Sentenza n. 1806/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Crotone, Sezione lavoro, n. 27 del 23 gennaio 2025, che aveva condannato il Ministero a consentire alla docente di usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici indicati nel ricorso
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Crotone, Sezione lavoro, n. 27 del 23 gennaio 2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 23 gennaio 2025. La pronuncia di merito, previa disapplicazione dell’art. 1, comma 121, della l. 107/2015, aveva condannato il Ministero a consentirle di fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per gli anni scolastici indicati nel ricorso. Dedotta la persistente mancata esecuzione, la ricorrente ha chiesto l’intervento del giudice dell’ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso: ha verificato che la sentenza fosse passata in giudicato, che fosse stata notificata all’amministrazione e che fosse decorso il termine di moratoria di 120 giorni senza adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla pronuncia entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato da un dirigente del Dipartimento ministeriale competente, che dovrà provvedere in via sostitutiva entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inadempimento. Gli eventuali compensi e le spese dell’attività commissariale sono posti a carico dell’amministrazione, mentre le spese del giudizio sono state liquidate in euro 828, oltre spese generali, accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e, stante il perdurante inadempimento della p.a., l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. merita accoglimento;
L’azione di ottemperanza è accoglibile quando, dopo la notifica della pronuncia da eseguire e il decorso del termine di moratoria di 120 giorni, l’amministrazione persiste nell’inadempimento.
art. 114 c.p.a.
l’intimato Ministero debba eseguire integralmente la sentenza in epigrafe indicata, secondo le prescrizioni in essa contenute, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente decisione;
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione l’esecuzione integrale della pronuncia entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
art. 5-sexies, ottavo comma, l. 89/2001
la disposizione di cui all’art.5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, co. 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola per cui compensi e spese dell’attività del commissario ad acta restano a carico dell’amministrazione e sono compresi nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale è applicabile per analogia anche a ottemperanze diverse da quelle relative ai decreti decisori emessi ai sensi della l. 89/2001.
Massime di principio
- Decorso il termine di moratoria di 120 giorni dalla notifica della pronuncia passata in giudicato, il perdurante inadempimento dell’amministrazione consente l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
- Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’esecuzione integrale del giudicato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di intervenire in via sostitutiva se l’amministrazione non adempie.
- Le spese e gli eventuali compensi del commissario ad acta possono essere posti a carico dell’amministrazione inadempiente; la regola prevista per le ottemperanze relative alla l. 89/2001 è applicabile per analogia anche ad altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Come è indicizzato
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