Cassazione Civile, Ordinanza n. 30110/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società di leasing. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Firenze che aveva liberato la banca garante e revocato il decreto ingiuntivo. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore di ciascuna delle parti controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società di leasing nei confronti di una banca che aveva prestato garanzia per l'inadempimento della utilizzatrice di un contratto di locazione finanziaria relativo a un immobile produttivo. In primo grado l'opposizione era stata respinta: il Tribunale aveva ritenuto inammissibile l'intervento del garante fallito e aveva qualificato il rapporto come contratto autonomo di garanzia. In appello, invece, la Corte territoriale ha riqualificato il negozio come fideiussione, ha ammesso l'intervento del fallimento del garante e ha revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo applicabile l'art. 1956 c.c. per avere la società di leasing consentito per anni il protrarsi dell'inadempimento dell'utilizzatrice senza avvisare la garante. La società di leasing ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge per la riqualificazione del contratto come fideiussione anziché garanzia autonoma; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 1956 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente applicato tale norma a un rapporto di leasing e non a una apertura di credito. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché generico e non specificamente ancorato a norme violate né al testo contrattuale, mentre ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando la corretta applicazione dell'art. 1956 c.c. anche ai contratti di locazione finanziaria quando il creditore consenta l'aggravamento del rischio senza informare il garante.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di norme di diritto
Il motivo di ricorso per cassazione deve specificare la norma di diritto asseritamente violata e formulare una censura concreta e non meramente assertiva o generica.
art. 1944 c.c.
La parte ricorrente lo richiama in via giurisprudenziale per sostenere l'esclusione della sua applicabilità, ma la Corte rileva che non è stata formulata una censura specifica e puntuale sul punto.
art. 1956 c.c.
La norma è ritenuta pienamente applicabile anche ai rapporti di locazione finanziaria/leasing; il creditore che consenta al debitore principale di aggravare la propria esposizione per lungo tempo senza avvisare il garante può perdere la garanzia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro richiamato per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione denunciato come violazione di legge è inammissibile se non indica in modo specifico la norma asseritamente violata e si risolve nella richiesta di una diversa lettura del contratto o dei fatti di causa.
- Ai fini della qualificazione di un rapporto come fideiussione o garanzia autonoma, non è sufficiente una critica apodittica della sentenza impugnata: occorre confrontarsi puntualmente con le clausole contrattuali decisive.
- L'art. 1956 c.c. può trovare applicazione anche in presenza di contratti di locazione finanziaria o di leasing, quando il creditore consenta per un apprezzabile periodo l'aggravamento dell'esposizione del debitore principale senza informare il garante.
- La liberazione del fideiussore può conseguire al comportamento del creditore che, pur potendo percepire il peggioramento del rischio, ometta di avvertire il garante mentre tollera l'inadempimento del debitore principale.
- Nel giudizio di cassazione, il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
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