Sentenza n. 12367/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento (ric.) della deliberazione della Giunta del Comune di Fiumicino 8.7.2024, n. 115 e dei relativi allegati nn. 1 e 2, pubblicata sull’albo pretorio di detta Amministrazione dal 23.7.2024 al 7.8.2024, e di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché incognito, ivi inclusa la deliberazione n. 127 del 31.7.2024 con cui la Giunta ha riapprovato lo schema di disciplinare di gara di cui alla delibera n. 115/2024, emendandolo degli errori materiali rilevati; (I mm.aa.) della deliberazione della Giunta del Comune di Fiumicino 31.10.2024, n. 166, pubblicata sull’albo pretorio dall’8.11.2024 al 23.11.2024 e avente a oggetto l’“Attuazione delle direttive ex DL 131 del 16/09/2024 a parziale modifica della L. n. 118/2022” e degli atti ivi richiamati, ove lesivi; (II mm.aa.) della deliberazione della Giunta del Comune di Fiumicino 27.11.2025, n. 234, pubblicata sull’albo pretorio dal 28.11.2025 al 13.12.2025, avente a oggetto l’“Attuazione delle direttive ex DL 131 del 16/09/2024 a parziale modifica della L. n. 118/2022” e degli atti ivi richiamati, ove lesivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni della Giunta del Comune di Fiumicino che hanno fissato il termine di conservazione dello stato attuale delle concessioni demaniali marittime e incluso la concessione della ricorrente tra quelle da riassegnare mediante procedura competitiva entro il 30 settembre 2027
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima con scadenza al 31 dicembre 2033, rilasciata nel 2021 all’esito di una procedura evidenziale ai sensi degli artt. 37 del codice della navigazione e 18 del relativo regolamento esecutivo, ha impugnato le deliberazioni comunali che, inizialmente individuando il 31 dicembre 2024 e successivamente il 30 settembre 2027 quale termine ultimo di conservazione dello stato attuale delle concessioni, includevano anche il suo titolo tra quelli già oggetto di estensione nella vigenza della l. 145/2018 e destinati a nuova procedura competitiva. La ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 36 e 37 cod. nav., degli artt. 6 e 18 del regolamento esecutivo, dell’art. 3 l. 118/2022, della direttiva 2006/123/CE e degli artt. 49 ss. TFUE; erronea estensione alle concessioni rilasciate o rinnovate mediante procedura comparativa dei principi affermati dall’Adunanza plenaria nelle sentenze nn. 17 e 18 del 2021 con riferimento alle proroghe automatiche; travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria, manifesta irragionevolezza e violazione dei principi di legalità e tipicità degli atti amministrativi. È stata inoltre dedotta la sostanziale revoca o annullamento d’ufficio implicito della concessione, in violazione degli artt. 7, 10, 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990 e delle relative garanzie procedimentali. Nei motivi aggiunti sono stati reiterati i medesimi vizi contro le successive deliberazioni comunali ed è stato chiesto, in subordine, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell’art. 267 TFUE.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha rilevato che la determinazione dirigenziale comunale n. 123 del 31 ottobre 2024, con cui erano state dichiarate inesistenti le concessioni con scadenza al 31 dicembre 2033, era stata già annullata dalla stessa Sezione con sentenza n. 6715 del 14 aprile 2026. Considerato inoltre che il titolo della ricorrente, rilasciato all’esito di una procedura evidenziale, indica quale scadenza il 31 dicembre 2033, il Collegio ha ritenuto illegittime le deliberazioni impugnate nella parte in cui hanno incluso tale concessione tra quelle da considerare in scadenza al 30 settembre 2027 e da riaffidare mediante procedure competitive. Gli atti sono stati pertanto annullati in parte qua. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 36 cod. nav.
Richiamato quale disciplina delle concessioni demaniali marittime, nel quadro della procedura che ha condotto al rilascio del titolo della ricorrente.
art. 37 cod. nav.
Richiamato quale disciplina del concorso di più domande di concessione e della procedura evidenziale applicata per il rilascio del titolo.
artt. 6 e 18 d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328
Richiamati quali disposizioni del regolamento esecutivo del codice della navigazione relative alla procedura di concessione demaniale marittima.
art. 3 l. 118/2022
conservazione “sino al termine previsto dal relativo titolo” dei titoli concessori “affidati o rinnovati mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità”
La disposizione è stata invocata per sostenere che i titoli affidati o rinnovati mediante procedura selettiva devono essere conservati fino alla scadenza indicata nel titolo; il TAR ha ritenuto illegittima l’inclusione della concessione della ricorrente, con scadenza al 31 dicembre 2033, tra quelle da considerare in scadenza al 30 settembre 2027.
artt. 12 e ss. direttiva 2006/123/CE
Richiamati in relazione agli obblighi europei di trasparenza e concorrenza nell’affidamento delle concessioni demaniali.
artt. 49 e ss. TFUE
Richiamati con riferimento alle libertà fondamentali e ai principi concorrenziali del diritto dell’Unione europea.
art. 21-nonies l. 241/1990
Invocato dalla ricorrente per contestare la sostanziale qualificazione degli atti comunali come annullamento d’ufficio implicito della concessione; il dispositivo di annullamento è fondato sulla diversa ragione espressamente indicata in motivazione.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Invocato dalla ricorrente per contestare la sostanziale revoca implicita della concessione; il dispositivo di annullamento è fondato sulla diversa ragione espressamente indicata in motivazione.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Richiamato per il rinvio alle argomentazioni della precedente sentenza della stessa Sezione che aveva annullato la determinazione dirigenziale n. 123/2024.
Massime di principio
- Una concessione demaniale marittima affidata o rinnovata all’esito di una procedura evidenziale conforme alle garanzie di imparzialità, trasparenza e pubblicità non può essere automaticamente assimilata alle concessioni prorogate ex lege, ai fini della fissazione di una scadenza anticipata e del successivo riaffidamento competitivo.
- Quando il titolo concessorio rilasciato mediante procedura selettiva indica una specifica data di scadenza, l’amministrazione deve rispettare tale termine, salvo l’esercizio di uno specifico e legittimo potere di autotutela o altra causa giuridica idonea a incidere sul titolo.
- È illegittima la deliberazione amministrativa che includa una concessione con scadenza indicata nel titolo al 31 dicembre 2033 tra quelle considerate in scadenza al 30 settembre 2027 e destinate a nuovo affidamento competitivo, qualora tale inclusione si fondi sulla mera assimilazione alle concessioni oggetto di proroga automatica.
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