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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09064/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una pretesa tributaria relativa a una plusvalenza derivante da cessione immobiliare. Dopo un primo accertamento e una rideterminazione della base imponibile in sede di CTP, l'Ufficio aveva emesso ulteriori cartelle per le residue imposte. La contribuente aveva contestato tali atti e, dopo il rigetto in appello, aveva proposto revocazione sostenendo che la sentenza d'appello si fosse fondata sull'erronea supposizione dell'esistenza di un atto di riliquidazione in realtà inesistente. La CTR aveva accolto la revocazione. L'Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., perché il giudice della revocazione avrebbe travalicato i limiti dell'errore revocatorio: secondo la ricorrente, l'esistenza del singolo atto di riliquidazione non era un fatto controverso, ma era pacificamente esclusa; la vera controversia riguardava solo la necessità giuridica di un atto espresso di riliquidazione. L'Agenzia contestava inoltre che la CTR avesse valorizzato ulteriori errori revocatori privi di rilevanza, relativi a una cartella che sarebbe stata annullata e a una richiesta di sgravio che la contribuente avrebbe mai presentato.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la revocazione fosse stata fondata su una ricostruzione non conforme ai limiti dell'art. 395, n. 4, c.p.c., poiché la sentenza revocata non aveva deciso su un fatto controverso, ma sulla necessità giuridica di un atto di riliquidazione pacificamente inesistente. Tuttavia, nel dispositivo finale, il ricorso dell'Agenzia è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre condannato l'Agenzia al pagamento delle spese di lite e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La revocazione per errore di fatto presuppone la supposizione o l'omissione di un fatto la cui verità sia incontestabilmente esclusa o positivamente stabilita e che non abbia formato oggetto di discussione tra le parti; non può invece essere usata per rimettere in discussione la necessità giuridica di un atto o la correttezza della valutazione compiuta dal giudice.

  • art. 12 del d.m. 16 aprile 2014

    L'eccezione di inammissibilità fondata su tale disposizione è stata respinta, poiché la prescrizione richiamata attiene alla fonte del documento e non al contenuto di specifiche parti, quando l'atto notificato via PEC è incontestato come documento testuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002

    La Corte ha escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, perché opera il meccanismo della prenotazione a debito.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato come norma che ha introdotto l'ulteriore importo del contributo unificato, ma ritenuto non applicabile alle Amministrazioni dello Stato.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. è configurabile solo se la decisione sia fondata sulla supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto storico incontestabilmente escluso dagli atti, non quando la censura investa la qualificazione giuridica del fatto o la necessità di un determinato atto.
  • Non è ammissibile la revocazione quando il fatto asseritamente erroneamente percepito non sia stato realmente controverso tra le parti, ma sia stato invece oggetto di divergenza solo sotto il profilo della sua rilevanza o necessità giuridica.
  • La valutazione del giudice della revocazione che si risolva in una revisione della ratio decidendi della sentenza impugnata, anziché nella correzione di un puro errore percettivo, eccede i limiti propri del rimedio revocatorio.
  • In materia di atti processuali notificati via PEC, le prescrizioni formali devono essere interpretate tenendo conto della loro funzione: se il documento è un testo e la sua natura non è contestata, non può farsi derivare automaticamente l'invalidità da osservazioni riguardanti la sua fonte tecnica di riproduzione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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