Cassazione Civile, Ordinanza n. 19470/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (conducente)
La controversia
La controversia trae origine dall'opposizione proposta avverso un'ordinanza-ingiunzione prefettizia che disponeva la sospensione provvisoria della patente di guida per cinque mesi, ai sensi dell'art. 223, comma 1, c.d.s., in relazione a un accertamento di guida in stato di ebbrezza. Il giudice di pace aveva accolto l'opposizione ritenendo inapplicabile la misura cautelare perché il tasso alcolemico riscontrato era inferiore a 1,5 g/l. In appello, la Prefettura ha ottenuto la riforma della decisione; l'opponente ha proposto appello incidentale. Nel ricorso per cassazione il conducente ha dedotto, in sintesi: acquiescenza della PA alla sentenza di primo grado per aver annullato il provvedimento; tardività dell'appello; incompetenza territoriale del Tribunale di Larino per il foro erariale; nullità della notifica dell'appello; violazione del diritto di difesa per mancata consegna del verbale; illegittimità dell'accertamento per profili relativi all'etilometro e alla taratura; errata applicazione delle norme sulla sospensione della patente, sostenendo che operasse solo la disciplina dell'art. 186 c.d.s. e non quella dell'art. 223 c.d.s., nonché l'omesso esame di doglianze sull'errore di misurazione; infine ha censurato la liquidazione delle spese di primo grado in favore della PA, perché questa si era difesa tramite funzionario delegato e non tramite avvocato.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi salvo il nono, accolto nei limiti in cui contestava la condanna del ricorrente al pagamento dei compensi di avvocato per il giudizio di primo grado in favore della Prefettura, difesa allora da un funzionario delegato. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente a questo capo e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito escludendo la condanna alle spese professionali del primo grado, fermo restando il diritto della PA alle sole spese vive documentate; ha confermato la statuizione sulle spese dell'appello. Il ricorso è stato dunque accolto solo in parte e nel resto respinto.
Norme richiamate
art. 223 c.d.s.
La sospensione provvisoria e cautelare della patente può essere disposta dal Prefetto a seguito del ritiro immediato della patente, senza che sia necessario il superamento della soglia di 1,5 g/l; la misura non viene meno per il solo fatto che il conducente si sottoponga a visita medica.
art. 186 c.d.s.
La condotta contestata era sussunta nell'ipotesi di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l; il ricorrente non poteva fondare la propria censura su una diversa e non accolta qualificazione della violazione.
art. 200 c.d.s.
La contestazione immediata rende irrilevante, ai fini dedotti, la mancata consegna contestuale della copia del verbale.
art. 14 L. n. 689 del 1981
Richiamato in tema di opposizione a sanzione amministrativa e garanzie procedimentali, ma senza esito favorevole per il ricorrente.
art. 379 reg. esec. c.d.s.
Le doglianze sulla regolarità dell'etilometro e sulla taratura sono state ritenute generiche e comunque non provate dal ricorrente.
art. 383, comma 2, d.P.R. n. 495 del 1992
Richiamato dal ricorrente in relazione alla verbalizzazione e alla consegna degli atti, ma la Corte ha escluso la fondatezza della censura.
art. 25 c.p.c.
Invocato per il foro competente, ma ritenuto non applicabile al giudizio di appello avverso sentenze del giudice di pace in materia di sanzioni amministrative stradali.
artt. 6 e 7 d.lgs. n. 150 del 2011
Nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative stradali l'appello si propone con ricorso e la competenza segue il criterio del luogo della violazione, non il foro erariale.
art. 7 r.d. n. 1611 del 1933
La regola del foro erariale non si applica ai giudizi di appello in materia di opposizione a sanzioni amministrative davanti al giudice di prossimità.
art. 329 c.p.c.
L'acquiescenza richiede una manifestazione univoca di volontà incompatibile con l'impugnazione; la mera esecuzione della sentenza da parte della PA non integra acquiescenza.
art. 434 c.p.c.
Nel rito applicabile all'opposizione a sanzioni amministrative l'appello va proposto con ricorso e depositato nel termine lungo previsto per tale rito.
art. 170 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per la nullità della notificazione dell'appello, ma la questione è stata dichiarata nuova e quindi inammissibile.
art. 330 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare le modalità di notificazione dell'impugnazione, ma senza esame nel merito per novità della censura.
art. 186, comma 8, c.d.s.
La visita medica disposta dal Prefetto non è prevista per verificare il venir meno delle esigenze cautelari sottese alla sospensione provvisoria della patente ex art. 223 c.d.s.
art. 186, comma 9, c.d.s.
Non è la base della misura cautelare nel caso concreto, poiché la contestazione riguardava una soglia alcolemica inferiore a 1,5 g/l e la sospensione era stata disposta ex art. 223 c.d.s.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha deciso nel merito sostituendosi al giudice di merito sul capo delle spese.
art. 4 d.m. n. 55 del 2014
Richiamato nel motivo sulle spese, in relazione alla liquidazione dei compensi, ma la censura è stata accolta solo nei limiti della mancata spettanza dei compensi professionali alla PA non difesa da avvocato.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative stradali, la mera esecuzione da parte della pubblica amministrazione della sentenza di primo grado non integra acquiescenza preclusiva dell'impugnazione, salvo un comportamento univocamente incompatibile con la volontà di appellare.
- Nei giudizi soggetti al rito dell'opposizione a sanzioni amministrative, l'appello si propone con ricorso e la competenza territoriale segue il criterio del luogo della violazione; il foro erariale non si applica come regola speciale in appello.
- La contestazione immediata dell'infrazione rende irrilevante, di per sé, la mancata consegna contestuale della copia del verbale, distinguendosi accertamento, verbalizzazione e consegna dell'atto.
- In materia di guida in stato di ebbrezza, la sospensione provvisoria della patente ex art. 223 c.d.s. è una misura cautelare autonoma rispetto alla disciplina sanzionatoria dell'art. 186 c.d.s. e può essere disposta anche quando il tasso alcolemico non superi 1,5 g/l, purché sia astrattamente configurabile il reato contestato.
- La visita medica prevista dalla disciplina sulla guida in stato di ebbrezza non è finalizzata a verificare la persistenza o la cessazione delle esigenze cautelari della sospensione provvisoria della patente.
- Chi deduce l'irregolarità o la mancata taratura dell'etilometro deve allegare e provare specificamente tali circostanze; censure generiche o meramente ipotetiche non sono sufficienti.
- Quando l'amministrazione resistente si difende personalmente o tramite funzionario delegato, non possono essere liquidati a suo favore compensi di avvocato per quel grado di giudizio; sono eventualmente rimborsabili solo le spese vive concretamente sostenute e documentate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19326/2024 del 15/07/2024
- ordinanza_civile · 15 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19327/2024 del 15/07/2024
- ordinanza_civile · 15 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19328/2024 del 15/07/2024
- ordinanza_civile · 15 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19330/2024 del 15/07/2024
- ordinanza_civile · 15 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19331/2024 del 15/07/2024
- ordinanza_civile · 15 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19333/2024 del 15/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →