Sentenza n. 1261/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento in data 26 settembre 2025 con il quale la Prefettura di Venezia ha rigettato dell’istanza di immediata presa in carico del ricorrente nel sistema di accoglienza di cui al d.lgs. n. 142/2015, con ogni conseguente e necessaria statuizione di legge e, in subordine per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’Interno - Prefettura di Venezia sull’istanza di erogazione delle misure di accoglienza ai sensi del d.lgs. n. 142/2015 e la declaratoria dell’obbligo di provvedere sull’istanza medesima, con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di disporre l’immediato ingresso del ricorrente nel sistema di accoglienza di cui al d.lgs. n. 142/2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione prefettizia del 26 settembre 2025, qualificata come atto soprassessorio, relativa alla mancata immediata ammissione nel sistema di accoglienza
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia il 14 luglio 2025, ha manifestato l’8 agosto 2025 la volontà di chiedere la protezione internazionale e ha dichiarato di essere privo di mezzi di sostentamento, lavoro e reddito, oltre che bisognoso di assistenza sanitaria. Ha quindi chiesto l’immediato accesso alle misure di accoglienza previste dal d.lgs. n. 142/2015 e, dopo l’inerzia dell’Amministrazione, ha presentato una diffida il 18 settembre 2025. La Prefettura, con comunicazione del 26 settembre 2025, ha rappresentato l’assenza di posti disponibili nelle strutture convenzionate a causa dei flussi migratori, senza definire l’istanza. In via principale sono stati dedotti la violazione degli artt. 7 e 10-bis l. n. 241/1990, la violazione degli artt. 1, 11 e 14 d.lgs. n. 142/2015, dell’art. 17 della direttiva 2013/33/UE e degli artt. 6 e 26 d.lgs. n. 25/2008, nonché eccesso di potere per difetto e insufficienza di istruttoria e motivazione, erronea valutazione dei presupposti, illogicità, irragionevolezza, non attualità e travisamento dei fatti. Il ricorrente ha sostenuto che il diritto alle condizioni materiali di accoglienza sorge dalla manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale e non può essere escluso dalla mera indisponibilità di posti, dovendo l’Amministrazione individuare soluzioni alternative, anche provvisorie. In via subordinata è stato chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento ai sensi degli artt. 2 l. n. 241/1990 e 31 e 117 c.p.a., con ordine di provvedere.
La decisione
Il TAR ha ritenuto permanente l’interesse a ricorrere, poiché l’inserimento provvisorio del ricorrente nel sistema di accoglienza era stato effettuato dalla Prefettura soltanto in esecuzione dell’ordinanza cautelare, e non spontaneamente. La domanda principale di annullamento è stata dichiarata inammissibile: la comunicazione impugnata è stata qualificata come atto soprassessorio, perché non contiene una decisione definitiva ma rinvia la determinazione a eventi futuri e incerti, senza fissare un termine per la conclusione del procedimento, e quindi non produce effetti lesivi immediati e definitivi. È stata invece accolta la domanda avverso il silenzio. Il termine ordinario di trenta giorni previsto dall’art. 2, comma 2, l. n. 241/1990 si applica alle istanze di accesso alle misure di accoglienza, non risultando previsto un termine diverso. Tale termine era inutilmente decorso, poiché la Prefettura aveva fornito soltanto una risposta interlocutoria. La carenza di posti nelle strutture convenzionate non giustifica l’omissione dell’obbligo di provvedere, anche perché l’art. 11, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015 impone al Prefetto di individuare soluzioni idonee per garantire l’accesso a una struttura provvisoria. Il TAR ha inoltre escluso che la modifica introdotta dall’art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015, relativa alla priorità per le persone giunte a seguito di operazioni di salvataggio in mare, abbia escluso il diritto all’accoglienza degli altri richiedenti protezione internazionale o abbia abrogato le misure straordinarie previste dall’art. 11. Il giudice non ha tuttavia ordinato l’immediata erogazione dell’accoglienza, poiché residuavano accertamenti istruttori e margini di valutazione amministrativa sui requisiti del ricorrente; ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a., il giudice può pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa solo quando l’attività sia vincolata o non residuino margini discrezionali e non siano necessari ulteriori adempimenti istruttori. L’Amministrazione è stata quindi ordinata a provvedere definitivamente sull’istanza entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Non sono state poste spese di lite a carico dell’Amministrazione statale, mentre sono stati liquidati al difensore del ricorrente i compensi per il patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di contestare il silenzio-inadempimento e di ottenere l’ordine giudiziale all’Amministrazione di provvedere sull’istanza.
