Ordinanza n. 3333/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del Consiglio di Stato n. 2430 pubblicata il 23 marzo 2026, oggetto di istanza di correzione di errore materiale
Esito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
Prevale il privato
La controversia
Una parte privata ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nella sentenza, rilevando che il proprio nominativo era stato erroneamente inserito tra gli intimati non costituiti, anziché tra gli intimati costituiti, nonostante la diversa e corretta indicazione contenuta nella motivazione della stessa sentenza. Roma Capitale ha chiesto oralmente, a sua volta, la modifica di due passaggi della sentenza relativi al danno da mancato godimento del bene, proponendo l'aggiunta della precisazione «qualora il diritto non sia prescritto». La parte privata si è opposta a tale richiesta.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza della parte privata, ritenendo sussistente un errore materiale consistente in una svista accidentale, chiaramente riconoscibile dal contesto dell'atto e comportante una divergenza tra la volontà del giudicante e la sua rappresentazione letterale. Ha quindi disposto l'inserimento della parte privata tra gli intimati costituiti e la cancellazione del suo nominativo dall'elenco degli intimati non costituiti. Ha invece respinto la richiesta di Roma Capitale, poiché essa non mirava a correggere una mera inesattezza materiale, ma a integrare la decisione sul dies a quo per la risarcibilità del danno, incidendo sulla formazione del giudizio senza che fosse dimostrata alcuna divergenza tra volontà del giudice ed espressione testuale della sentenza. Ha ordinato alla Segreteria le annotazioni previste dall'art. 86, comma 3, c.p.a.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, c.p.a.
È consolidato il principio onde nel giudizio amministrativo l’errore suscettibile di correzione ai sensi dell’art. 86 c.p.a. è quello che si estrinseca in una inesattezza o svista accidentale provocando una discrepanza tra la volontà del giudicante e la sua rappresentazione, chiaramente riconoscibile da chiunque e che è rilevabile dal contesto stesso dell’atto. Il procedimento per la correzione di errori materiali non può, pertanto, essere utilizzato per ovviare ad eventuali errori che intervengono nella formazione del giudizio.
La correzione è ammessa per inesattezze o sviste accidentali, immediatamente riconoscibili dal testo e idonee a creare una divergenza tra la volontà effettiva del giudice e la sua rappresentazione; non può invece essere utilizzata per modificare o integrare il contenuto decisorio né per correggere errori nella formazione del giudizio.
art. 86, comma 3, c.p.a.
Accolta la correzione, la Segreteria deve effettuare le annotazioni previste dalla disposizione.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 86 c.p.a., l'errore materiale correggibile consiste in una inesattezza o svista accidentale, immediatamente riconoscibile dal contesto dell'atto, che determini una divergenza tra la volontà effettiva del giudice e la sua rappresentazione letterale.
- Il procedimento di correzione dell'errore materiale non può essere utilizzato per integrare la motivazione, modificare il contenuto decisorio o incidere sul percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- La difformità tra l'indicazione di una parte nell'epigrafe e la sua corretta individuazione nella motivazione della sentenza costituisce errore materiale correggibile quando la svista sia oggettivamente riconoscibile dal complessivo contenuto dell'atto.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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