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Sentenza

Sentenza del 23/01/2020 n. 272 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Scommesse online - soggettività passiva - solidarietà tributaria - soggetti privi di concessione - annualità precedenti al 2011 - è incostituzionale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

impugnazione della legittimità dell'applicazione della solidarietà tributaria prevista per il settore delle scommesse online tra le ricevitorie italiane e soggetti privi di concessione residenti all'estero, con particolare riferimento all'efficacia della solidarietà per le annualità anteriori al 2011; la questione verteva sulla possibile retroattività e sulla compatibilità con principi costituzionali quali la certezza del diritto e la non retroattività delle norme tributarie

La decisione

la Corte costituzionale, con la sentenza n.27 del 2018, ha dichiarato che la solidarietà tributaria tra le ricevitorie italiane e i soggetti privi di concessione residenti all'estero non può trovare applicazione con riferimento alle annualità anteriori al 2011. Di conseguenza, per i periodi precedenti al 2011 le ricevitorie non possono essere ritenute solidalmente obbligate per le imposte relative alle attività svolte dai soggetti esteri privi di concessione

Norme richiamate

  • Corte costituzionale, sentenza n.27/2018

    la Corte ha ritenuto incostituzionale l'applicazione della solidarietà tributaria alle annualità anteriori al 2011, per violazione dei principi di certezza del diritto e non retroattività delle norme tributarie

  • norma nazionale che prevedeva la solidarietà tributaria tra ricevitorie e soggetti privi di concessione

    la norma non può essere interpretata come idonea a estendere in modo retroattivo la responsabilità solidale alle annualità anteriori al 2011; l'efficacia della disposizione è pertanto limitata temporalmente

Massime di principio

  • Verificare sempre il periodo temporale (annualità) a cui si riferisce l'obbligazione tributaria: norme sulla solidarietà possono avere efficacia solo da una certa data e non essere applicabili retroattivamente
  • In caso di responsabilità solidale tra operatori nazionali e soggetti esteri privi di concessione, accertare lo status giuridico (concessione/assenza di concessione) e la data da cui la disciplina è risultata applicabile
  • Le eccezioni fondate su principi costituzionali (certezza del diritto, divieto di retroattività fiscale) possono impedire l'azione esecutiva dell'Amministrazione per periodi anteriori alla decorrenza della norma
  • L'onere di provare la sussistenza della responsabilità solidale spetta all'Amministrazione finanziaria: senza fondamento temporale chiaro, le pretese verso i terzi solidali sono vulnerabili
  • In contenziosi analoghi è utile contestare tempestivamente la competenza temporale della norma e richiedere la disapplicazione per le annualità anteriori alla decorrenza normativa
  • Per casi che coinvolgono soggetti esteri valutare anche profili di territorialità e applicabilità del diritto tributario nazionale prima di procedere a misure cautelari o esecutive sui soggetti nazionali

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