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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00115/2026 del 02/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito del controllo della posizione fiscale di una società cessata, con recupero a tassazione di maggiori imposte per IRES, IRAP e IVA relative al periodo d'imposta 2008. L'atto era stato notificato a un socio della società, indicato dall'Amministrazione come responsabile ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973. Il contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto in primo grado; la CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. Nel corso del giudizio di legittimità è emerso che una coobbligata in solido, in separato giudizio sullo stesso avviso, aveva aderito alla definizione agevolata prevista dalla l. n. 197/2022, senza diniego dell'Ufficio, con conseguente estinzione di quel diverso giudizio. Sulla base di tale definizione, il resistente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere anche nel presente giudizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Ha ritenuto che, trattandosi di obbligazione solidale, la definizione agevolata perfezionata da una coobbligata giovasse anche agli altri coobbligati, compreso il destinatario del ricorso, ai sensi dell'art. 1, comma 202, l. n. 197/2022. Conseguentemente non è stato esaminato il motivo di ricorso dell'Agenzia. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Individua la responsabilità del socio per i debiti tributari della società cessata quale titolo della notifica dell'avviso di accertamento al socio.

  • art. 1, commi 186 ss., l. 29 dicembre 2022, n. 197

    Costituisce la base normativa della definizione agevolata invocata nel giudizio, la quale ha determinato la cessazione della materia del contendere.

  • art. 1, comma 202, l. 29 dicembre 2022, n. 197

    La definizione agevolata, una volta perfezionata da uno dei coobbligati solidali, giova anche agli altri coobbligati.

Massime di principio

  • Nei rapporti obbligatori solidali, il perfezionamento della definizione agevolata da parte di un coobbligato può spiegare effetti favorevoli anche nei confronti degli altri coobbligati, determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi ancora pendenti sul medesimo debito.
  • Quando, nelle more del giudizio di cassazione, sopravviene una causa che estingue l'interesse alla decisione per effetto della definizione della pretesa tributaria, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio senza esaminare i motivi di ricorso.
  • La cessazione della materia del contendere, in presenza di definizione agevolata validamente perfezionata e non contestata dall'Ufficio con diniego, comporta la chiusura del processo e la regolazione delle spese secondo il criterio dell'anticipazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiGiudicato

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