Cassazione Penale, Sentenza n. 7913/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 27/06/2022 con cui il giudice dell'esecuzione aveva riconosciuto la continuazione solo tra le sentenze n.1 (Tribunale di Catania 09/01/2012) e n.2 (Corte d'appello di Catania 24/05/2017) e aveva escluso la sentenza n.3 (Corte d'appello di Catania 12/02/2015). Il ricorrente deduceva che le sentenze n.2 e n.3 erano già state ritenute in continuazione in precedente ordinanza del 03/07/2019 e che, pertanto, la successiva ordinanza del 27/06/2022 non poteva rivalutare questione già decisa (violazione del principio ne bis in idem/effetto preclusivo). Inoltre contestava l'errata individuazione della "pena base" (il giudice avrebbe preso la pena finale della sentenza n.2 invece della pena base della stessa) e la mancata motivazione dell'aumento per continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha rilevato il contrasto tra l'ordinanza del 03/07/2019 e quella del 27/06/2022 sul punto della continuazione tra le sentenze n.2 e n.3 e ha applicato, in via analogica, il principio del ne bis in idem alle ordinanze del giudice dell'esecuzione. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Catania per nuovo giudizio, con l'indicazione che la continuazione già accertata con l'ordinanza del 03/07/2019 deve essere tenuta ferma; il giudice dell'esecuzione dovrà poi valutare se aggiungere anche la sentenza n.1 alla continuazione e, in caso affermativo, rideterminare la pena del reato continuato. I restanti profili (pena base e motivazione dell'aumento) sono stati assorbiti dal provvedimento di annullamento e rinvio.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma richiamata come base procedurale per le istanze di applicazione della continuazione; il ricorso e le ordinanze riguardavano l'applicazione di tale disposizione
art. 669 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che la previsione di carattere generale di questa norma opera anche con riferimento ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione e, quindi, può essere invocata per risolvere la pluralità o l'inconciliabilità di provvedimenti emessi sullo stesso soggetto
principio del ne bis in idem
Applicato in via analogica alle ordinanze del giudice dell'esecuzione: una decisione definitiva su una determinata questione impedisce che una successiva ordinanza renda una decisione confliggente sulla stessa questione nei confronti dello stesso condannato
Massime di principio
- Se il giudice dell'esecuzione ha già deciso, con ordinanza definitiva, sulla sussistenza della continuazione tra determinate sentenze, una successiva ordinanza non può rimettere in discussione la stessa questione nei confronti dello stesso soggetto (applicazione analogica del ne bis in idem).
- In caso di provvedimenti confliggenti emessi in momenti diversi dal giudice dell'esecuzione, il contrasto va risolto dando prevalenza alla precedente decisione definitiva e, se necessario, con annullamento e rinvio per nuovo giudizio.
- Nelle istanze di applicazione della continuazione il giudice deve indicare correttamente la "pena base" da cui partire e motivare adeguatamente ogni aumento per continuazione; l'errata determinazione della pena o la mancata motivazione possono rilevare, salvo che la questione sia assorbita da un annullamento per conflitto con precedente ordinanza.
- La presenza di precedenti ordinanze favorevoli al ricorrente costituisce elemento preclusivo rispetto a valutazioni successive contrastanti: il giudice di rinvio dovrà confermare la continuazione già accertata e valutare soltanto l'ulteriore possibile inclusione di altri titoli di condanna.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7863/2023 del 23/02/2023
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7864/2023 del 23/02/2023
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7865/2023 del 23/02/2023
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7866/2023 del 23/02/2023
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7867/2023 del 23/02/2023
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7868/2023 del 23/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →