Sentenza del 30/01/2018 n. 387 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento - Accertamento parziale - Contenuto della motivazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento parziale emesso ai sensi dell'art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la motivazione fosse insufficiente perché si limitava a recepire le risultanze del processo verbale di constatazione, senza un'ulteriore autonoma valutazione da parte dell'ufficio.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto legittimo l'avviso di accertamento parziale la cui motivazione richiama e fa proprie le risultanze del processo verbale di constatazione, quando l'attività istruttoria consenta di individuare posizioni debitorie attendibili e oggettivamente consistenti. In tali casi non è necessaria una valutazione ulteriore rispetto al recepimento della segnalazione, purché il contribuente sia posto in condizione di comprendere adeguatamente i presupposti della pretesa tributaria.
Norme richiamate
Art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di emettere un accertamento parziale sulla base di elementi probatori specifici e attendibili. La motivazione può recepire il contenuto del processo verbale di constatazione quando gli elementi raccolti siano sufficientemente chiari, concreti e idonei a fondare la pretesa, senza necessità di ulteriori valutazioni autonome.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento parziale non è illegittimo per il solo fatto di richiamare o recepire un processo verbale di constatazione, se quest'ultimo contiene elementi istruttori concreti, attendibili e comprensibili.
- L'Amministrazione può motivare l'atto per relationem, rinviando a un verbale o ad altra documentazione già conosciuta o conoscibile dal contribuente, purché il rinvio consenta di individuare chiaramente i fatti e le ragioni della pretesa.
- Non è sempre necessaria un'autonoma e articolata rielaborazione degli elementi acquisiti: quando la loro consistenza oggettiva rende evidente la posizione debitoria, è sufficiente che l'ufficio li recepisca e li faccia propri.
- La motivazione resta insufficiente se il richiamo al verbale è generico, se il verbale non è accessibile al contribuente o se non consente di comprendere l'origine, l'entità e i criteri di determinazione della maggiore imposta.
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