosi; nel testo non viene svolta un'interpretazione autonoma della fattispecie, ma se ne presuppone l'applicazione al possesso dei due oggetti descritti.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto è stata negata in ragione della concreta pericolosità della condotta e dei precedenti penali dell'imputato.
art. 616 c.p.p.
Viene richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per aspecificità quando si limita a riprodurre le doglianze già formulate in appello senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto può essere sorretto dalla valorizzazione della concreta pericolosità della condotta e dei precedenti penali dell'imputato, specie se indicativi di una propensione a delinquere.
- La motivazione di merito che dia conto degli elementi di fatto rilevanti e della loro idoneità a escludere l'art. 131-bis c.p. resiste al sindacato di legittimità se non presenta vizi logici evidenti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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