Cassazione Civile, Ordinanza n. 20060/2025 del 18/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva proposto ricorso contro un avviso di liquidazione notificato nel 2019; successivamente aveva rinunciato al ricorso perché l'imposta contestata era stata pagata da un terzo debitore nell'esecuzione originaria. L'Ufficio aveva aderito alla rinuncia chiedendo però la condanna alle spese. Il giudice tributario provinciale aveva dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ponendo le spese a carico del contribuente; la CTR aveva confermato la decisione e la condanna alle spese. In cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l'Agenzia, essendosi costituita tramite funzionario delegato e non tramite avvocato, non avrebbe potuto ottenere il rimborso di onorari e diritti professionali, ma solo di spese documentate, e che comunque vi erano giusti motivi per compensare le spese per la novità e complessità delle questioni. Con il secondo motivo ha chiesto anche la condanna della controparte ex art. 96, comma 3, c.p.c. per asserita condotta processuale pretestuosa e abusiva nel pretendere le spese nonostante l'assenza di diritto al relativo rimborso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate le censure. Ha affermato che nel processo tributario la disciplina delle spese per gli enti impositivi e per l'agente della riscossione, quando assistiti da propri funzionari, prevede comunque la liquidazione secondo i parametri forensi, con riduzione del 20%, e che il principio della ripetibilità delle spese è stato costantemente confermato dalle succedute modifiche normative. Ha quindi confermato la correttezza della condanna alle spese in favore dell'Agenzia. Quanto alla compensazione, ha ricordato che la valutazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata o anche solo se non disposta. Ha inoltre richiamato il principio per cui la rinuncia al ricorso per cassazione estingue il processo e comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, ma non impedisce la condanna del rinunciante alle spese, specie quando il giudizio sia stato causato dall'iniziativa del ricorrente e solo successivamente rinunciato. La domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c. è stata assorbita. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
richiamato per la rappresentanza e difesa personale del ricorrente nel giudizio di legittimità, senza rilievo decisivo sulla soluzione.
art. 92 c.p.c.
invocato dal ricorrente per sostenere la compensazione delle spese; la Corte ribadisce che la compensazione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile nei limiti dedotti.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
richiamato come base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
invocato per la condanna della controparte per responsabilità aggravata; la relativa domanda è stata assorbita dal rigetto del ricorso principale.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
nel processo tributario, nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto
la Corte valorizza la successione delle modifiche normative per affermare che, anche quando l'ente sia assistito da propri funzionari, il compenso/spese è ripetibile secondo il parametro forense ridotto.
d.l. 8 agosto 1996, n. 437, art. 12, comma 1, lett. b)
citato quale disciplina originaria delle spese nel processo tributario per gli uffici assistiti da funzionari.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 32
richiamata come novella che ha aggiornato il criterio di liquidazione del compenso alle disposizioni sul compenso degli avvocati.
d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, art. 9, comma 1, lett. f), n. 2-sexies
indicata come disciplina attualmente vigente per la liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore e dell'agente della riscossione assistiti da propri funzionari.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito della memoria in prossimità dell'udienza camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 91 c.p.c.
richiamato nel percorso argomentativo sulla regola della soccombenza e sulla non decisività del raffronto con altri riti.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la costituzione dell'ente impositore tramite propri funzionari non esclude il diritto alla liquidazione delle spese secondo i parametri previsti per gli avvocati, con la riduzione normativamente stabilita; la disciplina speciale rende ripetibili anche tali spese.
- La scelta del giudice di merito di non compensare le spese processuali rientra nella sua discrezionalità e, di regola, non è sindacabile in cassazione come violazione di legge, salvo profili estranei al mero apprezzamento di merito.
- La rinuncia al ricorso per cassazione estingue il processo e fa venir meno l'interesse alla prosecuzione del contraddittorio sull'impugnazione, ma non impedisce la condanna del rinunciante alle spese quando la lite sia stata causalmente provocata dalla sua iniziativa.
- Quando il pagamento del tributo interviene in corso di causa, la declaratoria di cessazione della materia del contendere non esclude la condanna alle spese a carico della parte che ha originato il giudizio.
- La domanda di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. può restare assorbita se il ricorso principale viene respinto e non emergono presupposti autonomamente scrutinabili nel decisum.
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