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Sentenza

Sentenza n. 2291/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501153

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, cittadino dello Sri Lanka, era entrato regolarmente in Italia in forza di un visto rilasciato sulla base del nulla osta al lavoro subordinato richiesto dal datore di lavoro. Successivamente, lo Sportello unico per l’immigrazione aveva revocato il nulla osta, rilevando violazioni della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e l’insufficiente capacità reddituale del datore di lavoro. Non essendo mai stato instaurato il rapporto di lavoro, il ricorrente aveva presentato una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e chiesto al Questore il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. L’istanza era stata respinta sul presupposto che l’art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998, relativo alla perdita del posto di lavoro e all’iscrizione nelle liste di collocamento, non fosse applicabile quando il rapporto di lavoro non fosse mai iniziato. Il ricorrente ha dedotto, da un lato, la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione del preavviso di rigetto, sostenendo l’autonomia del procedimento e la natura discrezionale del potere esercitato; dall’altro, l’erronea interpretazione dell’art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998, invocandone un’interpretazione costituzionalmente orientata a tutela dello straniero, poiché la mancata instaurazione del rapporto era dipesa da circostanze imputabili al datore di lavoro. In corso di giudizio il ricorrente ha inoltre documentato la stipulazione di un successivo contratto di lavoro subordinato.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla questione sostanziale, ha aderito all’orientamento secondo cui il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la perdita di un rapporto di lavoro regolarmente instaurato e cessato, non essendo sufficiente che il rapporto non sia mai iniziato per ragioni estranee alla volontà dello straniero. L’art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998, infatti, collega il titolo alla perdita del posto di lavoro e alla possibilità, per chi abbia già dimostrato di poter reperire un’occupazione legittima e adeguata, di trovarne una nuova entro il periodo previsto dalla legge; la norma non ha una finalità umanitaria o meramente solidaristica. Il TAR ha inoltre rilevato che un’interpretazione estensiva favorirebbe l’elusione delle regole sull’ingresso regolare per lavoro, consentendo il rilascio del titolo anche in assenza dei requisiti di legge. La censura relativa all’omesso preavviso di rigetto è stata respinta perché, trattandosi di esito vincolato, l’omissione non avrebbe comunque portata viziante. Il rapporto di lavoro instaurato durante il giudizio è stato ritenuto irrilevante ai fini della legittimità del diniego, poiché l’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 impone di considerare gli elementi favorevoli esistenti e conosciuti dall’amministrazione al momento dell’adozione del provvedimento, non i fatti sopravvenuti in corso di lite. Il ricorrente può eventualmente sollecitare una nuova valutazione amministrativa sulla base delle circostanze sopravvenute. Le spese sono state compensate per la peculiarità della questione e le oscillazioni giurisprudenziali. Il ricorrente è stato ammesso definitivamente al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la perdita di un posto di lavoro nell’ambito di un rapporto regolarmente instaurato; non si applica quando il rapporto di lavoro non sia mai iniziato.

  • art. 37, comma 5, d.P.R. 334/2004

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È richiamato in combinato disposto con l’art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998 in relazione al rinnovo del permesso di soggiorno dopo la perdita del lavoro.

  • art. 4, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998

    L’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso nonché al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso

    La disposizione è stata invocata dall’amministrazione per escludere il preavviso di rigetto; il TAR ha comunque fondato il rigetto della censura sulla natura vincolata dell’esito.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    L’omessa comunicazione dei motivi ostativi non determina l’illegittimità del diniego quando l’esito del procedimento sia vincolato.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    L’obbligo di considerare gli elementi favorevoli sopravvenuti riguarda quelli esistenti e formalmente rappresentati o comunque conosciuti dall’amministrazione al momento dell’adozione del provvedimento, anche se successivi alla domanda; non comprende i fatti sopravvenuti in corso di giudizio.

Massime di principio

  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la perdita di un rapporto di lavoro subordinato regolarmente instaurato e non può essere rilasciato quando il rapporto di lavoro non sia mai iniziato, anche se la mancata instaurazione sia dipesa da cause non imputabili allo straniero.
  • L’art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998 non può essere interpretato in chiave meramente umanitaria o solidaristica per tutelare lo straniero il cui datore di lavoro abbia perso interesse all’assunzione, poiché tale estensione rischierebbe di eludere le condizioni previste per l’ingresso regolare per lavoro.
  • Nei procedimenti amministrativi con esito vincolato, l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non determina l’illegittimità del provvedimento finale quando la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto incidere sul contenuto della decisione.
  • L’obbligo dell’amministrazione di considerare gli elementi favorevoli previsto dall’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 riguarda le circostanze esistenti e conosciute dall’amministrazione al momento dell’adozione del provvedimento; i fatti sopravvenuti durante il giudizio non incidono sulla legittimità dell’atto impugnato, ferma la possibilità di presentare una nuova istanza o sollecitare una nuova valutazione amministrativa.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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