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Sentenza

Sentenza n. 51/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determina del Dirigente dell'Area Dipartimentale Acquisti e Logistica della AST Ancona n. -OMISSIS-, comunicata alla ricorrente in data 02/12/2024, avente ad oggetto: “procedura aperta per fornitura in service, tramite accordi quadro, di ossigenoterapia e ventiloterapia per le necessità degli enti del SSR della Regione Marche – gara n. -OMISSIS- – aggiudicazione”, con la quale veniva disposta l’aggiudicazione del Lotto 7 (-OMISSIS-) del servizio in favore degli operatori economici RTI -OMISSIS-. / -OMISSIS-. e -OMISSIS-.; - dell’art. 5.1 del disciplinare di gara (in parte qua); - di tutti gli atti presupposti, della determina n. -OMISSIS-, dei verbali di gara inerenti alla valutazione del merito tecnico e del dato economico delle offerte presentate; - di tutti gli atti del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta; - di qualsivoglia ulteriore provvedimento antecedente e/o successivo, anche non conosciuto; nonché per la declaratoria della inefficacia del contratto inerente al Lotto 7 della suddetta gara, eventualmente medio tempore sottoscritto; e per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in via principale in forma specifica, nonché, in subordine, per equivalente nella misura che ci si riserva di quantificare in corso di causa; nonché per l’accesso agli atti di gara e segnatamente a tutta la documentazione prodotta in gara dagli operatori economici RTI -OMISSIS-. / -OMISSIS-. e -OMISSIS-. (documentazione amministrativa, offerta tecnica ed offerta economica, con i relativi allegati, giustificazioni, etc.), oltre atti e verbali, con condanna dell’Amministrazione all’ostensione dei documenti richiesti; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 16 gennaio 2025: per l'annullamento - del Bando di gara, del Disciplinare, del Capitolato e di tutta la documentazione di gara relativa al lotto 7, compresi i chiarimenti, relativi alla procedura aperta svolta dalla AST Ancona avente ad oggetto la “fornitura in service, tramite accordi quadro, di ossigenoterapia e ventiloterapia per le necessità degli enti del SSR della Regione Marche – gara n. -OMISSIS-”; - di tutti i verbali e degli atti presupposti e conseguenti, e di qualsivoglia ulteriore provvedimento antecedente e/o successivo, anche non conosciuto; nonché degli atti già impugnati con il ricorso principale; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 4 marzo 2025: per l'annullamento - degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo, nonché degli atti già impugnati con il primo ricorso per motivi aggiunti; - di tutti i verbali e degli atti presupposti e conseguenti, e di qualsivoglia ulteriore provvedimento antecedente e/o successivo, anche non conosciuto;

Giustizia amministrativa202400610

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto 7 di una procedura aperta per la fornitura in service di ossigenoterapia e ventiloterapia domiciliare, nonché gli atti di gara, la verifica dell'anomalia e la valutazione delle offerte

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e controinteressati)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, terza classificata nel lotto 7, ha impugnato l'aggiudicazione in favore del RTI primo classificato, sostenendo che l'aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi degli artt. 95, 96, 97 e 98 del d.lgs. 36/2023 per precedenti risoluzioni contrattuali, procedimenti penali, sanzioni, revoche, decadenze e dichiarazioni incomplete o mendaci, tali da comprometterne l'affidabilità professionale. Ha inoltre contestato la verifica di anomalia dell'offerta, deducendo l'insufficienza dell'istruttoria e della motivazione, l'eccessivo ribasso e l'applicazione del CCNL metalmeccanico in luogo del CCNL chimico-farmaceutico indicato dalla lex specialis, nonché l'omessa indicazione dei costi della manodopera non soggetti a ribasso e chiedendo, in subordine, l'annullamento della procedura. Con riferimento all'impresa seconda classificata, la ricorrente ha censurato la valutazione dell'offerta tecnica e l'attribuzione dei punteggi relativi all'organizzazione logistica, alla rumorosità degli apparecchi, alla gestione del servizio e presa in carico dei pazienti e al call center, sostenendo che la Commissione avesse travisato i contenuti delle offerte, applicato criteri non omogenei, erroneamente considerato un diverso lotto e motivato in modo insufficiente i punteggi. Il ricorso introduttivo comprendeva anche domande di inefficacia del contratto, risarcimento in forma specifica o per equivalente e accesso agli atti; la domanda di accesso era stata già definita con sentenza non definitiva.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e entrambi i ricorsi per motivi aggiunti, ritenendo di poter prescindere dalle eccezioni di rito per l'infondatezza nel merito e rigettando anche l'istanza istruttoria sull'equivalenza dei CCNL. Quanto alle cause di esclusione dell'aggiudicatario, il Collegio ha rilevato che le fattispecie dedotte appartenevano alle cause di esclusione non automatica e che la stazione appaltante aveva esaminato individualmente le vicende dichiarate, spiegando perché non fossero indicative di una carenza di affidabilità. Il giudizio non è risultato manifestamente illogico o irragionevole. Il TAR ha inoltre affermato che l'omissione dichiarativa non determina di per sé l'esclusione, potendo rilevare come elemento di supporto nella valutazione di un illecito professionale tipizzato. Le vicende risalenti, riferite a società incorporate, revocate o non imputabili all'operatore, non sono state ritenute idonee a fondare l'inaffidabilità; analogamente, le vicende penali riguardanti soggetti cessati da oltre tre anni, oggetto di assoluzione, self-cleaning o estranee all'impresa non imponevano l'esclusione. La contestazione generica dell'anomalia, formulata al buio prima della conoscenza dell'offerta, è stata dichiarata inammissibile per genericità. Le censure sull'omessa indicazione dei costi della manodopera sono state ritenute infondate perché l'appalto era qualificato come fornitura e l'art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023 impone l'individuazione di tali costi per lavori e servizi, non per le forniture. Il riferimento della lex specialis alla non ribassabilità dei costi è stato considerato un refuso, chiarito dalla stazione appaltante senza modifica sostanziale della legge di gara. L'applicazione di un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante è stata ritenuta ammissibile, purché siano garantite tutele equivalenti; nel caso concreto la stazione appaltante aveva svolto una verifica analitica delle tutele economiche e normative del CCNL metalmeccanico rispetto a quello chimico-farmaceutico, accertandone l'equivalenza. Anche il giudizio di anomalia è stato ritenuto legittimo: il RUP aveva esaminato globalmente ribasso, costi diretti, costi generali, utile, personale, beni, ricambi, servizi di terzi, ammortamenti e sicurezza, concludendo motivatamente per la sostenibilità complessiva dell'offerta. Il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella tecnico-discrezionale della stazione appaltante sulle singole voci, salvo manifesta erroneità o irragionevolezza. Quanto alla seconda classificata, il TAR ha ritenuto che i punteggi fossero coerenti con i criteri della lex specialis e adeguatamente motivati. Il criterio sull'organizzazione logistica riguardava il complesso della struttura proposta, non il solo numero dei mezzi; l'eventuale refuso sul numero degli automezzi non aveva inciso significativamente sul giudizio. La neutralizzazione del criterio della rumorosità per un gruppo di apparecchi era stata applicata uniformemente a tutti i concorrenti; per gli altri dispositivi la Commissione aveva applicato il valore più alto indicato nella documentazione tecnica, in ragione della non omogeneità dei metodi di misurazione, e lo scarto di punteggio risultava comunque insufficiente a modificare la graduatoria. Anche i punteggi relativi alla presa in carico dei pazienti e al call center erano sorretti da valutazioni comparative coerenti con i contenuti delle offerte. Le spese, comprese quelle relative al giudizio sull'accesso, sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    La procedura è stata indetta come procedura aperta telematica.

