Cassazione Penale, Sentenza n. 11976/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro preventivo di euro 321.450,00 per il reato di ricettazione. La difesa contestava: (1) errata qualificazione del fatto come ricettazione invece che riciclaggio, con conseguente illegittima sottrazione della competenza territoriale (Trieste vs Monza) e violazione del divieto di bis in idem derivante da un precedente provvedimento di rigetto a Trieste; (2) illegittimità della perquisizione e delle dichiarazioni dell'indagato, sostenendo che le dichiarazioni non erano spontanee ma estorte tramite interrogatorio e che il nervosismo non giustificava la perquisizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la condotta accertata integri il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) e non il reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), poiché il 'trasporto' materiale del denaro non equivale al 'trasferimento' giuridico necessario per il riciclaggio. Di conseguenza l'eccezione di incompetenza territoriale è manifestamente infondata. Il presunto 'giudicato cautelare' non ha formato preclusione processuale poiché il provvedimento di rigetto a Trieste non è stato impugnato e quindi non ha prodotto l'effetto impeditivo lamentato. Le censure sulla perquisizione sono irrilevanti ai fini dell'ammissibilità del sequestro del corpo del reato, e le doglianze sulle dichiarazioni sono valutazioni di merito non devolute alla Cassazione. La ricorrente è condannata al pagamento delle spese e a una ammenda di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 309, comma 9, c.p.p.
Richiamato dalla difesa come norma violata per errata identificazione del titolo di reato; la Corte non ha ritenuto sussistente la violazione prospettata.
art. 648 c.p.
La Corte ha interpretato gli atti come riconducibili al reato di ricettazione (ricezione del denaro), ritenendo che i fatti concretamente emersi configurino questa fattispecie.
art. 648-bis c.p.
La Corte ha escluso l'applicabilità del riciclaggio perché il 'trasporto' materiale non corrisponde alla nozione giuridica di 'trasferimento' o ad altre operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.
art. 253, comma 1, c.p.p.
Richiamato per spiegare che il sequestro del corpo del reato è atto dovuto e la presunta illegittimità della perquisizione non invalida il sequestro stesso.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione contro l'ordinanza in materia di sequestro preventivo.
Massime di principio
- La distinzione tra 'trasporto' materiale di denaro e 'trasferimento' ai fini del reato di riciclaggio è centrale: non ogni movimento transfrontaliero costituisce riciclaggio; occorre una valutazione giuridica della condotta che vada oltre la mera movimentazione.
- Per contestare la competenza territoriale in ipotesi di riciclaggio occorre dimostrare che sia stata realizzata la fattispecie del 'trasferimento' o altra operazione qualificante a livello giuridico, non solo il trasporto fisico.
- Un provvedimento cautelare di rigetto rende operativa la preclusione processuale solo se abbia formato un effetto decisorio definitivo non impugnato; la mancata impugnazione del provvedimento limita la portata della preclusione nella materia cautelare.
- L'illegittimità della perquisizione non invalida automaticamente il sequestro del corpo del reato: il sequestro può restare valido anche se la perquisizione fosse viziata, salvo rimedi diversi che non incidono sul sequestro stesso.
- I motivi di merito quali la spontaneità delle dichiarazioni o la valutazione del 'nervosismo' sono, in genere, valutazioni di merito proprie del giudice di merito e difficilmente sindacabili in Cassazione se non per profili di violazione di legge o vizio motivazionale grave.
- I ricorsi per cassazione avverso provvedimenti cautelari sono ammessi principalmente per violazione di legge o per vizi motivazionali così gravi da rendere il provvedimento incomprensibile; censure meramente valutative sono normalmente inammissibili.
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