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Sentenza

Sentenza del 28/11/2018 n. 30752 - Corte di Cassazione

Cartelle esattoriali - Contributi previdenziali - Notifica - Competenza - Riparto di giurisdizione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato, tra l'altro, la giurisdizione del giudice tributario relativamente alla cartella n. 05720080007837715, avente ad oggetto contributi previdenziali INPS, sostenendo che la controversia dovesse essere devoluta al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. Ha inoltre dedotto vizi nella notifica delle cartelle, con riferimento alla distinzione tra irreperibilità relativa e assoluta, nonché l'inammissibilità di contestazioni non riguardanti vizi propri dell'intimazione di pagamento.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo irrilevante che fosse stato contestato esclusivamente un vizio di notifica: ai fini della giurisdizione conta la natura sostanziale del credito azionato. Poiché la cartella riguardava contributi previdenziali, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in particolare del giudice del lavoro, e non a quella tributaria. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a tale profilo. Gli ulteriori motivi e la decisione sulle spese sono stati rimessi alla sezione tributaria della Corte di Cassazione.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 1, Decreto Legislativo n. 546/1992

    tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati

    Attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative ai tributi, quindi ai crediti di natura erariale, non alle pretese contributive previdenziali.

  • Art. 19, Decreto Legislativo n. 546/1992

    il ruolo e la cartella di pagamento

    Individua tra gli atti impugnabili davanti al giudice tributario il ruolo e la cartella di pagamento, ma tale previsione opera quando la cartella riguarda un credito tributario.

  • Art. 360, n. 1, Codice di procedura civile

    È stato richiamato per censurare il difetto di giurisdizione del giudice tributario.

  • Art. 360, n. 4, Codice di procedura civile

    È stato richiamato per denunciare errori processuali e la nullità della sentenza in relazione ai vizi di notificazione e all'ampiezza delle contestazioni esaminate.

Massime di principio

  • La giurisdizione si determina in base alla natura del credito azionato, non in base al tipo di atto utilizzato per la riscossione né al solo vizio dedotto dal contribuente.
  • Una cartella di pagamento relativa a contributi previdenziali deve essere impugnata davanti al giudice ordinario, normalmente il giudice del lavoro, anche se la contestazione riguarda esclusivamente la notifica.
  • Il giudice tributario è competente per le cartelle relative a tributi erariali o locali, mentre il giudice ordinario è competente per crediti contributivi, previdenziali e assistenziali.
  • La cartella non costituisce una pretesa autonoma rispetto al credito sottostante: per individuare il giudice competente occorre risalire alla natura dell'obbligazione sostanziale.
  • Quando un atto di riscossione contiene crediti di diversa natura, la competenza può dover essere valutata separatamente per ciascuna pretesa.

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