  • art. 59, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023

    Ha costituito la base normativa per l'accordo quadro con più operatori economici.

  • art. 95 d.lgs. 36/2023

    Le cause di esclusione non automatica, incluso il grave illecito professionale, richiedono una valutazione discrezionale della stazione appaltante.

  • art. 96 d.lgs. 36/2023

    Disciplina, tra l'altro, il rilievo del self-cleaning e delle omissioni dichiarative nella valutazione dell'affidabilità.

  • art. 98 d.lgs. 36/2023

    Tipizza i gravi illeciti professionali e i relativi mezzi di prova; le risoluzioni per inadempimento rilevano solo se inserite nella valutazione concreta della gravità e dell'affidabilità.

  • art. 108, comma 2, d.lgs. 36/2023

    Ha previsto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    Disciplina la verifica dell'anomalia dell'offerta, che deve riguardare l'attendibilità e sostenibilità complessive dell'offerta.

  • art. 11 d.lgs. 36/2023

    Consente l'applicazione di un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante, purché siano garantite tutele equivalenti per i lavoratori.

  • art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023

    L'obbligo di individuare i costi della manodopera è stato ritenuto circoscritto ai contratti di lavori e servizi, non alle forniture.

  • art. 116 c.p.a.

    Ha disciplinato la domanda di accesso agli atti, già definita con sentenza non definitiva.

  • art. 120 c.p.a.

    È stato richiamato quale disciplina processuale del rito appalti.

  • art. 74 c.p.a.

    È stato richiamato quale disposizione applicabile alla decisione.

Massime di principio

  • Le cause di esclusione non automatica per grave illecito professionale non comportano l'esclusione sulla base della mera esistenza di precedenti risoluzioni, sanzioni o vicende penali: la stazione appaltante deve valutare il fatto storico, la sua gravità e la concreta incidenza sull'integrità o affidabilità dell'operatore, utilizzando i mezzi di prova tipizzati dalla legge.
  • L'omissione o incompletezza dichiarativa non determina di per sé l'esclusione dell'operatore economico, ma può costituire un elemento di supporto nella valutazione della gravità di un illecito professionale tipizzato e della sua incidenza sull'affidabilità.
  • Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione di affidabilità dell'operatore economico è limitato alla verifica della manifesta illogicità, irragionevolezza, incongruenza o arbitrarietà della motivazione, senza possibilità per il giudice di sostituire la propria valutazione a quella discrezionale della stazione appaltante.
  • Nelle procedure aventi a oggetto forniture, l'obbligo di individuazione dei costi della manodopera previsto dall'art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023 non opera, poiché la disposizione si riferisce ai contratti di lavori e servizi; un chiarimento che qualifichi come refuso una diversa indicazione contenuta nella lex specialis non modifica la legge di gara quando la qualificazione come fornitura risulti già chiara dal bando e dall'impianto complessivo degli atti.
  • L'operatore economico può applicare un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante, purché dimostri e la stazione appaltante verifichi l'equivalenza delle tutele economiche e normative; l'equivalenza non richiede identità delle condizioni contrattuali.
  • La verifica dell'anomalia ha natura globale e sintetica: la stazione appaltante deve accertare l'attendibilità complessiva dell'offerta, mentre il giudice può controllare soltanto logicità, ragionevolezza e adeguatezza dell'istruttoria, senza procedere a una propria autonoma ricalcolazione delle singole voci di costo, salvo manifesta erroneità o irragionevolezza.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieGrave illecito professionaleCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivo

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