art. 31, comma 3, c.p.a.
Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione.
Il giudice può ordinare direttamente l’erogazione della prestazione soltanto quando non residuino valutazioni discrezionali o adempimenti istruttori; in caso contrario deve limitarsi a ordinare all’Amministrazione di provvedere.
art. 2, commi 2 e 3, l. n. 241/1990
Il termine ordinario di trenta giorni si applica alle istanze di accesso alle misure di accoglienza quando non sia previsto un diverso termine dalla legge o dall’Amministrazione.
artt. 7 e 10-bis l. n. 241/1990
Sono stati invocati dal ricorrente per contestare l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e dei motivi ostativi, ma la decisione non fonda l’accoglimento su tali censure.
artt. 1, 11 e 14 d.lgs. n. 142/2015
Fondano il sistema delle misure di accoglienza e l’obbligo dell’Amministrazione di attivarsi anche mediante soluzioni straordinarie o provvisorie in caso di temporanea indisponibilità dei posti ordinari.
art. 11, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015
In caso di indisponibilità di posti nei centri governativi, impone al Prefetto di individuare soluzioni idonee per garantire l’accesso a una struttura di accoglienza provvisoria.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015
La previsione della priorità per le persone giunte a seguito di operazioni di salvataggio in mare non esclude il diritto all’accoglienza degli altri richiedenti protezione internazionale e non incide sull’obbligo di adottare misure straordinarie ai sensi dell’art. 11.
art. 133 d.P.R. n. 115/2002
Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
Secondo la decisione, non trova applicazione quando la parte soccombente è un’Amministrazione statale; pertanto non sono state poste spese di lite a carico del Ministero dell’Interno.
Massime di principio
- La comunicazione amministrativa che si limita a rinviare la decisione su un’istanza a eventi futuri e incerti, senza assumere una determinazione definitiva né fissare un termine certo per la conclusione del procedimento, è un atto soprassessorio privo di autonoma lesività immediata e non è direttamente impugnabile con azione di annullamento; può tuttavia integrare silenzio-inadempimento rispetto all’obbligo di provvedere.
- Alle istanze di accesso alle misure di accoglienza presentate da richiedenti protezione internazionale si applica, in assenza di un diverso termine normativamente previsto, il termine ordinario di trenta giorni di cui all’art. 2, comma 2, l. n. 241/1990.
- La mera indisponibilità di posti nelle strutture ordinarie di accoglienza non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di concludere il procedimento sull’istanza di accoglienza né consente di omettere l’adozione di ogni misura necessaria; il Prefetto deve valutare e individuare, ove occorra, soluzioni provvisorie o straordinarie idonee a garantire l’accesso all’accoglienza.
- La previsione di una priorità nell’accoglienza per le persone giunte a seguito di operazioni di salvataggio in mare non elimina il diritto all’accoglienza degli altri richiedenti protezione internazionale e non fa venir meno le misure straordinarie previste per i casi di temporanea esaurimento dei posti ordinari.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare direttamente l’erogazione della prestazione richiesta soltanto quando l’attività amministrativa sia vincolata, non residuino margini di discrezionalità e non siano necessari ulteriori accertamenti istruttori; altrimenti deve limitarsi a ordinare all’Amministrazione di provvedere entro un termine fissato.
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