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Ordinanza

Ordinanza n. 68/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, previa sospensione, del decreto di irrogazione della sanzione disciplinare, prot. n. 01 del 10 marzo 2026 ( all. 1 ), notificato in data 11.03.2026, con il quale la Questura di Chieti irrogava all’Assistente -OMISSIS- la sanzione disciplinare del richiamo scritto, per violazione dell’art. 3, n. 2, del D.P.R. n. 737/1981, poiché, a dire dell’Amministrazione «il dipendente non ottemperava a un ordine di servizio impartito dal superiore gerarchico omettendo di presentarsi nonché, pur essendosi le operazioni protratte oltre il termine del proprio turno, non provvedeva a contattare il superiore per verificare l’andamento delle operazioni, allontanandosi dal servizio in violazione dei doveri di diligenza e collaborazione», nonché di ogni atto ad essa presupposto, conseguente o connesso, nonché per la condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento del danno ingiusto subito dal ricorrente per effetto dei provvedimenti impugnati

Giustizia amministrativa202600185

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di irrogazione del richiamo scritto per asserita inosservanza di un ordine di servizio e violazione dei doveri di diligenza e collaborazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il dipendente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare e il successivo annullamento, il decreto con cui la Questura di Chieti gli ha inflitto il richiamo scritto ai sensi dell'art. 3, n. 2, d.P.R. n. 737/1981. L'Amministrazione gli contestava di non avere ottemperato a un ordine di servizio del superiore gerarchico, non essendosi presentato e non avendo, benché le operazioni si fossero protratte oltre il turno, contattato il superiore per verificarne l'andamento, allontanandosi così dal servizio in violazione dei doveri di diligenza e collaborazione. Il ricorso comprendeva anche una domanda di risarcimento del danno ingiusto derivante dagli atti impugnati. In sede cautelare il ricorrente ha prospettato profili di fumus, evidenziando l'incertezza circa la condotta contestata e circa la portata dell'ordine di servizio, anche sotto il profilo temporale, nonché un pregiudizio alla carriera derivante dalla possibile rilevanza della sanzione nei concorsi interni e negli atti organizzativi fondati sulla valutazione della condotta disciplinare.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che, a un primo esame proprio della fase cautelare, il ricorso non fosse privo di fumus boni iuris, poiché risultano da approfondire l'elemento oggettivo e quello soggettivo della condotta contestata, in ragione della non chiara e definita ampiezza, anche temporale, dell'ordine ricevuto. Quanto al periculum in mora, il pregiudizio alla carriera è stato ritenuto non immediatamente attuale. Il Collegio ha quindi reputato sufficiente fissare la discussione di merito alla prima udienza di febbraio 2027 e, nelle more, vietare all'Amministrazione di inserire la sanzione nel rapporto matricolare del dipendente. L'istanza cautelare è stata accolta nei limiti indicati in motivazione; la decisione sul merito e sulla domanda risarcitoria è stata rinviata. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 3, n. 2, d.P.R. n. 737/1981

    La disposizione è indicata dall'Amministrazione quale base normativa della sanzione disciplinare irrogata al dipendente.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; il giudice ha valutato il fumus e il periculum e ha adottato una misura cautelare limitata.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente di fissare sollecitamente la discussione del ricorso nel merito; il TAR ha fissato la trattazione alla prima udienza di febbraio 2027.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti private.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'incertezza non adeguatamente definita circa l'ampiezza oggettiva e temporale di un ordine di servizio può integrare un fumus boni iuris rispetto alla sanzione disciplinare fondata sulla sua asserita inosservanza, quando impedisca di individuare con chiarezza la condotta richiesta e la relativa imputabilità soggettiva.
  • Quando il pregiudizio alla carriera derivante da una sanzione disciplinare sia prospettato come non immediatamente attuale, il giudice può ritenere sufficiente, ai fini cautelari, la sollecita fissazione dell'udienza di merito accompagnata dal divieto temporaneo di inserire la sanzione nel rapporto matricolare del dipendente.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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