Cassazione Penale, Sentenza n. 34567/2023 del 08/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 16/12/2022 che, in sede di rinvio e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino, ha condannato il ricorrente per il reato di tentato furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento (artt. 56, 624, 625, primo comma, n. 2 c.p.). I fatti: il 2/6/2017, in concorso con un altro, il ricorrente aveva messo prodotti alimentari in un carrello e, uscendo senza acquisti, aveva aperto il cancelletto d'ingresso privo di sensori per agevolare l'uscita del carrello con la merce sottratta; i soggetti venivano bloccati dall'addetto alla sicurezza nel parcheggio. Il ricorrente censurava l'applicazione dell'aggravante rilevando che il furto non si era perfezionato e che non vi era stata idonea capacità ingannatoria dato l'intervento della vigilanza.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 2 c.p., ritenendo che l'apertura della barriera d'ingresso per consentire l'uscita del carrello con la merce integri l'uso di un mezzo fraudolento, inteso come qualsiasi espediente volto a superare la naturale custodia delle cose, e ciò indipendentemente dal fatto che la sottrazione si fosse effettivamente perfezionata o che il raggiro sia riuscito. Conseguentemente confermata la condanna alla pena (mesi 5, giorni 10 di reclusione e euro 80,00 di multa) e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Disciplina del tentativo: il reato è stato qualificato come tentato furto in quanto l'azione diretta a consumare il furto non si era perfezionata, ma l'intenzione e le condotte dirette allo scopo erano presenti.
art. 624 cod. pen.
Definisce il delitto di furto; nel caso si è trattato di un tentativo di furto in concorso con altri soggetti.
art. 625, primo comma, n. 2 cod. pen.
Circostanza aggravante per l'uso del mezzo fraudolento: la Corte ha interpretato la norma in senso ampio, ritenendo inclusi tra i 'mezzi fraudolenti' gli espedienti diretti a superare la custodia naturale delle cose, come l'apertura di una barriera non normale di passaggio per agevolare l'uscita di merce sottratta, indipendentemente dalla perfezione del furto o dall'effettivo inganno riuscito.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che permette la condanna alle spese processuali della parte soccombente: il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento di cassazione.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 47592 del 28/10/2019 (Ponticello), Rv. 277153
Precedente richiamato che chiarisce come la circostanza aggravante si configuri quando l'agente acceda o si serva di passaggi non normali o espedienti per eludere la custodia, senza che rilevino l'altezza dell'apertura o se fosse chiusa/aperta; conferma la nozione ampia di 'frode' come qualsiasi espediente atto a superare la naturale custodia.
Massime di principio
- L'aggravante per uso di mezzo fraudolento (art. 625, comma 1, n.2) si applica anche quando il mezzo consista in un passaggio non normale o in un espediente per eludere la custodia, non essendo necessario che il raggiro abbia avuto pieno successo.
- Il fatto che il furto sia rimasto tentato e che la vigilanza abbia impedito la consumazione non esclude automaticamente l'aggravante: rileva la condotta diretta e l'espediente impiegato per superare la protezione delle cose.
- La nozione di 'frode' è ampia: comprende qualsiasi accorgimento o stratagemma volto a compromettere la normale custodia e protezione degli oggetti, anche se il medesimo espediente non ha effettivamente ingannato terzi.
- In casi di azione concordata tra più soggetti (concorso), la partecipazione attiva anche con modalità accessorie (es. agevolare l'uscita aprendo una barriera) può integrare responsabilità e aggravanti a carico dei partecipanti.
- In fase difensiva, per contrastare l'aggravante è necessario dimostrare l'assenza di uno specifico espediente fraudolento, la mancanza di intenzione di trarre profitto o che l'azione non era diretta a eludere la custodia; semplici argomentazioni sulla mancata consumazione non sono, di per sé, sufficienti.
- Chi propone ricorso in Cassazione deve considerare che la Corte è vincolata da principi giurisprudenziali consolidati: questioni di fatto e valutazioni probatorie difficilmente vengono riformate, mentre prevale la verifica della corretta applicazione e interpretazione delle norme.
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