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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11163/2026 del 25/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da un giudizio promosso da una società di ingegneria, in proprio e quale capogruppo di un'ATI, per ottenere il pagamento di compensi maturati in esecuzione di un contratto di appalto di opera pubblica stipulato con un comune. L'ente locale aveva proposto domanda riconvenzionale di risarcimento danni e aveva chiamato in manleva una compagnia assicurativa. Il procedimento era stato introdotto dinanzi a un tribunale dichiaratosi incompetente, con conseguente riassunzione davanti al tribunale territorialmente competente. In sede di riassunzione la comparsa era stata notificata entro il termine, ma depositata oltre il termine ritenuto applicabile dal giudice di merito; il tribunale aveva quindi dichiarato l'estinzione del giudizio e compensato le spese, reputando la questione di "assoluta novità". La corte d'appello aveva confermato la compensazione. In cassazione la società ricorrente deduceva violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la questione della forma dell'atto di riassunzione non fosse nuova, poiché la giurisprudenza avrebbe già affermato che il rito applicabile alla riassunzione è quello del processo da riassumere; pertanto, secondo la ricorrente, non vi erano i presupposti per compensare le spese. Il comune controricorrente replicava che mancava un orientamento univoco sulla forma dell'atto di riassunzione nel caso di processo introdotto con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., sicché la compensazione era giustificata dalla novità della questione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel regime applicabile ratione temporis all'art. 92, comma 2, c.p.c., come inciso dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 77 del 2018, la compensazione delle spese può essere giustificata da "gravi ed eccezionali ragioni" e che, in tale nozione, può rientrare anche l'opinabilità della soluzione adottata dal giudice di merito. Poiché in materia di riassunzione del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. non risultavano precedenti di legittimità specifici sulla forma dell'atto di riassunzione, la questione poteva essere qualificata come di assoluta novità. Di conseguenza, la motivazione della corte territoriale sulla compensazione delle spese è stata ritenuta corretta e il ricorso è stato rigettato. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate e la Corte ha dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato come regola generale di soccombenza nel regime delle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    "gravi ed eccezionali ragioni"; "assoluta novità della questione"

    La compensazione delle spese è ammessa solo in deroga alla regola della soccombenza e, nel testo applicabile, può fondarsi su gravi ed eccezionali ragioni; la Corte considera che l'opinabilità della soluzione e l'assenza di precedenti specifici possano integrare tali ragioni.

  • art. 360, primo comma, c.p.c.

    Invocato quale parametro del motivo di ricorso per cassazione denunciando violazione di legge.

  • art. 702-bis c.p.c.

    Rito sommario con riguardo al quale era stata proposta l'originaria domanda e rispetto al quale si discuteva la forma dell'atto di riassunzione.

  • art. 125 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente nel sostenere la forma dell'atto di riassunzione e la sua tempestività.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato accertato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato per la disciplina dell'ulteriore contributo unificato.

  • Corte cost. n. 77 del 2018

    La dichiarazione additiva ha esteso la nozione di 'gravi ed eccezionali ragioni' anche ad 'altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni'.

Massime di principio

  • In tema di spese processuali, la regola della soccombenza è la regola generale e la compensazione costituisce deroga che richiede una motivazione logica e coerente sulla sussistenza dei presupposti legali.
  • Nel testo dell'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis, la nozione di 'gravi ed eccezionali ragioni' può comprendere anche l'assoluta novità della questione o l'opinabilità della soluzione adottata, specie quando manchi un precedente di legittimità specifico.
  • L'assenza di precedenti di cassazione su un punto processuale specifico può giustificare la compensazione delle spese per novità della questione.
  • La censura in cassazione della motivazione sulla compensazione è ammissibile solo se la motivazione è illogica, erronea o comunque incompatibile con la clausola legale che legittima la deroga alla soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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