Cassazione Civile, Ordinanza n. 22015/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dal percorso concorsuale di una società che aveva presentato domanda di concordato preventivo in continuità indiretta. Il tribunale aveva poi revocato l’ammissione alla procedura ai sensi dell’art. 173 l.fall., ritenendo che la proposta alterasse le cause legittime di prelazione: una somma indicata come finanza esterna e liberamente distribuibile sarebbe stata, in realtà, il corrispettivo di un’offerta di acquisto maggiorata dell’azienda da parte dell’affittuaria, senza garanzia che la medesima somma sarebbe stata versata anche in caso di cessione a terzi. Seguita la dichiarazione di fallimento su istanza del creditore bancario, la corte d’appello ha rigettato il reclamo della società. In Cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 162 e 163 l.fall., sostenendo che il giudice di merito avesse impropriamente valorizzato profili di convenienza e un asserito deficit informativo sulla copertura di spese prededucibili; 2) violazione dell’art. 160, comma 2, l.fall., per il mancato riconoscimento della natura di finanza esterna dell’"apporto incrementale" dell’affittuaria; 3) violazione dell’art. 173 l.fall., nullità del procedimento e omesso esame, deducendo la mancata previa convocazione in camera di consiglio e la lesione del diritto di difesa; 4) omesso esame dei fatti decisivi relativi al difetto di legittimazione del creditore istante e all’insussistenza dello stato di insolvenza. La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure perché, nelle more, era stata disposta la chiusura della procedura fallimentare a seguito dell’integrale esecuzione di un concordato fallimentare omologato, con conseguente cessazione della materia del contendere; ai soli fini delle spese ha però scrutinato i motivi e li ha ritenuti tutti inammissibili, ravvisando la soccombenza virtuale della ricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato sopravvenuta la cessazione della materia del contendere per la chiusura della procedura fallimentare intervenuta nelle more, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio. Pur non pronunciando nel merito sul ricorso, ha esaminato i motivi solo ai fini della regolazione delle spese e li ha ritenuti tutti inammissibili: il secondo motivo perché mirava a un nuovo apprezzamento di fatto sulla natura dell’apporto economico; il terzo perché contrastava con l’accertamento di rituale instaurazione del subprocedimento ex art. 173 l.fall. e, comunque, non evidenziava una lesione decisiva del diritto di difesa; il quarto perché non coglieva la ratio della decisione sulla legittimazione del creditore e tendeva a una rivalutazione delle risultanze istruttorie. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente secondo il criterio della soccombenza virtuale. La Corte ha altresì escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 372 c.p.c.
è stata ritenuta ammissibile la produzione del decreto che attestava la chiusura della procedura fallimentare perché documento idoneo a provare il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio
art. 380-bis c.p.c.
la decisione è stata assunta in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto
art. 173 l.fall.
la revoca dell’ammissione al concordato è stata ritenuta legittimamente preceduta dall’instaurazione del subprocedimento con convocazione della debitrice; non vi è diritto a un nuovo termine difensivo per ogni possibile profilo di inammissibilità non previamente eccepito
art. 160, comma 2, l.fall.
la doglianza sulla finanza esterna è stata ritenuta inammissibile perché chiedeva una nuova valutazione di fatto della natura dell’apporto economico
art. 162 l.fall.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla revoca dell’ammissione al concordato
art. 163 l.fall.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla revoca dell’ammissione al concordato
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
la Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità sull’accertamento di fatto è consentito solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale ivi previsto
art. 2697 c.c.
non è citato espressamente nel testo, ma il richiamo all’onere probatorio non è autonomamente sviluppato; pertanto non viene valorizzato
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o di diversa ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito; la censura è ammissibile solo se denuncia un vero errore di diritto o un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- Se sopravviene la chiusura della procedura concorsuale e viene meno l’interesse alla decisione del ricorso, la Corte dichiara cessata la materia del contendere; tuttavia, ai fini delle spese, deve comunque effettuare una valutazione di soccombenza virtuale.
- Nel subprocedimento ex art. 173 l.fall. la parte debitrice deve essere ritualmente informata e messa in condizione di difendersi sulle criticità emerse, ma non ha diritto a un ulteriore termine difensivo per ogni possibile profilo di inammissibilità non previamente sollevato.
- La qualificazione di un apporto economico come finanza esterna o come componente intrinseca dell’operazione di acquisto è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se la censura mira soltanto a una diversa lettura della proposta.
- Ai fini della legittimazione del creditore istante al fallimento è sufficiente la sussistenza di un credito liquido ed esigibile; la contestazione che non si confronti con tale ratio decidendi è inammissibile.
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