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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-638/23

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 27 febbraio 2025. — Amt der Tiroler Landesregierung contro Datenschutzbehörde. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 4, punto 7 – Nozione di “titolare del trattamento” – Designazione diretta del titolare del trattamento in base al diritto nazionale – Ente amministrativo ausiliario al servizio di un governo regionale – Mancanza di personalità giuridica – Mancanza di capacità giuridica propria – Determinazione delle finalità e dei mezzi del trattamento. — Causa C-638/23

Giurisprudenza europea62023CJ0638

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che la nozione di "titolare del trattamento" del RGPD può comprendere anche un ente amministrativo ausiliario privo di personalità giuridica, se il diritto nazionale lo designa in modo sufficientemente certo e se l’ente può rispondere degli obblighi derivanti dal regolamento. Non è invece necessario che tale ente abbia autonomamente determinato, nel caso concreto, finalità e mezzi del trattamento. La pronuncia rafforza la certezza del diritto e conferma un’interpretazione ampia della nozione di titolare, coerente con l’obiettivo di tutela effettiva degli interessati.

Nozione di titolare del trattamento ex RGPD: una normativa nazionale può designare come titolare un ente amministrativo ausiliario privo di personalità giuridica, anche senza indicare in concreto tutte le operazioni e le finalità del trattamento, se la portata del trattamento risulta comunque dal diritto nazionale e l’ente può rispondere agli obblighi del titolare.

La questione giuridica

Se l’articolo 4, punto 7, RGPD osti a una norma nazionale che designa come titolare del trattamento un ente amministrativo ausiliario privo di personalità e capacità giuridica proprie, senza specificare le singole operazioni di trattamento e le finalità, e se tale ente debba aver effettivamente determinato le finalità e i mezzi del trattamento per essere tenuto a rispondere alle richieste degli interessati ai sensi del RGPD.

Principio di diritto

L’articolo 4, punto 7, RGPD non osta a che il diritto nazionale designi come titolare del trattamento un ente amministrativo ausiliario privo di personalità giuridica e di capacità giuridica autonoma, anche senza enumerare in modo esaustivo le specifiche operazioni di trattamento o le finalità, purché la normativa nazionale determini, espressamente o implicitamente ma con sufficiente certezza, la portata del trattamento affidato a tale ente e purché esso sia in grado, secondo il diritto nazionale, di assumere e rispettare gli obblighi del titolare nei confronti degli interessati. Non è necessario che l’ente designato abbia effettivamente deciso da solo le finalità e i mezzi del trattamento per poter essere considerato titolare ai fini delle responsabilità previste dal RGPD.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD)
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 4, punto 7, RGPD
  • Articolo 5, paragrafo 2, RGPD
  • Articolo 6, paragrafi 1 e 3, RGPD
  • Articolo 1, paragrafo 2, RGPD
  • Considerando 1 RGPD
  • Considerando 7 RGPD
  • Considerando 10 RGPD
  • Considerando 45 RGPD
  • Considerando 74 RGPD
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 8, paragrafo 1
  • TFUE, articolo 16, paragrafo 1
  • Direttiva 95/46/CE

Nozione di titolare del trattamento e designazione nazionale di un ente ausiliario

La causa, decisa in sede di rinvio pregiudiziale dal Verwaltungsgerichtshof austriaco, riguarda l’interpretazione dell’articolo 4, punto 7, del RGPD in relazione alla possibilità per il diritto nazionale di designare come titolare del trattamento un ufficio amministrativo ausiliario privo di personalità giuridica propria. Il contesto è quello di un trattamento di dati personali effettuato per l’invio di lettere di promemoria per la vaccinazione contro il COVID-19.

Fatti e procedimento principale

L’Amt der Tiroler Landesregierung aveva incaricato due imprese private di incrociare dati dell’anagrafe centrale vaccini e del registro dei pazienti per identificare i destinatari delle lettere. CW, destinatario della comunicazione, ha presentato reclamo alla Datenschutzbehörde, che ha accertato un trattamento illecito perché l’Ufficio aveva consultato dati a cui non aveva diritto di accesso. L’Ufficio ha impugnato la decisione, sostenendo, tra l’altro, di essere stato validamente designato come titolare del trattamento dal diritto del Land Tirolo.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio ha chiesto se l’articolo 4, punto 7, RGPD osti a una normativa nazionale che:

  • designa come titolare un ente meramente ausiliario, privo di personalità e capacità giuridica;
  • non precisa in concreto le operazioni di trattamento né le finalità;
  • non richiede che l’ente designato abbia effettivamente determinato finalità e mezzi del trattamento.

Normativa e principi richiamati dalla Corte

La Corte ha ricordato che il RGPD, alla luce degli articoli 1 e 4, punto 7, e dei considerando 1, 7, 10, 45 e 74, mira a garantire un elevato livello di tutela e, al contempo, certezza giuridica per interessati, operatori economici e autorità pubbliche. Ha richiamato inoltre l’articolo 5, paragrafo 2, sul principio di responsabilizzazione e l’articolo 6, paragrafi 1 e 3, sulle basi di liceità del trattamento.

Ragionamento della Corte

La Corte ha affermato che la nozione di titolare del trattamento è ampia e può comprendere non solo persone fisiche e giuridiche, ma anche autorità pubbliche, servizi e altri organismi, anche se privi di personalità giuridica. Per una designazione nazionale valida non è necessario che la legge elenchi in modo esaustivo tutte le singole operazioni di trattamento: è sufficiente che la portata del trattamento e la designazione del titolare risultino con sufficiente certezza, anche implicitamente, dal ruolo, dalla funzione e dalle attribuzioni dell’ente.

Quanto all’assenza di una decisione autonoma sulle finalità e sui mezzi, la Corte ha distinto tra il criterio della qualità di titolare ai sensi della prima frase dell’articolo 4, punto 7, e la designazione diretta prevista dalla seconda frase. Se il diritto nazionale designa direttamente il titolare, non occorre che l’ente abbia materialmente influenzato la determinazione delle finalità e dei mezzi: ciò che conta è che il diritto nazionale lo individui come responsabile e che sia in grado di assumere gli obblighi previsti dal RGPD.

Verifica rimessa al giudice nazionale

La Corte ha lasciato al giudice del rinvio il compito di verificare, in concreto, se l’Ufficio sia effettivamente in grado, secondo il diritto austriaco, di rispondere degli obblighi del titolare del trattamento verso gli interessati e se il trattamento controverso rientri nella portata delle attività per le quali l’Ufficio è stato designato come titolare.

Dispositivo

La Corte ha quindi dichiarato che l’articolo 4, punto 7, RGPD non osta a una normativa nazionale che designi come titolare del trattamento un’entità amministrativa ausiliaria priva di personalità giuridica e di capacità giuridica propria, senza specificare nel dettaglio le operazioni e le finalità del trattamento, a condizione che la normativa nazionale determini, espressamente o implicitamente ma con sufficiente certezza, la portata del trattamento e che l’ente sia in grado di adempiere gli obblighi del titolare nei confronti degli interessati.

Come è indicizzato

Materieprotezione dei dati personalirgpdtitolare del trattamentopubblica amministrazioneresponsabilità del trattamento

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