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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09306/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione non ha inciso in senso favorevole sulla posizione sostanziale dell'imputato, lasciando ferma la sentenza di appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 9 luglio 2024. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, c.p., assumendo che il giudice di merito non l'avesse riconosciuta pur in presenza dei presupposti. Con il secondo motivo ha censurato l'entità dell'aumento di pena applicato a titolo di continuazione ex art. 81 c.p., ritenendolo eccessivo. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e riproduttivo di doglianze già dedotte in appello e già disattese con argomenti corretti, anche in ragione della plurioffensività del delitto richiamata dalla Corte territoriale. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e comunque manifestamente infondato, perché la pena base era prossima al minimo edittale e l'aumento per continuazione era contenuto; inoltre la censura mirava, in sostanza, a una nuova valutazione di congruità della pena, non consentita in cassazione quando la motivazione sul punto non sia arbitraria o illogica.

Norme richiamate

  • art. 62, comma primo, n. 4 c.p.

    La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è riconoscibile quando la motivazione di merito la esclude con argomenti giuridicamente corretti e coerenti con la natura plurioffensiva del reato contestato.

  • art. 81 c.p.

    L'aumento di pena per continuazione, se contenuto e sorretto da motivazione non arbitraria né illogica, non può essere ridiscusso in cassazione come se si trattasse di una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La censura in cassazione che riproduca questioni già devolute in appello e già esaminate dalla sentenza impugnata è inidonea a superare il vaglio di ammissibilità, soprattutto se non confronta specificamente la motivazione di merito.
  • La deduzione sulla mancata concessione di una circostanza attenuante richiede un effettivo confronto con la ratio decidendi del giudice di merito; in difetto, il motivo risulta manifestamente infondato.
  • La determinazione della pena, inclusa quella per continuazione, è censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità, arbitrarietà o violazione di legge; è invece inammissibile la doglianza che miri a ottenere una diversa e più favorevole quantificazione del trattamento sanzionatorio.
  • Quando il giudice di merito esplicita in modo adeguato il criterio seguito per la pena base e per l'aumento ex art. 81 c.p., la Cassazione non può sostituire una propria valutazione di merito sulla congruità della sanzione.
  • La pluralità di beni giuridici offesi dal reato può incidere sul giudizio di riconoscimento delle attenuanti e sulla motivazione del trattamento sanzionatorio, se valorizzata in modo coerente dal giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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