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Sentenza

Sentenza del 20/12/2017 n. 5509 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Indagini bancarie - Presunzioni - Oggetto - Determinazione induttiva reddito - Sussiste - Qualifica lavoratore autonomo - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’utilizzo delle indagini bancarie per determinare induttivamente il reddito. L’Amministrazione aveva ritenuto che i movimenti in entrata sui conti correnti del contribuente costituissero redditi non dichiarati, qualificandolo di fatto come lavoratore autonomo. Il contribuente ha contestato tale impostazione, sostenendo che la presunzione prevista per imprenditori e lavoratori autonomi non consente, da sola, di attribuirgli tale qualifica né di presumere l’esistenza di un’attività autonoma ulteriore rispetto al lavoro dipendente.

La decisione

La contestazione è stata accolta. È stato stabilito che la presunzione relativa sui versamenti bancari può operare per determinare l’imposta evasa, ma non è sufficiente a dimostrare le condizioni che legittimano l’accertamento, in particolare l’esistenza di un’attività di lavoro autonomo. Se il contribuente è lavoratore dipendente, l’Amministrazione deve provare analiticamente lo svolgimento di un’ulteriore attività autonoma; la sola intestazione di conti correnti non è sufficiente.

Norme richiamate

  • Norme sulle indagini bancarie e sulle presunzioni relative applicabili a imprenditori e lavoratori autonomi

    Le entrate registrate sulle relazioni finanziarie intestate al contribuente sono considerate presuntivamente come redditi sottratti a tassazione.

    La presunzione riguarda la quantificazione del reddito non dichiarato e dell’imposta evasa, ma non dimostra automaticamente che il contribuente eserciti un’attività d’impresa o di lavoro autonomo. Tale qualifica deve essere provata dall’Amministrazione con elementi analitici ulteriori.

Massime di principio

  • La presunzione derivante dai movimenti bancari non può essere utilizzata, da sola, per attribuire a un lavoratore dipendente la qualifica di lavoratore autonomo.
  • Prima di applicare la presunzione sui versamenti bancari, l’Amministrazione deve dimostrare l’esistenza dell’attività economica o professionale che avrebbe prodotto i redditi contestati.
  • La sola disponibilità o intestazione di uno o più conti correnti non prova lo svolgimento di un’attività autonoma né la natura reddituale di ogni movimento bancario.
  • Il contribuente può superare la presunzione fornendo una spiegazione documentata della provenienza non reddituale delle somme, mentre l’Amministrazione deve motivare specificamente la riconducibilità dei movimenti a redditi imponibili.

Testo integrale

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