Cassazione Penale, Sentenza n. 16187/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo impeditivo disposto dal Gip su immobili, in relazione a ipotesi di reati edilizi e paesaggistici (art. 44 lett. c) DPR 380/01, Dlgs. 42/04 e art. 323 cod. pen.). Il ricorrente ha dedotto sei motivi: 1) vizio per mancata notifica del decreto di sequestro al terzo interessato; 2) omessa/insufficiente motivazione della ordinanza del Gip (fumus e periculum); 3) motivazione apparente del tribunale che si sarebbe limitato a riproporre le ragioni del Gip senza confutare le censure sulla mancanza di fumus e sul venir meno del vincolo paesaggistico; 4) violazione del principio di uguaglianza e contraddittorietà perché sarebbe stato consentito l'uso di alcuni beni in sequestro solo ad alcuni soggetti; 5) violazione del principio di proporzionalità e mancato riconoscimento della buona fede dell'acquirente residente all'estero; 6) omissione di risposta del tribunale in ordine al periculum in mora.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi per diverse ragioni: molte censure erano nuove o generiche e non specificamente contestate in sede di riesame; la mancata notifica del decreto di sequestro non comporta nullità del provvedimento (salvo ipotesi di sequestro d'urgenza e specifiche violazioni procedurali), essendo l'effetto pratico il solo ritardo nella decorrenza del termine di impugnazione; i rilievi sulla motivazione sono considerati in gran parte doglianze di merito non ammissibili in questa sede; la buona fede avrebbe rilievo solo se emergente "ictu oculi" e qui non risultava provata; la misura impeditiva è proporzionata e giustificata dalla gravità delle violazioni edilizie e dal pericolo per l'assetto urbanistico/paesaggistico. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese e a versare, in via equitativa, euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 324 cod. proc. pen.
Norma che regola l'accesso al tribunale del riesame per impugnare i provvedimenti cautelari reali; contesto procedurale dell'impugnazione.
art. 321 cod. proc. pen.
ultimo comma; commi 3-bis e 3-ter citati nel testo
Disciplina la notificazione del decreto di sequestro e le conseguenze del mancato rispetto dei termini per la convalida o per la trasmissione del verbale: la mancata notifica non determina di per sé nullità del sequestro e produce solo il ritardo nella decorrenza del termine d'impugnazione, salvo specifiche ipotesi di sequestro d'urgenza o mancata convalida.
artt. 169, 171 comma 1 lett. b-bis e 148 comma 1 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate dal ricorrente in tema di motivazione e impugnazioni; il ricorso lamentava violazioni di queste disposizioni ma la Corte ha ritenuto i profili dedotti o nuovi o generici.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilità; applicata con condanna alle spese.
art. 44 lett. c) DPR 380/01
Norma del testo unico edilizio richiamata per configurare profili di illecito edilizio/urbanistico a fondamento del sequestro.
Dlgs. 42/04
Codice dei beni culturali e del paesaggio: richiamato in relazione a vincoli paesaggistici dell'area oggetto del sequestro.
art. 323 cod. pen.
Norma penale richiamata tra i capi di imputazione (connessa ai reati contestati che hanno giustificato il sequestro).
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in tema di limiti e criteri nell'applicazione di oneri equitativi; utilizzata per escludere colpa nella determinazione della misura di inammissibilità e per la quantificazione dell'importo da versare.
Massime di principio
- Il terzo che vanta diritto alla restituzione del bene sottoposto a sequestro preventivo può proporre, in sede di riesame, censure non solo sulla titolarità ma anche sull'insussistenza del fumus del reato e del periculum, salvo che le deduzioni attengano alla colpevolezza dell'autore o a profili strettamente connessi a tale figura.
- La mancata notifica del decreto di sequestro al terzo interessato non determina automaticamente la nullità del sequestro: essa incide principalmente sulla decorrenza del termine per impugnare; l'inefficacia è prevista solo in casi specifici (sequestro d'urgenza con inosservanza dei termini o mancata convalida).
- Non possono essere accolte in sede di ricorso per cassazione questioni nuove o dedotte genericamente: le censure devono essere specifiche, coerenti con le ragioni del provvedimento impugnato e risultare già prospettate nel gravame; la Corte di legittimità sindaca esclusivamente vizi di diritto (inclusa l'omessa motivazione), non il merito discrezionale.
- La buona fede del terzo opponente alle misure cautelari reali ha rilievo protettivo solo se emergente in modo evidente (ictu oculi); altrimenti rimane una questione di merito non idonea a impugnare la misura cautelare impeditiva.
- La proporzionalità di un sequestro impeditivo va contestata con allegazioni concrete e specifiche: generiche affermazioni sulla compressione del diritto di proprietà non sono sufficienti se non sono dimostrate esigenze abitative o di uso particolari e attuali.
- Gli atti di uso dei beni (es. note di amministratori) non sostituiscono provvedimenti giudiziari: l'esistenza di una facoltà d'uso in contrasto con finalità del sequestro impeditivo non può essere provata con elementi assertivi privi del necessario provvedimento autorizzativo.
- In presenza di gravi abusi edilizi e rischi per l'assetto urbanistico/paesaggistico, il giudice può giustificare misure cautelari reali anche limitando temporaneamente il godimento del bene, in relazione all'interesse pubblico alla tutela del territorio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16154/2024 del 18/04/2024
- Sentenza penale · 18 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16155/2024 del 18/04/2024
- Sentenza penale · 18 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16156/2024 del 18/04/2024
- Sentenza penale · 18 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16157/2024 del 18/04/2024
- Sentenza penale · 18 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16158/2024 del 18/04/2024
- Sentenza penale · 18 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16159/2024 del 18/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →