Ordinanza n. 155/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di soggiorno di lungo periodo per lavoro autonomo
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Crotone con cui gli è stato negato il permesso di soggiorno di lungo periodo per lavoro autonomo, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che il diniego era fondato sulla rilevanza di reati ostativi e sul loro collegamento con i legami familiari del ricorrente. In sede cautelare il ricorrente ha valorizzato la dichiarazione della moglie, che aveva deciso di riammetterlo in casa, nonché lo stato di gravidanza della stessa, quali elementi a sostegno dei legami familiari e della permanenza sul territorio nazionale.
La decisione
Il TAR ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris. In particolare, ha rilevato che l’amministrazione aveva motivato sul collegamento tra i reati ostativi e i legami familiari del ricorrente e che la dichiarazione della moglie e la sua gravidanza non impedivano di considerare la lesione oggettiva dei beni giuridici accertata in sede penale. La formazione o l’esistenza di una famiglia sul territorio italiano non costituisce, secondo il giudice, una garanzia assoluta contro il diniego del titolo di soggiorno quando la condotta criminale raggiunga una soglia di gravità incompatibile con la permanenza dello straniero. Ritenuta insufficiente la probabilità di fondatezza della domanda, il TAR ha assorbito la valutazione del pregiudizio grave e irreparabile e ha respinto l’istanza cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; l’insussistenza del fumus boni iuris ha reso non necessaria la valutazione del pregiudizio grave e irreparabile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è stata richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è stata richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità del ricorrente mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La formazione o l’esistenza di una famiglia sul territorio italiano non costituisce una garanzia assoluta contro il diniego o la revoca del permesso di soggiorno: l’amministrazione deve comunque considerare la gravità oggettiva dei reati ostativi e la lesione dei beni giuridici accertata in sede penale.
- Quando il comportamento criminale supera una soglia di gravità oggettivamente percepibile e risulta incompatibile con l’ospitalità offerta dallo Stato, il diniego della permanenza dello straniero può risultare vincolato, anche in presenza di legami familiari.
- Ai fini cautelari, l’insussistenza del fumus boni iuris è sufficiente a respingere la domanda, rendendo assorbita la valutazione del pregiudizio grave e irreparabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 17 apr 2026Ordinanza n. 238/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 17 apr 2026Ordinanza n. 240/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 apr 2026Ordinanza n. 241/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 apr 2026Ordinanza n. 242/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 17 apr 2026Ordinanza n. 243/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 apr 2026Ordinanza n. 244/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →