Cassazione Penale, Ordinanza n. 28069/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello è stato ritenuto intrinsecamente generico: i motivi erano formulati in modo radicalmente privo della specificità richiesta, senza alcun riferimento concreto al caso deciso né alla motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha evidenziato che tali censure erano del tutto aspecifiche, "bons à tout faire", quindi astrattamente spendibili in qualunque impugnazione e per ciò stesso inammissibili ai sensi delle norme processuali richiamate nel provvedimento.
Norme richiamate
art. 581, lett. c), c.p.p.
La disposizione è richiamata come parametro della specificità dei motivi di impugnazione: il ricorso deve indicare in modo puntuale le ragioni di doglianza, riferite al caso concreto e alla motivazione censurata.
art. 591, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici, concreti e riferiti alla motivazione della decisione impugnata; censure meramente astratte o stereotipate sono inammissibili.
- La genericità radicale dei motivi, quando li rende utilizzabili per qualunque processo senza confronto con il caso deciso, integra una causa di inammissibilità dell'impugnazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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