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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34283/2024 del 11/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso il decreto della Corte d'appello del 22/06/2022 che confermava in parte la confisca disposta in primo grado e il riconoscimento di pericolosità sociale qualificata nei confronti del defunto Domenico Graziano (ma con perimetrazione temporale limitata ai primi anni '90), revocando invece la pericolosità per Camillo. I ricorrenti contestavano: 1) la tempestività del deposito del decreto motivato (violazione dei termini stabiliti dal d.lgs. n.159/2011 e relative proroghe, con particolare doglianza sulla validità e comunicazione di un decreto presidenziale di proroga di 90 giorni); 2) il giudizio di pericolosità sociale attribuito a Domenico Graziano, ritenuto incompatibile con assoluzioni intervenute nei processi penali basati sullo stesso materiale probatorio (rilievo di presunte inattendibilità di collaboratori e travisamento di intercettazioni); 3) l'illegittima qualificazione come provenienza illecita dei beni confiscati, sostenendo la liceità delle provviste (vendite, finanziamenti bancari, risorse familiari) e l'assenza di collegamento fra i momenti originari della pericolosità e successivi investimenti o costituzioni societarie.

La decisione

I ricorsi sono stati respinti come infondati. La Corte ha: confermato che per il computo del termine rileva la data di deposito del decreto motivato; ritenuto legittima la proroga disposta dal Presidente della Corte d'appello e la sua efficacia ai fini della sospensione del termine di efficacia della confisca, senza obbligo di previa comunicazione alle parti; affermato che le assoluzioni penali non precludono automaticamente il giudizio di prevenzione, essendo diverso l'oggetto probatorio e il diverso standard probatorio richiesto per la misura di prevenzione; valorizzato le dichiarazioni dei collaboratori (Mutolo, Onorato) e altre emergenze (intercettazioni, dichiarazioni di terzi) come elementi convergenti a fondamento della pericolosità sociale di Domenico Graziano, pur circoscritta temporalmente; ritenuto che i beni e le quote societarie sottoposte a confisca risultano riconducibili a proventi della lottizzazione "Arenella" e ai successivi reimpieghi (anche nella Nord Costruzioni s.r.l.), non sufficientemente dimostrati dalla difesa come provenienti da fonti lecite specifiche. Pertanto la confisca, nella sua parte mantenuta dalla Corte d'appello, è stata considerata legittima.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia)

    Usato per i termini di efficacia della confisca (art.24, art.27) e per richiamare le disposizioni relative al procedimento di prevenzione; la Corte ha interpretato i termini procedurali in combinato con le norme transitorie e di sospensione previste dal codice antimafia

  • legge n. 161 del 2017

    Rilevante per le modifiche al regime dei termini (limiti alle proroghe) e per la disciplina transitoria: la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina transitoria che esclude la riduzione della possibilità di proroga per procedimenti pendenti alla entrata in vigore

  • art. 7, commi 10 septies e 10 octies (del codice antimafia / norme collegate)

    Richiamati in relazione al termine di 90 giorni per il deposito della motivazione e alla sua incidenza sulla sospensione dei termini di efficacia della confisca; la Corte ha ritenuto che il termine indicato a verbale e la proroga presidenziale incidano sulla tempestività

  • art. 154 disp. att. cod. proc. pen.

    Collegato alla possibilità di proroga del termine per il deposito della motivazione: la Corte ha ritenuto applicabile la norma al procedimento di prevenzione per disporre la proroga anche su decreto presidenziale

  • art. 24, comma 2 d.lgs. n.159/2011

    Richiamato per la disciplina della sospensione dei termini e il richiamo alle disposizioni processuali penali applicabili al procedimento di prevenzione

  • art. 304 e art. 310 cod. proc. pen. (richiamati)

    Citati nei ragionamenti sulla sospensione e sugli strumenti di impugnazione/controllo delle misure cautelari e relativi provvedimenti presidenziali; la Corte distingue il regime della proroga presidenziale in materia di prevenzione da altre ipotesi che richiedono ordinanza motivata

Massime di principio

  • Per il computo del termine per la decisione in appello rileva la data di deposito del decreto motivato e non la data dell'udienza collegiale
  • Le proroghe dei termini disposte dal Presidente della Corte, ove previste dalla disciplina applicabile, possono sospendere l'efficacia del titolo confiscatorio senza che sia sempre necessaria la comunicazione alle parti; la legittimità della proroga può essere sindacata nelle impugnazioni contro la confisca ma non determina automaticamente nullità per mancata comunicazione
  • Le modifiche legislative con disciplina transitoria (es. legge n.161/2017) vanno applicate rispettando le disposizioni che escludono l'effetto riduttivo dei termini per i procedimenti pendenti
  • Il giudizio di prevenzione (pericolosità sociale e confisca) ha diverso oggetto e standard probatorio rispetto al processo penale: assoluzioni penali non precludono automaticamente misure di prevenzione se il quadro indiziario complessivo, valutato secondo i criteri della materia, resta convincente
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia e le intercettazioni, se convergenti con altri elementi indiziari, possono legittimare la valutazione di pericolosità sociale anche quando non hanno portato a condanne penali
  • La confisca può investire beni acquisiti o reimpiegati successivamente al periodo di pericolosità se è dimostrabile la connessione originaria con proventi illeciti e l'assenza di prove specifiche e documentate di provenienza lecita poste a fondamento dalla difesa
  • La difesa deve proporre contestazioni specifiche e documentate (non generiche) riguardo alla provenienza lecita delle provviste e alla effettiva autonomia reddituale dei terzi intestatari per incidere efficacemente sulla decisione di prevenzione patrimoniale
  • I vizi procedurali relativi a provvedimenti presidenziali di proroga vanno contestati con argomentazioni puntuali nell'impugnazione: la mera denunzia generica della mancata comunicazione o dell'assenza del decreto non è idonea se il provvedimento risulta comunque acquisito agli atti

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