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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29552/2026 del 04/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la sua condanna per guida senza patente in recidiva nel biennio e per evasione. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento della recidiva nel biennio ai fini del reato di guida senza patente, sostenendo che non risultasse un precedente giudiziario specifico né una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata. Con il secondo motivo ha lamentato omessa motivazione sui criteri di determinazione dell'aumento di pena per la continuazione, sostenendo che la Corte territoriale non avesse spiegato il calcolo del trattamento sanzionatorio. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, rilevando per il primo motivo l'insufficienza della contestazione difensiva sulla definitività dell'accertamento e, per il secondo, la sua non deduzione in appello e la manifesta infondatezza; la difesa ha replicato affermando che il documento valorizzato dalla Corte non provava con certezza la definitività dell'accertamento e che il tema della pena era stato effettivamente devoluto in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché manifestamente infondato: in tema di guida senza patente, ai fini della prova della recidiva nel biennio rilevante dopo la depenalizzazione, non basta la mera contestazione del precedente illecito, ma è necessaria la prova della definitività dell'accertamento, che può essere desunta anche da elementi diversi dalla sola attestazione documentale, specie se l'imputato non allega di avere impugnato il precedente provvedimento o chiesto oblazione. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato i verbali di contestazione e l'iscrizione a ruolo esattoriale, in mancanza di allegazioni difensive contrarie. Il secondo motivo è stato invece accolto: la questione era stata dedotta in appello, ma la Corte d'appello non vi aveva risposto; tale omissione non poteva considerarsi superata né dall'argomentazione complessiva della sentenza né da una pretesa inammissibilità originaria, perché la pena era stata determinata in modo unitario dal primo giudice senza distinguere pena base e aumento per continuazione, né considerare la diversa natura dei reati unificati e la riduzione per il rito abbreviato ex art. 442 c.p.p. La sentenza è stata quindi annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo; il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata tra i reati oggetto di condanna confermata in appello; la decisione non ne sviluppa il contenuto, limitandosi a confermare la statuizione di responsabilità nel merito per questo capo.

  • art. 116 d.lgs. n. 285 del 1992

    Norma richiamata per il reato di guida senza patente; la Corte ribadisce che, ai fini della recidiva nel biennio rilevante dopo la depenalizzazione, occorre la prova della definitività dell'accertamento del precedente illecito.

  • art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8

    Richiamato per il regime di depenalizzazione della guida senza patente: la recidiva nel biennio esclude il fatto dall'area della depenalizzazione solo se l'accertamento del precedente illecito è definitivo.

  • art. 442 c.p.p.

    Richiamato in relazione al rito abbreviato: la diversa riduzione di pena applicabile per effetto della scelta del rito doveva essere considerata nel calcolo del trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • In tema di guida senza patente, la recidiva nel biennio che rileva ai fini dell'esclusione della depenalizzazione richiede la prova della definitività dell'accertamento del precedente illecito; non è sufficiente la sola contestazione del fatto pregresso.
  • La prova della definitività dell'accertamento può essere fornita non solo con un'attestazione documentale espressa, ma anche tramite altri elementi di prova, purché non sia allegata dall'interessato l'avvenuta impugnazione del precedente provvedimento o una diversa iniziativa idonea a escluderne la definitività.
  • Quando la pena sia stata determinata in modo complessivo senza distinguere pena base e aumento per continuazione, la Corte di merito deve motivare specificamente i criteri seguiti per il trattamento sanzionatorio; il difetto di risposta su una doglianza ritualmente dedotta in appello integra vizio rilevante in cassazione.
  • Nel calcolo della pena per reati unificati sotto il vincolo della continuazione, occorre considerare la diversa natura dei reati e la diversa misura della riduzione applicabile in caso di rito abbreviato.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorsoImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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